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Art, 165. Gl’inscritti annoverati nella seconda categoria del contingente, e non chiamati in servizio prima che sia giunto l’anno nel cui periodo compiono gli anni 26 dell’etá lor6, sono provveduti di assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l’assento del contingente di tale anno.

Art. 166. Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra.

TITOLO V. Disposizioni penali e disciplinari.

Art. 167. Colui che, essendo soggetto alla leva, fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe e non si presentò spontaneamente per concorrere all’estrazione di una classe posteriore è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta om- messione, ed inoltre sottoposto alle pene, di cui nel seguente articolo 168, nei casi che vi sono specificati,

Art. 168. Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommissione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con munita estensibile a lire 2000, salve le pene maggiori, se vi è Inogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

1 giovane ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena, ed in- scritto in capo di lista dopo che l’abbia scontata.

Art. 169. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione,

Art. 170. La frode negli scambi di numero o nelle surro- gazioni è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene piú gravi applicabili nel caso di falsitá.

Art. 174. Gl’inscritti che scientemente producano docu- menti falsi od infedeli sono designati senza riguardo al loro numero d’estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa per qualunque sia motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle piú gravi pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsitá,

Art. 172. Gl’ipscritti colpevoli di essersi procacciate in-

fermitá temporarie o permanenti al fine di esimersi dal ser-.

vizio militare sono puniti col carcere estensibile ad un anno,

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontata fa pena, sono assentali.

I medici, chirurghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Gl’inscritti che abbiano simulato infermitá cd imperfezioni al fine di conseguire la riforma, sono designati senza riguardo al lero numero d’estrazione, e non possono godere di esen- zione o dispensa. l

Art. 175. L’inscritto designato per far parte del contin- gente, che senza legittimo motivo non si presenta all’assento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la pro- mulgazione del discarico finale, per cura degli intendenti in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.

Art. 174. I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati sono dall’intendente della provincia, a cui per cagione di leva appartengono, denunciati all’autoritá giu- diziaria, la quale procede contro di essi in conformitá dei se- guenti articoli 175 e 176.

L’intendente fa cancellare dalla lista dei renitenti gli ar.

restati, i deceduti e quelli che si presoniano sponfanea- mente,

Art. 175, I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si preseniano spontanei, prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dupo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti inabili al sarvizio militare sono puniti col car- cere da un mese ad un anno.

Le pene in quest’articolo sisbilife sono portate al doppio in tempo di guerra.

Art. 176. I renitenti assolti e quelli che sconfarano la pena a cui furono condaunati sono esarzinati da un medico o chi- rurgo in presenza dell’intendente e tel comandante militare della provineia, e, qualora siano riconosciuti idonei al ser- vizio, sono assentati ed avviati al corpo cui vengono ascritti,

Qualora compariscano inabili ai servizio sono rimandati al Consiglio di leva della provincia nella sua prima seduta.

Art. 177, Chianque abbia scienicinente nascosto od am- messo al suo servizio un renitente è punito col carcere esten- sibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un re- nitente è punito cal carcere dá un mese ad un anno.

La stessa pena si debbe applicsre a colore che con colpe- voli maneggi abbiano imperita a eitardata la presentazione all’assento di un inscritto designato.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può ssteadere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire 2000,

Art. 178. I reati di Gumissione sulle liste di leva e di re- nitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 179. I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi prevedati da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favori ad aleuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a dne anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero giá chiamati all’esame, sia che l’accettazione dei doni e delie promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiatuata,

Si fa luogo all’applicazione del’a pena anche nel caso di ri- forma giustamente prenunziata.

Art. 180. Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impie- gato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesse dispense, eseuzioni, riforme, esclusioni, scambi di numero e surrogazioni, assoidamenti di anziani odi volon- tari, oppostamente ai disposto della leggo, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle regole e condi- zioni della chiamata alla lera e degli arruolamenti volontari è punito come reo di abuso di autorifá colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori pre- scritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne ag- gravino la colpa.

Art. 484.11 sottufficiale. caporale e saldato che, trovandosi in congedo illimitato, contre matrimonio senza l’autorizza- zione del ministro della guerra prima di aver compiuta l’etá di anni 26, è privato dei benefizio «i rimanere in congedo illimitato, e destinato a servizio continuo nel corpo cui ap- partiene, o, secondo le circostanze, in un corpo disciplinare,

Art. 182, Ir tutti i casi non preveduti nelle precedenti di- spesizioni di questa titolo, il disposto dalle leggi penali ordi- narie si debbe applicare ai reati relativi alla leva,