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E. Ore di apertura e chiusura di osterie, caffè, birrerie ed altri simili pubblici esercizi.

F. Canti, grida ed altri rumori notturni.

G. Suonatori, cantanti. saltimbanchi e simili.

In genere essi intendenti provvederanno con manifesto per rammentare le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti, riguardo alla conservazione dell’ordine pubblico ed alla tu- tela delle proprietá.

Tali manifesti possono contenere la comminazione di pene purchè non eccedano la natura ed i limiti di quelle previste dall’articolo 735 del Codice penale.

Art. 48, Qualora alcuno, chiamato davanti all’autoritá di pubblica sicurezza, per ragioni di ufficio non vi comparisse, se ne fará constare per mezzo di processo verbale, il quale sará trasmesso al giudice di mandamento per l’applicazione delle pene di cui all’articolo 738 del Codice penale, quando non si faccia constare di legittimo impedimento.

Art. 49, I segretari dei magistrati, tribunali e giudici do- vranno trasmettere all’autoritá politica provinciale estratto di tutte le sentenze, sia d’assolutoria come di condanna pas-

sata in giudicato, che saranno pronunciate in dipendenza

della presente legge.

Tale estratto sará trasmesso non piú tardi di giorni quin- dici dopo l’intimazione di dette sentenze.

Art. 50. La presente legge stará in vigore per anni cinque.

Relazione fatta al Senato il 1° febbraio 1854 dall’ uffi- cio centrale, composto dei senatori Regis, Lazzari, De Margherita, Fraschini e Des Ambrois, relatore.

SienorI! — Colla legge temporaria del 26 febbraio 1852 fu provveduto ad alcune esigenze piú urgenti della pubblica si- curezza, alla repressione del vagabondaggio, dell’oziositá e dei furti di campagna. DA

Essendo ora prossima al suo termine la durata assegnata a questa legge, il Ministero vi propone di rinnovarla per altri cinque anni con alcune aggiunte e modificazioni.

Il vostro ufficio centrale non stentò a riconoscere come continui a sussistere la necessitá di rigorose disposizioni a tutela specialmente delle proprietá rurali, e perciò non ebbe difficoltá di accettare la progettata prorogazione di quelle sancite nel 1852. Tutti sanno che le proprietá non sono an- cera rispettate come dovrebbero esserlo, e la durata di cinque anni proposta per la nuova legge non è certamente soverchia.

Ir quanto poi alle modificazioni ora introdotte nella legge che si vuol prorogare, esse consistono principalmente nel prescrivere che la denunzia dei ladri di campagna possa es- sere direttamente trasmessa al giudice senza il voto del Consiglio comunale, e ciò sia per evitare ritardi, sia per risparmiare agli amministratori dei comuni ‘un intervento

. troppo ingrato ed odioso, nell’assoggettare alla vidimazione dell’autoritá provinciale le iscrizioni e le licenze concedute agli esercenti di mestieri ambulanti, persone talvolta peri- colose, di cui l’autoritá locale ignora sovente l’antecedente condotta, e nell’aggravare la pena pei casi troppo frequenti di recidiva. j

Queste proposte del Governo sembrano esse pure giusti-

ficate dall’esperienza. Se non.che l’afficio centrale porterebbe .

ad un anno slo il minimum della pena da inîliggersi ai re-

cidivi nel reato di oziositá e di vagabondaggio, acciò non si

discosti troppo dalla pena ordinaria il cui maximum è di sei Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol. I. 98

mesi, e non comminerebbe la reclusione per la seconda re- cidiva, sia perchè l’applicazione di una pena criminale non è consentanea alla natura di un semplice reato d’ozio o di va- gabondaggio, sia perchè l’ozioso o vagabondo il quale si troverebbe cosí esposto ad essere trattato con rigore eguale a quello stabilito contro i forti qualificati, avrebbe interesse di farsi ladro.

Bensí l’ufficio crede utile di aggiungere nella legge che il carcere cui verranno condannati i recidivi debba scontarsi, per quanto sia possibile, nelle case centrali dove è attuato il lavoro. Un duplice scopo potrebbe essere raggiunto con siffatta disposizione, quello di tentare l’emendazione delle persone dedite alle abitudini riprovevoli e pericolose dell’o- zio, abilitandole a guadagnarsi il vitto quando vengano re- stituite alla libertá, e quello di rendere la pena piú temi- bile e piú ripugnante per quegli sciagurati i quali, appunto perchè sono caduti neli’ultima degradazione ed usi a prefe- rire Ja miseria al lavoro, non paventerebbero forse abba- stanza nè il disdoro della condanna, nè il semplice soggiorno del carcere.

Oltre alle modificazioni di cui ho finora parlato, l’attuale progetto arreca alcune essenziali aggiunte alla legge del 1852. Nè renderò conto secondo l’ordine degli articoli.

L’articolo 31 assoggetta ad una speciale autorizzazione ac- compagnata da particolari cautele lo stabilimento di uffizi d’agenzia, di corrispondenza e di computisteria.

L’utilitá di ta’e misura è pur troppo dimostrata da abusi dei quali il signor ministro dell’interno, intervenuto nel seno dell’ufficio centrale, attestò la frequenza e la gravitá.

Gli articoli 35 e 36 riproducono disposizioni giá votate dal Senato nel progetto di legge sulla pubblica sicurezza che esso adottò nell’anno 4850, per la consegna alP’autoritá pubblica delle persone abitanti in pensioni, in locande od in alloggi mobigliati, non che per quella degli operai.

L’articolo 38 con tutto il seguito del capo terzo, relativo ai condannati alla sorveglianza della polizia, è pure tolto dal progetto che il Senato votava nel 1850. L’ufficio centrale non ha motivo di proporvi in oggi un voto diverso.

L’articolo 44 converte in obbligo la facoltá che, a termini del Codice penale, hanno i tribunali di sospendere dall’eser- cizio della îoro professione, e d’interdirne, in caso di reci- diva, gli osti, locandieri, bettolieri ed altri esercenti simili negozi pubblici, che prestano i locali di loro spettanza pei giuochi d’azzardo o d’invito. L’ufficio centrale non può che applaudire a questo salutare rigore, e soltanto cangierebbe la redazione per renderla piú chiara.

L’articolo 48 dichiara una cosa ben naturale, che cioè l’antoritá di pubblica sicurezza fa chiudere gli esercizi sog- getti ad autorizzazione allorchè gli esercenti non l’hanno ottenuta, ovvero non ne curarono la rinnovazione alla sua’ scadenza; si eliminerebbe quest’articelo come superfluo, se il Governo non lo credesse utile a rimuovere dubbi ed osta- coli incontrati.

L’articolo 46 contiene una disposizione, di cui il Senato adottava sostanzialmente il concetto nel 1850 per impedire il trafugamento delle mobiglie durante la notte. L’utilitá di tale disposizione pare evidente. L’ufficio centrale vintrodur- rebbe solamente qualche modificazione di termini, la quale crede non abbisognare di spiegazione.

Nell’articolo 47 è data facoltá agl’intendenti di emanare manifesti con comminatoria di pene di semplice polizia per ricordare le disposizioni delle leggi, e per provvedere ad alcuni oggetti d’ordine pubblico nell’articolo stesso in- dicati.