Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/795

come in tutti i casi in cui il furto di campagna altrimenti provato non eccederá la somma di lire venti e non sará ac- compagnato da circostanze aggravanti e connesso con reati d’altro genere, gli arrestati saranno giudicati in via somma- ria dal giudice del mandamento, il quale per la prima volta applicherá la pena di semplice polizia, con facoltá di esten- derla anche al doppio del maximum a termini dell’articolo 120 del Codice penale.

In caso di recidiva il giudice potrá infliggere la pena del carcere estensibile ad un mese.

Art. 13. Quando colle circostanze che avranno determinato l’arresto, giusta gli articoli 10 e 11, concorrano altri indizi a carico dell’imputato, ed il valore degli oggetti di non giusti- ficata provenienza ecceda le lire venti, verrá il procedimento trasmesso al iribunale di prima cognizione per l’appticazione delle pene stabilite dal Codice penale.

Se nell’ulteriore procedimento il tribunale non troverá la prova sufficiente del furto, ma l’inquisito ron provi la legit- tima provenienza degli oggetti per cui è imputato, si applí- cherá la pena portata dall’articolo precedente.

Art. 44, Quando un individuo giá punito come recidivo, secondo l’articolo 12, verrá muovamente arrestato nei casi previsti dagli articoli 10 e 11, ancorchè gli oggetti seque- strati o rubati, non eccedano la predetta somma di lire venti, pronuncierá il tribunale di prima cognizione, e la pena non sará mai minore di un mese di carcere.

Art. 15. Gl’individui condannati dal tribunale di prima co- gnizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrá dal tribunale fissato.

Art. 416. Gli oggetti sequestrati, cdilloro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento, si fossero venduti, non venendo richiamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell’avviso che il giudice ne avrá fatto pubblicare ed affig- gere all’albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infan- tili dello stesso luogo; ed in difetto alle congregazioni di ca- ritá locali.

Art. 17. Qualora alcuno fra gl’individui inscritti come so- liti a praticare pascolo abusivo tenga bestiame in numero eccedente i suoi mezzi, il sindaco od un ufficiale od agente di pubblica sicurezza ne stenderanno verbale che verrá tras- messe al giudice.

Il giudice, assunte, ove d’uopo, ulteriori informazioni, e sentito l’imputato nelle sue risposte, o lo assolverá, o gli or- dinerá di ridurre entro il termine perentorio di gierni trenta il suo bestiame al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi.

In caso di trasgressione all’ordinanza del giudice, egli man- derá ‘eseguire all’asta pubblica la vendita del bestiame ecce- dente, e fará prelevare le spese sul prezzo che sará ricavato.

Art. 48. Gli individui contemplati nell’articolo 9, se ver- ranno colti a pascolare abusivamente nei fondi altrui, sa- ranno soggetti a pene di polizia.

In caso di recidiva potranno essere puniti con la pera del carcere estensibile a giorni quindici o con multe estensibili a lire cento.

Anche in caso di recidiva il reato sará di cognizione del giudice di mandamento.

Art. 19. Se nella nota di cui all’articolo 9 si treveranno minori d’anni 16, il padre, l’avo, la madre od il tutore, ov- vero le altre persone risponsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno precetlati a comparire da» vanti al giudice di mandamento,

Il giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, ricono- scendo fondata Ia decunzia, li assoggetterá alla sottomissione di vegliare attentamente alla condotta del minore.

Art. 20. Qualora il minore di 16 anni venga in seguito di- chiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze del processo apparisca che le persone contemplate nell’arti- colo precedente abbiano trascurato di vegliare sul medesimo, saranno punite con pene di polizia, non escluse le pene mag- giori nel caso di complicitá.

Art. 2, Sono mantenute in vigore le disposizioni dei re- golamenti di polizia rurale di ciascun comune e si appliche- ranno le pene da essi prescritte, salvi i casi pei quali fossero piú gravi quelle ordinate colla presente legge.

Art. 22. Quando l’individuo annotato come sospetto a te- nore dell’articolo 9, non avrá per due anni consecutivi subito veruna condanna, acquisterá il diritto di far radiare il suo nome dalla lista dei sospetti.

Art. 23. Per promuovere la repressione delle contravven» zioni e dei delitti rurali e l’applicazione delle pene prescritte dai regolamenti di polizia rurale, ogni comune potrá nomi- nare un procuratore fiscale presso il giudice di mandamento, il quale eserciterá le funzioni del Ministero pubblico in con- formitá delle leggi vigenti.

La nomina sará approvata dall’avvocato fiscale della pro- vincia,

CAPO IL

COMMERCIANTI AMBULANTI, UFFIZI DI AGENZIE, CONSEGNE DELLE PERSONE.

Suzione IL. — Commercianti ambulanti ed uffizi di agenzie.

Art, 24. Chi vorrá andare in giro pel commercio ambu- lante di chincaglierie, di zolfanelli, stampe od altre merci o pel mestiere di vetraio, calderaio, stagnaio e simili, o ven- dere sulle piazze o per le vie candeletie, scapolari od imma- gini, paste, confetti o liquori, o farla da sensale od intromet- titore ambulante o da servitore di piazza, facchino, lustra- scarpe e simili, dovrá farsi inscrivere annualmente in appo- sito registro presso l’autoritá di polizia nel luogo di suo domicilio, la quale gli rilascierá il certificato della sua iscri- zione.

Questo certificato dovrá per cura della stessa autoritá lo- cale essere sottoposto al visto dell’autoritá politica provin- ciale.

Art. 25. Tali iscrizioni e visti saranno ricusati alle persone contemplate nell’articolo 450 del Codice penale.

Art. 26. Gli stranieri dovranno ottenere una licenza per iscritto dell’intendente della provincia.

Tuttavia entro dieci chilometri dai confini dello Stato in occasione di fiere e di mercato basterá per gli stranieri la li- cenza del sindaco.

Art. 27. Le inscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data,

Esse potranno per alfro in caso d’abuso per parte dell’e» sercente essere rivocate dall’autoritá che le ha rilasciate ed apposto il visto.

Art. 28. L’inserizione e la licenza dovrá presentarsi a sem- plice richiesta degli ufficiali e degli agenti di sicurezza pub- blica o dei carabinieri.

Se l’esercente rifiuterá di darne visione, se allegherá di non’averla presso di sè o di averla smarrita, o presenterá Gocumento che non gli appartenga, 0 confesserá di esserne sprovveduto, potrá venire immediatamente arrestato per es-