Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/785

dictoire, l’expédition en serait plus lente. N y aurait done de plus en plus encombrement: on pressent qu’au lieu d’une seule Chambre il en faudrait trois pour que le service fút á jour.

«H. La suppression de Ia Chambre des requètes induirait la partie qui a gagné son procès, et qui peut s’en reposer dans le plus grand nombre des cas sur l’arrét ou le jugement en dernier ressort quelle a obtenu, dans des frais qu’elle ne pourrait éviter; elle serait traînée sans nécessité è la barre de la Cour de cassation, loin de son domicile et de ses af- faires. Aujourd’hui le demandeur seul est soumis á ces incon- vénients.

«IV. L’unité de jurisprudence est un des plus grands bien- faits de l’institution de la Cour de cassation.

«Si on introduit trois cu au moins deux Chambres civiles investies d’an droit ggai pour prononcer des cassations, la diversité de jurisprudence s’établira dans le sein méme dela Cour de cassation, et son autorité morale s°en ressentira ; les divergences d’opinions se multiplieront dans les juridictions territoriales.

«Un règlement de service qui serait le partage des attri- butions entre les diverses Chambres civiles de la Cour ne re- médierait pas á cet inconvénient capital, parce que les prin- cipes de solution sont communs á toutes les matières civiles.

«La Cour ne pense pas qu’il soit nécessaire de développer davantage ces considérations pour démontrer la nécessité de maintenir un ordre de choses qui existe depuis 45 ans,»

Le osservazioni addotte sotto il numero IV provano che, se la Corte di cassazione si preoccupava dei pericolo che sorge- rebbe di una disparitá di giurisprudenza, qualora vi fosse piú di una classe civile nel magistrato, quel pericolo non lo scor- geva dalla coesistenza della Camera dei ricorsi e della unica Camera civile, mentre, operando l’una e l’altra in un diverso stadio, non potrebbe nascere antagonismo; e solo si potrebbe temere che la Camera dei ricorsi fosse troppo corriva a la- sciar passare le cause alla Camera civile, facilitá che ver- rebbe presto corretta dalla maggiore severitá che la Camera civile con costante giurisprudenza adeprerebbe.

Ma i tentativi di distrurre la Chambre des requétes in Fran- cia non si arrestarono a quel punto. Quando nel 1848 il Go- verno repubblicano aspirava a far cose nuove, e credeva di procurare economie di pubblico danaro, doppio intento che non pare potesse conseguirsi facilmente e felicemente, nel progetto di riforma dell’organizzazione giudiziaria presentato dal ministro della giustizia di quei tempi, non si mancò di tornare sopra all’idea di sopprimere quella Camera e di sta- bilire una seconda classe civile nel magistrato,

Ma, non ostante che il progetto fosse in tal parte sostenuto in qualche polemica di giornale (1), la proposta venne, colla sua consueta eloquenza, combattuta dal signor Troplong, come si può leggere nel giornale Le Droit del 419 luglio 1848.

E nelle osservazioni che la Corte di cassazione ebbe a fare sul mentovato progetto, e di cui la Corte affidò la redazione al maturo ed illuminato giudizio, alla consumata esperienza ed alla penna discreta ed elegante dell’illustre magistrato che allora la presiedeva, il signor conte Portalis, la proposta di soppressione della Chambre des requéte venne qualificata également contraire au but de institution, è Vexpédition des causes etá l’intérét des parties (2).

(1) Vedi Revue de législation et de jurisprudence de M. Wo- Towski; 1848, second sem., pag. 389 e 390.

(2) Vedi Observations de la Cour de cassation sur le projet de loi relatif á organisation judiciaire. Monsieur le premier pré- sident Portalis rapporteur au nom de la Commission, pag. 70.

Non prolungheremo questa nota giá di soverchio prolisra, lasciando che il soggetto sul quale essa si aggira divenga tema alle meditazioni degli uomini di scienza e di pratica in questa materia, e si ponga poi a suo tempo a confronto coi risultati dell’esperienza. sh

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il magistrato di Cassazione, nei casi contemplati nel secondo alinea dell’articolo 19 dell’editto 30 ottobre 1847, di creazione dello stesso magistrato, quanto alle materie ci- vili, e quanto alle penali, nei casi contemplati nella parte prima dell’articolo 609 del Codice di procedura criminale, e nelle altre disposizioni dallo stesso Codice ivi citate, dovrá sempre rimandare la causa ad un magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza.

Art. 2. Sono abrogati: l’alinea dell’articolo 12; gli articoli 13 e 14; il primo alinea dell’articolo 16; e gli articoli 17, 18, 27, 28, 29 e 33 del regolamento annesso al detto editto del 30 ottobre 1847.

Agli articoli 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 sono sur- rogati gli articoli seguenti:

Art. 3. Entro le ventiquattore dalla deputazione del rela- tore, il ricorso ed i documenti saranno dal segretario rimessi al medesimo, per esserne da lui fatta ia relazione alla classe civile del magistrato.

Art, 4. Il magistrato delibererá, in Camera di consiglio, sull’ammessione del ricorso alla discussione contraddittoria, o reiezione della domanda, sentito il Ministero pubblico, il’ quale, ove cosí creda, prima di emettere le sue conclusioni, potrá chiedere la comunicazione degli atti.

L’ordinanza del magistrato sará motivata nel caso di reie- zione, e firinata dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 5. Nel caso che sia ammesso il ricorso alla discussione contraddittoria, il magistrato, nell’ordinanza medesima di ammessione, ne manderá comunicare copia alla parte contro cui è diretto, e stabilirá il termine, non però mai maggiore di giorni quaranta, entro il quale potrá essa presentare un controricorso. °

La detta ordinanza non pregiudicherá ad alcuno dei mezzi di cui la parte stimerá di valersi nel controricorso mede- simo.

Art. 6. Negli otto giorni immediatamente successivi alla data dell’ordinanza di ammessione del ricorso, il segretario ne avvertirá l’avvocato che lo sottoscrisse, e gli rilascierá co- pia del medesimo, dell’elenco dei documenti annessi, dell’an- notazione di data della consegna, di cui all’articolo 11 del regolamento annesso all’editto organico’ del magistrato di Cassazione, e dell’ordinanza suddetta, per essere il tulto no- tificato alla parte convenuta.

Art. 7. Compiti gl’incumbenti, di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento anzidetto, il segretario comunicherá imme- diatamente al consigliere relatore il ricorso ed il controricorso coi documenti annessivi.

Art. 8. Se nel termine stabilito dall’ordinanza del magi- strato non si sará presentato il controricorso, il segretario certificherá la non fatta presentazione, mediante annotazione da lui firmata in calce del ricorso, e dará senz’altro comunica- zione del medesimo e dei documenti al consigliere relatore.

Art. 9. Il consigliere relatore è tenuto a rimettere alla se- grateria gli atti stati ad esso comunicati, colla sua relazione compendiosa scritta nel termine di un mese se trattasi di cause dichiarate d’urgenza e di due mesi quanto alle cause