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sere presentato al giudice di mandamento, il quale, sentito l’arrestato nelle sue risposte e non adducendosi da esso le- gittima scusa, potrá condannarlo senza altra formalitá di atti ad un’ammenda estensibile a lire quindici per la prima volta, od anche agli arresti.

Art. 29, I recidivi saranno condannati al carcere estensi- bile ad un mese.

Le merci ed cggetti di commercio, del cui esercizio si tratta, saranno sempre sequestrate.

Art. 30. Alle pene di cui nei due articoli precedenti sa- ranno condannati coloro che avranno ad altri rimessa la pro- pria iscrizione e licenza per farne uso, e coloro che faraano uso delle licenze altrui.

Art. 51. Non è lecito stabilire uffizi di agenzia, di corri- spondenza o computisteria od altra denominazione senza au- torizzazione dell’intendente o questore nelle ciltá di Torino e Genova.

Un regolamento approvato per reale decreto determinerá le condizioni necessarie per tale autorizzazione.

I contravventori saranno denunciati al tribunale di prima cognizione e puniti secondo i casi con multa estensibile a lire ginqueceato od anche alla interdizione dell’esercizio,

Sezione IL. — Consegne delle persone.

Art. 32. Nelle cittá capoluoghi di provincia, nei porti di mare, ed in quelle cittá la cui popolazione eccede le dieci- mila anime sará obbligatoria la consegna all’autoritá politica di tutti gli inquilini di ciascuna casa.

La consegna sará fatta a diligenza dei proprietari locatori e sotto la loro responsabilitá dai conduttori che sublocassero o tutti od in parte i membri di case che tengono in affitto.

Essa dovrá essere presentata all’autoritá politica nel ter- mine di giorni quindici dalla esecuzione del centratto per le locazioni stipulate per un anno o piú, e nel termine di giorni cinque per quelle convenute a scadenza minore di un anno.

Nel caso di omissione o di ritardo i proprietari delle case incorreranno nell’ammenda di lire cinque, estensibile in caso di recidiva a lire cinquanta, salvo il loro regresso verso i sublocatori.

Art. 33. Chi vorrá tenere pensione o persone a dozzina od affittare camere od appariamenti mobiliati od altrimenti somministrare presso di sè alloggi per mercede, dovrá farsi inscrivere in apposito registro presso il municipio, e munito di estratto autentico di sua inscrizione rapportarne licenza dall’autoritá politica.

La licenza sará ricusata alle persone menzionate nell’arti- colo 460 del Codice penale.

‘Art, 34, Le persone contemplate nell’articolo precedente dovranno tenere un registro affogliato e visato dall’autoritá politica per iscrivervi giornalmente le persone cui daranno alloggio.

‘Art. 35. Le consegne delle persone cui sono tenuti gli osti ed albergatori a termini dei veglianti regolamenti saranno osservate anche da chi tiene pensione o persone a dozzina od affitta camere od appartamenti mobiliati od altrimenti suole somministrare alloggio per mercede.

‘Art. 36. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gli impresari dovranno entro un mese dalla data della pre- sente legge consegnare all’antoritá locale di pubblica sicu- rezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro

e successivamente dovranno ogni quiadici giorni consegnare —

la nota di quelli entrati nell’intervallo alloro servizio e di quelli usciti, i

Queste note saranno formate nei modi prescritti dai rego- lamenti.

Art. 37. I contravventori agli articoli 33, 34, 35 e 56 sa- ranno puniti con ammenda estensibile a lire quindici; in caso

di recidiva in quella di lire 20 a 50 sempre colla sussidiaria degli arresti.

CAPO II.

SORVEGLIANZA DELLA POLIZIA E DISPOSIZIONI DIVERSE.

Sezione II. — Sorveglianza della polizia.

Art. 38. Il condannato alla sorveglianza della polizia non potrá cambiare domicilio ed abitazione senza licenza dell’au- toritá politica provinciale cui dovrá ricorrere, dimostrando i giusti motivi per tale cambiamento.

Art. 39. Dovrá sempre essere munito di carta speciale di permanenza, che dovrá mostrare alla semplice richiesta degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri. :

In detta carta saranno espresse le generalitá, i connotati dell’individuo, la data della sentenza per effetto della quale resta sottoposto alla sorveglianza, la dnrata di questa, il do- micilio ed abitazione fissata e quegli altri obblighi che gli sa- ranno imposti per effetto di detta sorveglianza.

Art. 40. I condannati alla sorveglianza dovranno presen- tarsi all’autoritá politica almeno una volta per caduna setti- mana, ed ogniqualvolta vi fossero precettati, nell’ora e tempo che sará da detta autoritá determinato,

Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che Pautoritá di sicurezza pubblica giudicasse d’imporgli, di non comparire in un dato luogo, di non portare armi e bastoni o di non fre- quentare determinate persone.

Art. 41. L’autoritá locale di pubblica sicurezza terrá ap- posito registro in cui saranno notati gl’individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto, e vi noterá i ter- mini nei quali il condannato dovrá presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrá imposte,

Art. 42. In ogai caso di fondato sospetto si potrá procedere a perquisizioni domiciliari contro ai condannati alla sorve- glianza speciale della polizia.

Art. 43. La trasgressione alle prescritte misure dará luogo all’applicazione dell’alinea dell’articolo 49 del Codice penale,

Sezione lI. — Disposizioni diverse.

Art. bl. La sospensione od interdizione dagli esercizi pub- blici, di cui all’articolo 313 del Codice penale, dovranno sempre pronunciarsi nei casi ivi contemplati.

Art. 45. L’autoritá di pubblica sicurezza fará chiudere tutti gli esercizi sprovvisti di concessioni oppure non rinnovate alla scadenza.

Art, 46, Le persone che due ore dopo il tramonto del sole fino all’alba trasportano qualsiasi effetto mobile, se non pos- sono dare conto di sè, potranno essere invitate dagli agenti di pubblica sicurezza o carabinieri a presentarsi nanti l’auto- ritá di pubblica sicurezza che ordinerá o l’immediato rilascio ovvero la rimessione all’autoritá giudiziaria.

Art. 47. Gli intendenti provvederanno sotto la direzione del Ministero interni con manifesti agli oggetti seguenti:

A. Conservazione dell’ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli.

B. Osservanza delie prescrizioni della censura teatrale.

C. Maschere, balli e serenate.

D. Conservazione degli stampati o scritti affissi per ordine

ell’autoritá o coll’autorizzazione della medesima. .

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