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assoluta necessitá, e stabilito in che consista la sorveglianza della polizia, si trovano nel nuovo progetto innestati alcuni articoli che fanno cessare dubbi prima elevatisi e mettono meglio le autoritá in grado d’esereitare a pro della societá il loro dovere.

Cosí tutto ciò che tende alla conservazione dell’ordine nei pubblici spettacoli, per la quiete notturna, per la chiusura delle osterie e simili oggetti, potrá essere regolato a seconda dei bisogni e delle circostanze ; cosí sará per quanto con- cerne all’esecuzione dei regolamenti generali, comminan- dosi le pene di polizia, perchè nona manchi la voluta san- zione,

Col nuovo progetto io ho ferma fiducia che la pubblica si- curezza sará rassodata, come è desiderio di tutti gli onesti.

PROGETTO DI LEGGE.

Perni

CAPO I. DEGLI OZIOSI, VAGABONDI E LADRI DI CAMPAGNA,

SezionnI. — Oziosi e vagabondi.

Art. 1. Gli oziosi di cui nell’articolo 450 del ‘Codice pe- nale saranno denunciati al giudice di mandamento il quale, tuttavolta che l’imputazione sia appoggiata a sufficieuti in» dizi, fará entro il termine di giorni cinque precettare i de- nunciati con comminatoria d’arresto a comparire avanti di Iuí per sentirli nelle loro risposte.

Egli procederá, occorrendo, ad informazioni sommarie, dopo le quali assolverá l’imputato oppure lo ammonirá e gli imporrá l’obbligo di non poter variare domicilio od abita- zione senza preventiva partecipazione alla autoritá politica Jocale,

Chi non ottempera a questa prescrizione sará inquisito di vagabondaggio.

Le denunzie in iscritto per parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dei carabinieri reali saranno sufficienti per l’applicazione di questo articolo, salvo all’imputato il di- ritto di somministrare la prova contraria.

Pel reato d’ozio si procede anche d’uffizio.

Art. 2. Quando l’impotato offre di provare insussistente accusa, se la denuncia sará fatta dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri, si dovranno loro comu- Nicare le generalitá dei testi che l’imputato vuol fare esami- nare, e le circostanze di tempo, luogo e persone allegate per escludere l’imputazione.

I dennncianti entro giorni cinque dalle seguite comunica- zioni presenteranno le loro esservazioni.

L’ordinanza del giudice dovrá essere pronunciata entro

giorni quindici dal precetto di comparizione, salvo si aves-_

sero a praticare incnmbenti fuori del distretto del manda- mento, nel qual caso ii termine s’accresce di 24 ore pel primo miriametro, e di ugual tempo per ogni altri tre miria- metri di distanza.

Art. 3. Se il condannato non si dá a stabile lavoro, sará arrestato e tradotto nanli il tribunale di prima cognizione per l’applicazione delle pene comminate dall’articolo 452 del Codice penale.

Art. 4. In caso di altra recidiva, la pena del carcere pel maggiore d’etá si estenderá da due a cinque anni.

Art, 8. Se l’azioso ricadesse poi ancora nello stesso reato dopo scontata la pena di cui nell’articolo precedente, sará

condannato dal magistrato d’Appello alla pena della reclu- sione,

Art. 6. Le pene stabilite per gli oziosi nei due precedenti articoli si applicheranno anche ai vagabondi recidivi.

Art. 7. Atle pene correzionali e criminali stabilite per gli @ziosi e vagabondi, audrá sempre annessa quella di essere sottoposti alla sorveglianza della polizia a termini dell’arti- colo 52 del Codice penale.

Art. 8. I minori d’anni 46, che si trovassero eziosi 0 va- gabondi, saranno per la prima volta consegnati ai loro geni- fori e tufori, che passeragno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

In caso di contravvenzione alla passata sottomissione i ge- mitori e tutori che avranno trascurato di vegliare sui me- desimi, saranno condanpali alla multa da tire BI alle 150 od al.carcere da uno a tre mesi, e i detti minori saranno rico- verati in uno stabilimento pubblice di lavoro, sinchè abbiano appreso un mestiere o professione.

Saranno del pari ricoverati quei minori d’anni sedici che sieno privi di genitori o di altra persona che possano rap- presentarli legalmente e quelli ancora i quali, non ostante la cura dei loro genitori o tutori, non vogliano darsi a stabile lavoro. i

Potranno però essere chiamati da persone cognîte e probe Je quali offrano sofficienie garanzia per la futura educazione del minore nei modi e condizioni sopra specificate pei minori aventi genitori e tutori. .

Pel rilascio o rinvio dei minori provvederá sommaria- mente il tribunale di prima cognizione.

Sezione Il. — Tadrí di campagna.

Art. 9. In ogni mandamento sará tenuto apposito registro nel quale il giudice, sulia denuncia degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dei carabinieri, inscriverá distintamente per ciasenn comune le persone sospette per furto di campa- gna 0 per pascolo abusivo, coi fatti, gl’indizi e le circostanze sui quali è fondato il sospetto.

Le persone inscritte nel suddetto registro saranno dal giu- dice chiamate davanti a sè nel termine di giorni 8 da quello in cui la nota gli sará rimessa.

Il giudice, sentito l’imputato nelle sue risposte, manderá cancellarsi o conservarsi definitivamente la seguita inscri- zione.

Si osserverá il disposto dell’articolo 2 della presente legge auche pei sospetti di furti di campagna.

Art. 10. Ove insorgano gravi indizi che taluno degl’indi- vidui, di cui all’articolo precedente, ritenga legna, biada od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il giudice procederá a perquisizione domiciliare, e nei comuni che non sono capoluoghi di mandamento vi procederá il sin- daco od altre ufficiale di pubbliea sicurezza coll’assistenza di un consigliere.

Tale perquisizione dovrá sempre aver luogo quando yi sia istanza scritta dell’autoritá politica o del danneggiato, se questo l’accompagna con sufficienti indizi.

Venendosi a riconoscere l’esistenza degli oggetti suaccen- nati, se non sará subito dal detentore giustificata in modo verosimile la provenienza, se ne ordinerá il sequestro e si provvederá alla custodia dello stesso detentore nel carcere del ‘mandamento o nella Camera di sicurezza de) comune.

Art. 11. Chi, dopo essere stato ammonito verrá sorpreso nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprá indicare in modo alcuno verosimile la legittima provenienza, sará immediatamente arrestato e tradotto davanti il giudice.

Art. 12, Nei casi d’arresto preveduti dagli articoli 10 e i1,