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Relazione fatta alla Camera il 14 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Galvagno, Lanza, Saracco, Mellana, Sappa, Farini, e Mantelli, relatore.

Siononi! — Tatti gli uffici della Camera, prendendo ad e- same questo progetto di legge, espressero, 0, meglio, rinno- varono i reclami giá altre volte elevatisi in questo recinto, perchè a luogo di parziali e minime riforme alla legge orga- Rica della guardia nazionale non si fosse presentato un pro- getto completo che riordinasse sopra nuove basi la legge stessa con un sistema capace ed a correggere quanto l’espe- rienza del passato suggerisce, ed a soddisfare quanto la na- tura della nostra posizione territoriale ed una pronta attua- zione di tutte le nostre forze in gravi bisogni fosse per ri- chiedere.

La vostra Commissione ebbe perciò primieramente ad oc- cuparsi di queste osservazioni, e persuasa essa pure del bi- sogno di cotali riforme, non avrebbe intrapreso l’esame delle modificazioni ora proposte se facile non fosse occorso il ri- flesso, come una soddisfacente e radicale riforma della legge organica della guardia nazionale non possa intranrendersi se non se quando emanata la legge organica della leva militare, e soddisfattosi per essa ai bisogni che la parte piú attiva e permanente delle nostre forze richiede, si possa scorgere quale e quanta direzione debbasi dare alle restanti nostre forze, sia a riguardo della conservazione dell’ordine interno, sia per coadiuvare l’esercito stesso nelle piú gravi contingenze.

E diffatti vuolsi rammentare che la promessa fatta dal si- gnor ministro di presentare una completa riforma del ser- vizio della guardia nazionale abbia avuto luogo nella scorsa legislazione allorquando la Camera stava per intraprendere la discussione della legge sulla leva militare, quale promessa era connessa all’emanazione della legge stessa, dalla quale

- l’organizzazione della guardia nazionale doveva principal- mente dipendere.

Sventuratamente le deliberazioni prese dalla Camera elet- tiva sopra quel progetto di legge rimasero infruttuose, dap- poichè venne sciolta la medesima prima che il Senato ne avesse assunta la discussione, ed abbenchè in questa legisla- zione fosse sollecito il ministro della guerra a riprodurla, è pur d’uopo di attendere che tutte le parti del potere legisla- tivo siano concorse a darle forza di legge.

Non potendosi pertanto allo stato delle cose accusarsi il Ministero di avere fallito alle promesse fatte, e concorrendo la vostra Commissione a riconoscere la necessitá di coordi- nare i servizi della guardia nazionale a quelli che verranno per l’esercito prescritti, dovette pur ravvisare come precoci siano i reclami sovraccennati, abbenchè si scorgano sugge- riti dal sentito bisogno di una riforma della legge organica del 1848, riforma che giova sperare non sará gran fatto pro- tratta, quaudo verrá approvato il progetto di legge sulla leva militare.

Eliminato questo preliminare ostacolo, la vostra Commis- sione, nello esaminare l’attuale progetto sottoposto alle vo- stre deliberazioni, ebbe a ritenere che il medesimo sostan- zialmente contiene due parti ben distinte nel primo suo ar- ticolo, vale a dire:

41° Una modificazione alle legge organica 4 marzo 1848 per cui si vorrebbe ridurre l’etá di servizio ivi designata;

2° Un’interpretazione sulla designazione della stessa etá, se cioè la medesima siasi determinata in modo esclusivo di servizi ulteriori anche voloctariamente assunti,

Quanto alla prima parte abbenchè la vostra Commissione non sia aliena dall’ammettere che nell’attuale classificazione dei servizi possa considerarsi alquanto grave il ritenere sog- getto al servizio ordinario chi giá oltrepassò l’etá d’anni.cin- quanta, sicchè occorrerebbe, mediante una nuova classifica- zione e’sopra basi piú razionali, di prescrivere che i provetti dalla classe del servizio ordinario debbono a quello di riserva fare passaggio ; tuttavia ella non crede opportuno di ecci- tarvi ad intraprendere ora siffatta riforma, poichè la mede- sima indarrebbe una radicale variazione a tutta l’economia della legge organica, che, come giá si disse, non debbesi con

parziali modificazioni sconvolgere.

Nè del pari crede opportuno di prosciogliere senz’allro da qualunque servizio quei provetti dal servizio ora impostogli, come proporrebbe il Ministero, perchè primieramente la vo- stra Commissione non crede conveniente di togliere affatto da un’istituzione, diretta principalmente a mantenere l’or- dine interno, quell’elemento tanto proficuo della prudenza e della fermezza, che coll’etá e coll’esperienza si acquista ; in secondo luogo perchè gli eventi che vediamo ora svol- gersi in Europa suggeriscono di nen spogliarsi dell’attuazione di quella maggior forza che possa in qualunque caso occor- rere, ed i quali eventi vorranno pure persuadere i militi provetti di persistere a far sacrifizio del loro concorso al bi- sogno comune. Perchè in terzo luogo anche colle prescrizioni dei regolamenti locali possono limitarsi e coordinarsi alla ragione dell’etá non pochi dei servizi cui facile è ai piú gio- vani di assumere. Perchè in quarto luogo i Consigli di rico- gnizione hanno facoltá di provvedere per quelle parziali od assolute esenzioni che ai piú provetti d’etá occorresse di concedere. Perchè infine l’esenzione assoluta proposta dal signor ministro senz’altra modificazione alle altre disposi- zioni della legge, senza stabilire, per esempio, debba il ser- vizio obbligatorio cominciare dagli anni 18, indurrebbe ne- cessariamente un aggravio ai meno provetti nel servizio, cui nello stato attuale si trovano soggetti. .

Per tali riflessi la vostra Commissione non ravvisa accet- tabile la modificazione dal signor ministro proposta, salvo ad esaminare meglio tale questione allorquando si tratterá della riforma generale della legge.

Quanto alla seconda parte poi interpretativa della legge organica, la vostra Commissione, se dall’esposizione pre- messa allo stesso progetto, non si fosse persuasa, come a fronte della diversa e contraddittoria applicazione fatta dai diversi autorevoli magistrati e corpi amministrativi, in fatto esiste realmente il dubbio sull’applicazione della legge stessa, e che perciò è debito del potere legislativo di risolverlo per togliere ogni ambage ed anomalia, certamente non sí sa- rebbe potuto rendere ragione come mai a fronte del chiaro e preciso disposto degli articoli 9 e 17 della legge del 1848 quel dubbio potesse sorgere. 4

Se tutti i regnicoli che hanno il censo prescritto sono chia- mati al servizio della guardia nazionale dall’etá d’anni ven- tuno ai cinquantacinque, se al Consiglio di ricognizione è in termini assoluti imposto di cancellare dalla matricola coloro che saranno entrati nell’anno cinquantesimoquinto di loro etá, come mai potrebbe supporsi che oltre quest’etá possa tuttavia alcuno essere mantenuto sui ruoli della milizia e continuare a prestar servizio ?

La legge debbe prefiggere quel termine nel quale essa crede che chi intraprende un servizio ne abbia la capacitá. sufficiente, ed oltre questo termine la presunzione legale si oppone ad ogni illazione od interpretazione estensiva.

Non occorre di asserire che il far parte della guardia na-