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Nel presentare al Sensto questo progelto di legge il Mini- stero stimò converiente di esprimere le ragioni che dopo ma- ‘ tura considerazione l’avevano persuaso a tralasciare una di- sSposizione relativa alle sentenze pronunciate dai magistrati supremi prima del 1° maggio 1848 che fossero tuttavia per nullitá impugnabili a tenore delle generali Costituzioni ; deila quale disposizione, diretta ad estendere a tali sentenze il nuovo rimedio della Cassazione, erasi parlato in questo re- cinto allora quando ponevasi in discussione la legge sul- í’ approvazione provvisoria del Codice di procedura civile.

Esse ragioni essenzialmente in ciò consistono, che non sia conveniente di dare alle disposizioni della legge organica della Cassazione un effetto retroattivo, e sia da evitarsi piut- tosto una dichiarazione legislativa la quale potrebbe per av- ventura influire sopra diritti giá acquistati, o modificare per certi riguardi le cordizioni delle parti interessate nelle sin- golari controversie, le quali ragion vuole che sieno esclusi- vamente dominate dalle leggi e dalla giurisprudenza del tempo in cui vennero agitate.

Il Migistero crede adunque di dover persistere nel suo pro- posito. E come al Senato chiedeva urgentemente la discus- sione della legge, perocchè si tratta, massime in ciò che ri- sguarda le innovazioni al regolamento, di rimuovere gli o- stacoli che ritardano di tanto le decisioni del magistrato di Cassazione, prega ora Ja Camera di voler ugualmente rico- noscerè e dichiarare l’argenza.

Relazione fatta alla Camera il 17 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Avondo, Roceci, Saracco, Miglietti, Ravina, Mazza Pietro, e Arnulfo, relatore.

Srewori! — Tanto gli uffici quanto la Commissione rico- nobbero in massima che il progetto di legge portaute modi- ficazioni all’editto organico del magistrato di Cassazione ed al relativo regolamento gioverá, se adottato, a meglio assi- curare la pronta e retta amministrazione della giustizia.

Esaminandone le singole disposizioni Ia Commissione non ha potuto non riconoscere che, per quanto grande sia la pro- bitá e Pimparziatitá che distingue ed onora la magistratara, riesce difficile a chi fa parte d° un medesimo corpo, e per a- more di studio ed uniformitá di giurisprudenza tratta coi colleghi delle questioni piú rilevanti decise dallo stesso’ ma- gistrato, il rendersi indifferente alle massime da esso adot- fate, per modo dai non avere a sua insaputa, e contro sua volontá, un’apinione preconcetta in tali materie, e dal non dar luogo a sospettare che la questione sottoposta ad una nuova decisione dello stesso magistrato, sebbene composto d’altri giudici, sia risolta nel senso del primo giudicato. Quindi sará utile che, quando Îa prima sentenza è annullata, un altro magistrato debba pronunziare la seconda, la quale, fuori dubbio, meglio contenterá le parti interessate, sará piú autorevole e si concilierá maggior fiducia e maggior rispetto nella pubblica opinione.

Riconosciuta la convenienza di rendere obbligatorio, e non facoltativo come di presents, per la Corte di cassazione il rimando delle cause ad un magistrato diverso da quello che pronunciò la priaua sentenza, rimaneva da esaminarsi se ciò possa aver luogo senza inconvenienti tanto per le materie ci- vili quanto per le criminali. Relativamente alle prime non se ne dubitò, poichè il vantaggio che ne può derivare non è da porsi a confronto del non grave incomodo e delle maggiori

spese che possono derivare ai litiganti dal sostenere la causa davanti un magistrato diverso del primo; ma quanto alle cri- minali pressochè tutti gli uffici posero innanzi i) riflesso che un sol magistrato d’Appello esistendovi nella Savoia, e tro- vandosi ridolto ad uno anche nella Sardegna qualora si adotti il progetto di legge relativo all’organizzazione giudiziaria ora in esame presso la Camera, dovrebbero necessariamente le cause nelle quali ii magistrato cassa Ja sentenza essere per lo meno rimandate a Nizza od a Torino per ia Savoia, ed a Genova od a Nizza per la Sardegna, il che sarebbe di non lieve imbarazzo e sorgente di spesa per il trasporto dei de- tenuti, e soprattutto per la trasferta dei testimoni ne! caso in cui sono da rifarsi i dibattimenti, Al che si aggiunge che non sarebbe facile a quei magistrati il ben comprendere il linguaggio usato dagli abitanti di molti dei paesi della Sar- degna e della Savoia, e dovrebbesi forse ricorrere ad inter- preti, il che è, per quanto è possibile, da evitarsi.

La vostra Commissione pertanto, mossa da queste princi- pali considerazioni, non ha potuto a meno di secondare il voto della maggioranza degli uffici, proponendo una modifi- cazione all’articolo 1 dei progetto, mercè la quale viene il disposto dal medesimo limitato per ora alle materie civili, salvo a provvedere per le criminali quando sia adotlato il progetto d’organizzazione giudiziaria, od in occasione che sará il medesimo discusso, secondochè sará o no ammesso il sistema delle Assisie, e secondochè ne saranno fissate le cir- coscrizioni,

Passando poi all’esame delle modificazioni al regolamento, la Commissione ravvisò oppertune le due principali che si vogliono introdurre, l’una cioè che il relatore faccia per scritto Ja sua relazione quando la causa è ammessa alla di- scussione contraddittoria, e che l’avvocato generale non sia sempre obbligato a dare le conclusioni scritte.

Quanto alla prima riconobbe poter riescire di non poco giovamento, come sí riconosce in altri paesi che cosí si pra- tica, che uno scritto esista, sebbene compendioso, contenente l’esposizione del fatio, al quale scritto e lo stesso relatore ed i consiglieri possano ricorrere all’epoca delia spedizione della causa e massime al tempo della votazione, orde ben accertare essenziali e decisive circostanze che venissero o meno chia- ramente, o meno esattamente dai litiganti esposte; che uno scritto esista sul quale ognuno possa fare fondamento, piut- tostechè sopra una verbale esposizione che, per quanto ac- curata ed ordinata sia, può meno facilmente rimanere im- pressa nella memoria dei giudici,

Il dispensare poi l’avvocato generale dall’obbligo di sem- pre conchiudere in scritti, agevolerá fuori dubbio la spe- dizione degli affari, in buona parte dei quali le conclusioni. orali non possono presentare inconveniente di sorta.

Tanto piú poi è da ammettersi }Ja proposta modificazione, perchè non sono vietate le conclusioni scritte e si lasciò al giudicio dell’avvocato generale il determinare i casi nei quali debbano cosí farsi.

Non è quindi da dubitare che, sempre quando si tratterá di questioni gravi e di difficile risoluzione, si prescriveranno Je conciusioni scritte, le quali, o sieno contrarie o conformi al voto del magistrato, giovano pur sempre a meglio chia- rire lo spirito che lo informò, ed a ben determinare quali principii di giurisprudenza si vollero applicare e fare pre- valere.

Non occorre di trattare specificamente delie altre dispo- sizioni regolamentari che si sono nel progetto introdotte, le quali o sono Îa conseguenza di quelle suaccennate, ovvero tendono a meglio assicurare la pronta spedizione delle cause;