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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Art. 43. Quando un reato di furto di campagna non ecceda il valore di lire 20 e non sia accompagnato da circostanze aggravanti o connesso con altri reati eccedenti la compe- tenza del giudice di mandamento, sia che risulti commesso dalle persone ammobnite a termine dell’articolo 2, sia che ne consti autore qualunque altro individuo, sará di competenza di esso giudice mandamentale e per ia prima volta punito con pena di semplice polizia estensibile al doppio del mazi- mum nel caso previsto dall’articoio 120 del Codice penale.

Art. 14. Nel caso di ulteriore recidiva imputata agli indi- vidui condannati a termini dell’articolo precedente pronun- cierá il tribunale di prima cognizione ancorchè si tratti di valore non eccedente le lire 20, e la pena non potrá essere mincre di un mese di carcere.

Arí, 415, Gli iadividui condannati dal tribunale di prima cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scon- tata la pena rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo ehe verrá dal tribunale fissato.

Art. 46. Gli oggetti sequestrati, od il’loro valore, qualora, non potendosi conservare senza detrimento si fossero ven- duti, non venendo riclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell’avviso che il giudice ne avrá fatto pubblicare ed affiggere all’albo pretorio del luogo in cui ii sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alle congrega- zioni di caritá locali.

Art. 17. Qualora alcuno fra gli individui inscritti come soliti a praticare pascolo abusivo tenga bestiame in numero eccedente i suoi mezzi, il sindaco od un ufficiale od ‘agente di pubblica sicurezza ne stenderanno verbale che verrá iras- messo al giudice.

Il giudice, assunte ove d’uopo ulteriori informazioni, e sentito l’imputato nelle sue risposte, o lo assolverá, o gli ordinerá di ridurre enîro il termine perentorio di giorni trenta il suo bestiame al numere di capi corrispondente ai suoi mezzi.

In caso di trasgressione all’ordinanza del giudice, egli man- derá eseguire all’asta pubblica la vendita del bestiame ecce- dente, e fará prelevare le spese sul prezzo che sará ricavato.

Art. 18, Il reafo di pascolo abusivo nei fondi altrui, com- messo sia da persone come sopra ammonite sia da altri, è punito con pene di polizia.

I recidivi ponno essere puniti col carcere estensibile a giorni quindici, o con multa estensibile a lire cento.

Anche ia caso di recidiva il reato sará di cognizione del giudice di mandamento.

Art. 19. Se nella nota di cui all’articolo 9, si troveranno minori d’anni 16, il padre, l’avo, la madre od il tutore, ov- vero le altre persone risponsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno precettati a comparire da- vanti al giadice di mandamento.

1 giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, ricono- scendo fondata la denunzia, fará loro passare sottomissione di vegliare attentamenie alla condotta del minore.

Art. 20. Qualera il minore di 16 anni venga in seguito dichiarato colpevole per farto di campagna, se dalle risul- tanze del processo apparirá che le persone contemplate nel- l’articolo precedente abbiano trascurato di vegliare sul me- desimo, saranno punite con pene di polizia, non escluse le pene maggiori nel caso di complicitá.

Art. 2î, Sono mantenute in vigore le disposizioni dei re- golamenti di polizia rurale di ciascun comune e si appliche- ranno le pene da essi prescritte, salvi i casí pei quali fossero piú gravi quelle ordinate colla presente legge.

Rimane pure in vigore per Pisola di Sardegna il disposto dall’articolo 5 del decreto reale del 5 agosto 1848 col quale fu prescritta la pubblicazione in quella isola del Codice penale, 3

Art. 22. Quando l’iadividuo annotato come sospetto a tenore dell’articolo 9 non avrá per due andi consecutivi su- bito veruna condanna, acquisterá il diritto di far radiare il suo nome dalla lista dei sospetti.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER ALCUNE PROFESSIONI,

Art. 23. Chi vorrá andar in giro pel commercio ambulante di chincaglierie, di zolfanelli, stampe od altre merci, o pel mestiere di vetraio, calderaio, stagnaio e simili, o per quello di saltimbanco, suonatore o cantante ambulante, o vendere sulle piazze o per le vie candelette scapolari od immagini, paste, confetti o liquori, o farla da sensale o-da intrometti- tore ambulante o da servitore da piazza, facchino, lustra- scarpe e simili, dovrá farsi inscrivere annualmente in appo- sito registro presso l’autoritá di polizia nel luogo di suo do- micilio, la quale gli rilascierá il certificato della sua iscri- zione.

Questo certificato dovrá essere sottoposto al visto dell’au- toritá politica provinciale. L’autoritá locale sará tenuta di procurare essa stessa agl’interessati l’apposizione di questo visto, quando essi ne la richiedano.

Art. 24. L’iscrizione ed il visto di eui all’articolo prece- dente saranno sempre ricusati alle persone contemplate nel- articolo 460 del Codice penale.

Art. 25. Gli stranieri dovranno ottenere una licenza per iscritto dall’intendente della provincia.

Tuttavia entro 13 chilometri dai cenfini dello Stato, in occasione di fiere e mercati, basterá per gli stranieri la licenza del sindaco.

Art. 26. Le iscrizioni e le licenze sono valide pel corso di iun anno dalla loro data.

! Esse potranno per altro, in caso d’abuso per parte dell’e- sercente, essere rivocate dall’autoritá che le ha rilasciate 0 munite del suo visto.

Art, 27. L’esercente sará tenuto di presentare l’inscrizione 0 licenza a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di si- curezza pubblica o dei carabinieri.

Se rifiuterá di darne visione, se allegherá di non averla

presso di sè, o di averla smarrita o ne esibirá una che non gli appartenga, ovvero confesserá di esserne sprovveduto, sará presentato all’autoritá locale di pubblica sicurezza, la quale, ove le consti dell’ottenuta inscrizione o licenza, resti- tuirá la libertá all’imputato, ed in caso contrario lo rimetterá al giudice di mandamento. _ Questi sentirá l’arrestato nelle sue’risposte, e non addu- cendosi da esso legittima scusa, potrá condannarlo senz’altra formalitá d’atti ad un’ammenda estensibile a lire quindici per la prima volta, ud anche agli arresti.

Art. 28. I recidivi saranno condannati dal giudice di man- damenito al carcere estensibile ad un mese.

Le merci ed oggetti di commercio, del cui esercizio si tratta, saranno sempre sequestrate.

Art, 29. Alle pene di cui nei due articoli precedenti sa- ranno condannati coloro che avranno ad altri rimessa la pro- pria iscrizione 0 licenza per farne uso, e coloro che faranno uso delle licenze altrui, :

Art. 30. Non è lecito stabilire uffizi di agenzia, di corri- spondenza o compulisteria senza una apposita autorizzazione.