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Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l’applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Disposizioni transitorie,

Art. 183. Le disposizioni contemplate all’articolo 108 sa- ranno applicabili ai volontari che siano attua) mente arruolati nell’esercito.

Art. 184. I militari’in servizio provinciale delle classi an- teriori a quella del 1823 sono provvisti di assoluto congedo, previo assestamento dei conti coll’amministrazione del corpo.

Art. 185. La ferma d’ogni altro militare in servizio pro- vinciale è retta dalle disposizioni della presente legge.

Art. 186. L’eselusione, di cui all’articolo 2, è applicabile :

4° Agli esecutori di giustizia ed ai loro aiutanti ;

2° Ai figli degli esecatori di giustizia ed ai loro aiutanti.

Art. 187. La presente legge sará posta in vigore subito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe dell’anno 1833.

Relazione fatta al Senato il 26 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei senatori Di Collegno G., Franzini, Colli, Chiodo, De Sonnaz, Prat e Colla, re- latore.

Sicwori! — Il progetto di legge sul reclutamento dell’e- sercito, che anche questa volta si volle darmi incarico di ri- ferire, si può dal Senato considerare in molte parti cosa sua, perciocchè soltanto in alcune egli si scosta da quei progetto che nella Sessione del 1851 fu da una vostra Commissione riformato di concerto col ministro della guerra, ed ottenne la piena approvazione di questa parte del Parlamento in se- guito a lunga e luminosa discussione. Io credo perciò di fare cosa che piaccia al Senato tralasciando, come giá fece la Com-

missione, di nuovamente chiamare ad esame quelle disposi-

zioni che, allora ammesse da voi, signori, o dal Ministero proposte od accettate, trovansi riprodotte in questo nuovo progetto, e passando inoltre sotto silenzio le variazioni di semplice forma o di lieve importanza, cosicchè l’attenzione vostra non sia distolta inopportunamente dagli articoli di legge piú sostanzialmente variati e richiedenti per la loro importanza un nuovo e coscienzioso esame.

Di questi articoli, e specialmente di quelli che concernono le dispense, io dovrò parlare alquanto piú diffusamente che non sia in altri casi mio costume di fare e vostro desiderio che si faccia; ma il Senato mi sará, io spero, indulgente, in considerazione del dovere che mio malgrado mi è imposto di allontanare da me stesso e dagli onorandi miei colleghi che meco furono membri anche dell’antica Commissione, sia il sospetto di inopportuna pertinacia nelle opinioni altra volta manifestate, sia anche piú il rimprovero di troppo facile pie- ghevolezza a mutamenti che male convenga di consigliare al Senato.

Articolo 2. Due mutazioni si fecero in questa parte della legge.

Si trasportò fra le disposizioni transitorie quella che di- chiara esclusi dal servizio militare gli esecutori di giustizia ed i loro aiutanti, come pure i figli di alcuno di essi.

E si aggiunsero nel novero degli esclusi i condannati dai tribunali stranieri a pene corrispondenti a quelle dei lavori orzati, della reclusione o della relegazione, per i reati di cui

| è fatto cenno in quest’articolo, tranne quelli contro la sicu- rezza dello Stato.

L’esclusione degli esecutori di giustizia dal servizio mili- tare non è certo fra quelie disposizioni che diconsi transito- rie perchè provvedono al modo di passare dalla osservanza di una legge a quella di una nuova, e cessano senz’altro quando la transizione è compiuta, e la nuova legge è in piena osservanza. Qui invece la disposizione deîla legge non varia, noa vi ha transizione, nè possibilitá di disposizione transito- ria, ma bensí mantenimento e conferma di un’antica dispo- sizione che si spera di poter col tempo variare, come si può credere e sperare di molte, senza che perciò diventino tran- silorie.

11 ministro della guerra accennava come motivo di questa trasposizione il desiderio di meglio distinguere una esclu- sione richiesta da ragioni di sociale convenienza da quelle che hanno origine nell’indegnitá personale degl’individui ; ma sia lecito di osservare che l’adottato spediente rende vi- ziosa la legge nella sua forma senza condurre allo scopo che si ebbe in mira, perciocchè l’inserire nella legge un distinto articolo per cui si dichiara doversi applicare agli esecutori di giustizia la stessa esclusione pronunziata dall’articolo 2 contro i colpevoli di alcuni gravi reati non fa che rendere piú evidente il pareggiamento di cui si vorrebbe evitare l’ap- parenza.

Meglio gioverá all’intento il mantenere questa disposi- zicne nel posto che naturalmente le tocca dopo l’articolo 2 formandone un articolo separato, col quale l’esclusione non comparisca severamente pronunziata, ma sia invece stabilito che le persone di cui si tratta non ponno essere ammesse a far parle dell’esercito.

Anche la seconda variazione che si è fatta a quest’articolo sembra andar seggetta a gravi considerazioni.

Il ministro di guerra ha giustamente osservato doversi im- pedire che persone condannate da tribunali stranieri per reati infamanti vengano a contaminare colla loro presenza l’esercito nostro; ma per altra parte sembra cosa assai grave il dare per legge ai tribunali stranieri facoltá di apporre a cittadini di questo Stato tale nota d’infamia che li faccia in- degni di appartenere all’esercito nostro ugualmente che i malfattori giudicati dai nostri tribunali. .

Una contraria massita è universalmente adottata dagli scrittori di cose criminali, e venne presso di noi confermata da decisioni della Corte di cassazione; ma ciò non impedisce che una legge speciale stabilisca un’eccezione alla massima generale, e la Commissione avrebbe ammessa senza difficoltá quella che si propose di fare in questo articolo, se avesse po- tuto crederla necessaria e si potesse estendere a tutti i reati preveduti nell’articolo medesimo, senza bisogno di una di- stinzione, che talvolta può essere conveniente, ma non sem- bra potersi scrivere in una jegge come generale disposizione,

Considerando che i casi a cui s’intende di provvedere non possono occorrere pel reclutamento volontario, il quale di- pende da prova di buona candotta precedente, ed in fatto di leva saranno certamente assai rari, poichè, secondo lo stesso articolo, le sentenze contumaciali non producono esclusione dall’esercito, la Commissione crede che convenga di trala- sciare l’aggiunta di questa disposizione, Ja quale non si trova nella legge di Francia, quantunque le condanne pronunziate all’estero non vi abbiano efficacia, e pensa che anche senza di essa potrá il Governo allontanare dall’esercito coloro che riconosca indegni di farne parte per condanne sofferte in paese straniero.

Articolo 45. Nel progetto di legge che giá ottenne l’appro-