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oecuparsi della proposta questione si manifestò un totale dissenso nel valutare gli argomenti che possono addursi per l’una o per l’altra parte; cosí mentre il magistrato di Cassa- zione, vari Consigli di ricognizione ed il Ministero adottarono l’avviso che potessero mantenersi sui ruoli quegli individui che bramassero continuare il servizio dopo trascorsa l’etá di 35 anni, il Consiglio di Stato e vari Consigli di ricognizione, in ispecie quello della capitale, opibarono e provvidero nel senso contrario.

Un tale dissenso fra corpi cosí autorevoli manifesta la ne- cessitá che il punto sia deciso dal potere legislativo, onde chiudere l’adito in modo definitivo ad ogni controversia su tale proposito, e segnare una via da cui nessuno, sia inter- prete, sia esecutore della legge possa in avvenire scostarsi.

Ridotta a tal punto la questione, evvio riesce l’osservare come debbano ritenersi meno importanti quelle considera- zioni che potessero trarsi dalle espressioni della legge 4 marzo 1848, imperocchè trattandosi di un provvedimento legisla- tivo, esso può avere per scopo tanto l’iaterpretare in modo indubbio la legge, quanto il correggerne e modificarne ia di- sposizione, qualora una troppo stretta interpretazione potesse frarre a conseguenze meno confermi al servizio ed allo spi- rito della istituzione.

Quindi il riferente si asterrá da ogni ragionamento tratto dalle parole della legge citata, e si limiterá ad esporre, come convenga provvedere affinchè il servizio non risulti un ag- gravio a coloro che sono chiamati a prestarlo, e che per cir- costanze di fortuna, d’etá o di condizione corporale vi rie- scane meno adatti.

Coerenti alla esposta teoria sono quelle prescrizioni che sanciscono una etá entro la quale i servizio sia obbiigato- rio; ma varcherebbero sicuramente il loro scopo tali pre- scrizioni, se mentre assolvono dall’obbligo i cittadini perve- nuti ad una etá in cui può presumersi troppo gravoso il ser- vizio, sancissero la Joro esclusione anche quando tali citta- dini, sentendosi validi a prestarlo, volontariamente vi si ase soggettassero.

Oltre a ciò sembra essere conforme all’interesse della istituzione il conservare nei ranghi della milizia quelli che vi si prestano volontari, e vi portano una lunga esperienza ac- quistata nelle sue file, essendo a presumere che i medesimi dimestreranno una maggiore alacritá nel compimento dei do- veri che la legge impone ai militi, e serviranno col loro e- sempio di un valido eccitamento agli altri.

Queste considerazioni furono tenute di tanto peso in Fran- cia, che anche sotto l’impero della legge 31 marzo 1851, la quale negli articoli 9 e 47 acchiude due disposizioni confermi ‘ a quelle di cni negli stessi numeri della nostra vennero sempre le medesime interpretate nel senso finora esposto, come si raccoglie dalle annotazioni apposte in calce di detti articoli nel Codice Des gardes nationaux de France, par Mer- ger (pagine 120 e 123), e meglio ancora dalla giurisprudenza annessa dalla Corte di cassazione con decisione 10 settembre 1834, causa Jegon.

E questa interpretazione venne creduta sí importante, che ad ovviare il caso (fino allora non verificato) d’alcuna diver- genza a tale riguardo, nella legge 50 aprile e 7 maggio 1846 essendosi riprodotto l’articolo 17 suddetto, dopo le parole il rayera les frangaîs qui seront entrés dans leur 60me année, si aggionsero le seguenti, el qui feront la demande formelle.

Se adunque in Francia, ove l’interpretazione erasi sempre conservata uniforme, si credette necessario d’ovviare ai dubbi possibili con una espressa disposizione legislativa, tanto piú questa necessitá si verifica presso di noi, ove l’interpretazione

fu varia, e dove per conseguenza lo stato della questione fro-

" vasi iricerto e fluttuante.

Nel proporre però i termini di una tale disposizione due si-

’stemi si presentano :

L’uno sarebbe di prescrivere che in ogni anno vengano cancellati dai ruoli della milizia gli individui che hanno com- piuto i 53 anni, salvo SE questi faceiano instanza di esservi conservati;

L’altro sarebbe quello adottato dalla citata legge francese, di non cancellare gli iscritti giunti all’etá designata, salvo dai medesimi se ne faccia formale domanda.

Il Ministero ha preferito di seguire l’esempio della Îegge francese all’oggetto di ovviare ad cgni possibile incertezza nelle operazioni, ed anche perchè considerato il servizio della milizia siccome un diritto, sembrerebbe meno ragionevole d’ipterpretare il silenzio dei cittadini per una formale inten- zione d’abdicarlo.

Con questa occasione il riferente proporrebbe pure una modificazione alla legge 4 marzo 1848 in quella parte in cui dichiara obbligatorio il servizio sino ai 85 anni.

Finchè poteva cadere dubbio se il limite dalia legge fissato fosse il termine di una obbligazione, od il principio di una e- sclusione, ragion voleva che si attardasse il limite per quanto fosse possibile poichè questo poteva considerarsi sotto un a- spetto odioso.

Ma, poichè ogni dubbio n tale riguardo sarebbe tolto colla presente legge, secondo la quale l’etá in cui termina l’ob- bligo somministra bensí un mezzo d’esimersi dal servizio, ma non può essere un motivo d’esclusione, sembra pur conve- niente l’esaminare se non sia piuttosto il caso di restringere l’obbligazione confidando nel patriottismo dei cittadini che non siano per valersi della facoltá loro accordata, salvo nel caso di necessitá.

E per veritá, se si pone mente alle condizioni individuali dei ciltadini viventi in civile societá, a qualunque ordine essi appartengano, si può, senza tema d’errare, affermare che la grande maggioranza, varcati gli anni 85, piú non è atta, senza grave incomado, a prestare il servizio ordinario, e potrebbe anzi in caso di collisione compromettere un servizio d’ordine o di sicurezza, alla cui esecuzione sî richiedesse quella forza ed agilitá che manca generalmente a chi ha varcato il mezzo secolo,

Nè con ciò si vuole affermare che nessuno oltre tale etá possa trovarsi in grado di prestare il servizio, tanto è lon= tano il Ministero dall’affermarlo che vuole lasciare oltre quel- l’etá facoltativo il servizio, appunto perchè chi si sente vo- lontá e potere, possa continuare il concorso dell’opera sua nel nobile scopo cui È diretta l’istituzione.

PROGETTO DI LEGGE “adottato dal Senato del regno.

Art, 1. I) servizio della guardia nazionale cessa d’essere obbligatorio all’etá di cinquant’anni. Nessuno futtavia verrá cancellato dai ruoli per ragione d’etá salvo ne abbia fatto formale domanda.

Art. 2. È derogato alle disposizioni della legge quattro marzo mille ottocento quarantotto, in quanto sono contrarie alla presente legge. a