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Parve all’ufficio centrale che fosse il caso di dichiarare, came giá fecesi nel progetto del 1850, che gl’intendenti pos- sano in generale emanare simili manifesti in esecuzione delle leggi, e mella designazione delle materie da contemplarsi particolarmente nell’articolo ha introdotto, coll’adesione del signor ministro, parecchie variazioni dirette ad evitare ciò che poteva lasciare luogo a vaghe interpretazioni, ed a coor- dinare questa legge colle espressioni piú precise, piú ri- strette, e iuttavia sufficienti del progetto votato nel 1850.

Coli’articolo 48 si vorrebbe dal Ministero introdurre nella sostanza lo stesso sistema dei precetti politici che era stato proposto nel 1850, e vivamente combattuto dagli uffizi del Senato, poi modificato dal ministro Galvagno in termini ana- loghi a quelli‘ora presentati, respinto ancora dall’ufficio cen- traie e «allo stesso ministro ritirato.

La disposizione, come era stata in allora ridotta nelle ul- time proposte del Ministero e come viene in oggi presen- tata, consiste nelio stabilire che, ogniqualvolta un cittadino sia chiamato davanti all’autoritá politica, abbia non solo il dovere morale, che ogni unmo rispettoso verso le autoritá costituite riconosce, di ottemperare all’invito, ma vi sia teruto sotto pena di applicazione dell’ articolo 735 del Codice penale.

L’ufficio centrale del Senato obbiettava nell’epoca precitata

“ non conoscersi verun’ altra legislazione di paese libero, la

quale contenga alcun che di simile, e non potersi ammettere che sia indispensabile alla nostra polizia una prerogativa da cni prescinde la polizia degli altri Stati. i

Aggiongeva che, se lo scopo dell’invito è di avere dalle peisune chiamate informazioni e schiarimenti di fatti, il co- striagere i ritrosi a presentarsi non basterebbe però a strap- pare da essi le propalazioni cui non sono disposti; giacchè, quand’asche si presentino, la polizia non potrá ferzarli a dire ciò che intendono tacere o dissimulare.

Che se invece l’antoritá politica volesse chiamare a sè i cittadini per ammonirli sulla loro condotta, ed altramente intromettersi negli affari delle famiglie, sarebbe assai peri- coloso il conferirle una simile facoltá, la quale sotto l’aspetto di paterna e conciliativa attribuzione potrebbe aprire la via ad arbitrii pericolosi, o quanto meno molesti,

Non ci dilungheremo maggiormente sopra tale questione che nel 1850 fu trattata a fondo dall’ufficio centrale di quel- epoca, e, per risparmiare al Senato il fastidio di sentire su- perflue ripetizioni, ci riferiremo ai ragionamenti che gli fu- rono in allora rassegnati (4).

Solamente noteremo che, se il sistema dei precetti politici fu giudicato esorbitante nel progetto del ministro Galvagno, il quale riservava la facoltá di precettare agl’intendenti delle provincie, dovrebbe tanto piú sembrare tale nel progetto attuale, il quale darebbe uguale attribuzione a qualunque autoritá di pubblica sicurezza, e cosí anche ad ogni sindaco rurale.

Un’ultima disposizione del progetto prescrive che i tribu- nali rimettano in un dato termine all’autoritá provinciale di pubblica sicurezza un estratto di tutte le sentenze pronun- ciste in virtú della legge stessa. Egli è questo un provvedi. mento che si potrebbe fare dal solo potere esecutivo, ma poichè è buono in sè, anzi necessario per l’accordo dell’azione amministrativa con quella dell’autoritá giudiziaria, l’ufficio non si oppone a ciò che s’inserisca nella legge.

Ho fin qui esposto in quali parti il progetto ministeriale modifichi la legge vigente, o vi aggiunga modificazioni nuove,

(1) Vedi Allegato a pagina 782.

e sino a qual punto l’ufficio ceatrale abbia riconosciute con- venienti queste modificazioni od aggiunte; ma l’ufficio è an- dato piú oltre. Ripigliando ad esame il tenore stesso degli articoli ammessi nel 1882, ed ora dal Ministero riprodotti, parve all’afficio che la loro redazione, approvata in allora in via d’urgenza e non senza trovarla difettosa, potrebbe in oggi essere cpportunamente migliorata.

li bisogno di tale miglioramento si faceva principalmente sentire nel capo relativo ai ladri di campagna; dove poteva dubitarsi che si fosse veluto lasciare sussistere in tutto i) suo rigore il diritto comune per la repressione dei furti di cam- pagna inferiori alle lire 20, o dei reati di pascolo abusivo, imputati a persone non sospette, mentre si mitigava a favore delle persone sospette, che i non sospetti dovessero es- sere tradotti davanti al tribunale provinciale, mentre i so- spetti sono giudicati nel mandamento.

Le espressioni della legge del 1852 lasciarono anche luogo a dubitare, se rimanessero ancora in vigore le disposizioni speciali di polizia rurale stabilite nell’isola di Sardegna, per le cosí delte fenture e machizie; disposizioni richieste dalle condizioni eccezionali dell’isola, e perciò conservate espres- samente col decreto reale del 8 agosto 1848, il quale man- dava pubblicarsi in Sardegna il Codice penale vigeate in ter- raferma. L’ufficio centrale credette conveniente un’ aggiunta che risolva esplicitamente la quistione in senso afferinativo,

1} progetto ministeriale rinnova nell’articolo 25 la facoltá data ai comuni nella legge del 1852 di nominare procuratori fiscali presso i giudici di mandamento per la repressione dei delitti rurali e delle contravvenzioni ai regolamenti locali di polizia.

L’ufficio centrale cui era dato l’incarico di esaminare il progetto di quella legge, allorchè esso fu comunicato al Se- nato, faceva presente come sarebbe state difficile il rinvenire persone oneste e capaci, le quali assumessero le funzioni che si trattava d’istituire, funzioni che porterebbero natural- mente con sè un carattere di odiositá, non compensato da alcun vantaggio di grado o d’influenza, e come fosse-perciò a temersi che il novello ufficio cadesse in cattive mani, Osser- vava ad un teinpo che il dovere di reprimere i delitti rurali, ossia di promuovere l’applicazione del Codice penale e delle altre leggi generali che tutelano Pordine pubblico spetta al

. Governo centrale cd al Ministero pubblico che lo rappresenta

del quale non conviene dividere ed affievolire la risponsabi - litá conferendo identiche atiribuzioni ad agenti comunali; e finalmente, in quanto concerne all’applicazione dei regola- menti locali, l’ufficio esternava il timore che, se i comuni isti- tuissero appositi agenti per promuoverla, i sindaci i quali ne hanno l’obbligo, e possono altendervi con maggior autoritá, rigettassero sopra gli agenti medesimi la fastidiosa risponsa- bilitá di questo ramo del servizio pubblico e ne dismettes- sero la cura.

Ora abbiamo motivo di credere che i comuni stessi videro ed apprezzarono nell’atto pratico le difficoltá e gl’ inconve- nienti presentiti dai vostri commissari, poichè dalle informa- zioni che ci fecimo carico di ricercare, ci risulterebbe che nessun comune ha nominato un procuratore fiscale.

A fronte pertanto delle considerazioni che militano contro l’istituzione, e dell’esito infruttuoso che ebbe la prova fatta nella legge del 1852, il vostro ufficio centrale è d’avviso che si preseinda da un secondo tentativo, e perciò si ommetta l’articolo 23.

L’ufficio si astiene dal rendervi conto di altre variazioni di minor momento, le quali credo che si spieghino da sè.

E senz’ altro unanime vi propone l’adozione del progetto