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zione di alcune parti del regolamento, ed agli articoli abro- gati altri ne vengono surrogati, all’effetto che ia tessitura del procedimento resti cosí accomodata alle divisate varia- zioni.

È però intanto conservata la denominazione di magistrato di Cassazione perchè il Ministero desidera e spera che il Se- nato, considerata l’urgenza, verrá alla discussione di questo progetto prima ancora di deliberare sopra di altre leggi che sieno per recare un mutamento di nomi nei corpi giudiziari,

E a dimostrare l’urgenza basti ora lo enunciare come dagli ultimi rapporti al Ministero pervenuti risulti che dei ricorsi presentati in materia civile, dall’epoca in cui il magistrato di Cassazione entrò nell’esercizio delle sue funzioni sino a que- sto punto, piú che la terza parte di essi attende una decisione.

Deve quindi il Ministero aggiungere una dichiarazione, la quale si rapporta a certe proposte intervenute nella Camera dei deputati, ma che però si rende qui necessaria, onde ap- paia il motivo pel quale questo progetto di legge non con- tenga una disposizione che altri desiderava, e che l’onorevole mio antecessore non mostravasi alieno dal produrla ed inse- rirla nel progetto di legge che egli intendeva presentare sul magistrato di Cassazione.

Nelle generali costituzioni sotto il titolo Delle sentenze ($ 3) disponevasi che le sentenze proferite contro alle stesse costi» tuzioni non passerebbero mai ia cosa giudicata, e che po- trebbesi sempre ed in qualunque tempo proporre la nullitá deîle medesime per il corso di anni 30; e soggiungevasi ($ 4) che i magistrati, prefetti e giudici, i quali le avessero profe- rite, sarebbero tenuti al risarcimento dei danni, interessi e spese, ed alla restituzione delle sportule senza poterle piú esigere per la nuova sentenza di riparazione, da proferirsi coll’espressione del motivo della riparazione e del preso er- rore.

Coteste disposizioni, per quanto sia delle sentenze dei ma- gistrati, non furono espressamente abrogate, perocchè l’e- ditto 27 settembre 1822 accennava a quelle dei tribunali (ar- ticolo 8), dichiarando che esse, passato il termine delle ap- pellazioni, avrebbero fatte transito in cosa giudicata, e nor sarebbero nè anco impugnabili per ragione di nullitá,

L’abrogazione però avrebbe certamente avuto luogo in forza dell’editto organico sulia Cassazione che ordinò i casi e il modo per cui si possa ottenere l’annuliamento delle sen- tenze inappellabili ; ua nè in quell’editto nè colla posteriore legge del 28 aprile 1848, si avvisò ad alcuni provvedimenti in ordine alle sentenze anteriori che fossero per nullitá im- pugnabili, ancorachè si dessero speciali norme quanto alle cause di revisione che sí potessero ancora introdurre in tempo utile.

E pertanto nella Camera dei deputati proponevasi un arti- colo di legge espresso nel senso che le cause di nullitá con- tro le sentenze pronunciate dai magistrati supremi prima del 4° maggio 1848 dovrebbonsi introdurre davanti al magistrato di Cassazione entro il termine di tre mesi dal giorno della promulgazione della legge che allora trovavasi in discussione sul Codice di procedura civile.

Ma il Governo del Re, bene esaminata la questione, si è fatto persuaso che non sia punto conveniente di introdurre nè in questa nè in altra legge ja preaccennata od altra consi- mile disposizione.

E primamente occorre il riflesso che nelle generali costi- tuzioni la cognizione delle cause di nullitá proponibili nel trentennio era espressamente attribuita allo stesso magistrato, prefetto o giudice che avesse pronunciato la sentenza; e che perciò coll’estendere a tali sentenze il rimedio della Cassa-

zione si verrebbe ad immutare l’ordine prestabilito delle giurisdizioni, e a rendere anche retroattiva la legge sulla Cassazione.

Si viene in secondo luogo considerando che una disposi- zione legislativa nel senso che veniva proposta potrebbe, sotto un certo aspetto, aversi come dichiarativa di un diritto tut- tora vigente d’impugnare le sentenze pronunciate anterior- mente all’osservanza dell’editto che instituí il magistrato di Cassazione.

Ma se il diritto esista, spetta ai magistrati competenti il farne giudiciò nei singoli casi, ed il legislatore debbe cauta- mente astenersi dal fare, senza un’espressa necessitá, tale dichiarazione che possa in qualche modo influire sui diritti acquistati o medificare la condizione delle parti interessate.

Sarebbe invero per un lato conveniente di ridurre a breve termine la durata della facoltá d’impugnare le antiche sen- tenze, come si praticò utilmente rispetto a certe prescrizioni nella promulgazione del Codice civile.

Ma dall’altro lato cosí fatta disposizione potrebbe anche servire di eccitamento a tentare il nuovo rimedio delia Cassa- zione contro le antiche sentenze, e verrebbero cosí a ri- svegliarsi cuestioni che ora giacciono sopite.

Ad ogni modo però, siccome dovettero essere rarissimi i casi in cui fossero annullate sentenze di magistrati supremi quando le citate disposizioni delle generali costituzioni erano nel pieno loro vigore, ora che trovasi vigente un nuovo or- dine di cose, non si può scorgere necessitá alcuna che debba muovere a tal uopo la sollecitudine del legislatore; ed al po- stulto conviene abbandonare i pochissimi casi che fossero per avverarsi all’azione delle leggi, da cui si trovano di ragione regolati, ed al giudizio dei tribunali competenti.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. &. Il magistrato di Cassazione, nei casi contemplati nel secondo alinea dell’articolo 19 dell’editto 30 ottobre 1847 di creazione dello stesso magistrato, quanto alle materie civili e quanto alle penali nei casi contemplati nella parte prima dell’articolo 609 del Codice di procedura criminale, e nelle altre disposizioni dello stesso Codice ivi citate, dovrá sempre rimandare le causa ad un magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza.

Art. 2. Sono abrogati l’alinea dell’articolo 12, gli articoli 13 e 14, il primo alinea dell’articolo 16, e gli articoli 17, 18, 27, 28, 29 e 33 del regolamento annesso al detto editto del 30 ottobre 1847.

Agli articoli 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 50 e 33 sono sur- rogati gli articoli seguenti:

Art. 13. Entro le 24 ore dalla deputazione del relatore il ricorso ed i documenti saranno dal segretario rimessi al me- desimo, per esserne da lui fatta la relazione alla classe civile del magistrato secondo il numero d’ordine del registro, di cui è menzione nell’articolo 14.

Art. Il. Il magistrato delibererá in Camera di Consiglio sull’ammessione del ricorso alla discussione contraddittoria o reiezione della domanda, sentito il Ministero pubblico, il quale, ove cosí creda, prima di emettere le sue conclusioni, potrá chiedere la comunicazione degli atti.

L’ordinanza del magistrato sará motivata e firmata dal pre- sidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 17. Nel caso che sia ammesso il ricorso alla discus- sione contraddittoria, il magistrato nell’ordinanza medesima di ammessione ne manderá comupicare copia alla parte con- tro cui è diretto, e stabilirá il termine non però mai mag-