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Relazione futta al Senato V8 gennaio 1855 dall’ufficio centrale, composto dei senatori Cagnone, Audifredi, Regis, De Cardenas e De Margherita, relatore.

Sienori! — Le poche mutazioni fattesi dall’altro braccio del Pariainento al progetto di legge proibitiva delle lotterie private e vietante lo spaccio nel paese dei biglietti delle lot- terie estere non parvero ai vostri uffizi, in questa sentenza perfeltamente unanimi, esser da tanto che porti il pregio di ritardare ancora per causa di esse il conseguimento del fine altamente morale cui la legge intende.

Cadono le introdotte variazioni sul primo alinea dell’arti- cole primo e sugli articoli secondo e sesto.

Nel divisato alinea dell’articolo primo trattasi di cosa che non è certo troppo agevole di adeguatamente esprimere, at- talcliè non sorga dabbio nell’applicazione pratica della legge sopra ciò che ella abbia dichiaratamente disegnato di colpire col suo divieto e sopra i limiti entro i quali abbia a circoscri- versi la sua azione.

Potrebbesi per avventura, non senza buon fondamento, sostenere che l’alinea dal Senato proposto abbracciava a suf- ficienza nella generalitá dei suoi termini anche quelle ven- dite, di cui si fa speciale menzione in quello statovi dalla Camera elettiva surrogato.

Ma non è prezzo dell’opera il farlo, meglio valendo al po- stutto che, se taut’è che la generalitá delle espressioni lasci luogo a dubbio, questo faeciasi scomparire mediante una piú specifica locuzione dal legislatore adoperata.

La sostituzione fatta dell’epiteto consuzte a quello di pro- prie nello stesso alinea dell’articolo primo, iú dove si com- prende nella proibizione ugni operazione, nello quale si pro- ceda colle forme delle lotterie, e la surrogazione che pure si fece all’articolo 6 della voce vendere a quelle di smaltire e fare spaccio sono tali da non francare la spesa di soffermar- visi, potendosi a talento usare promiscuamente questa 0 quella maniera di esprimere il concetto senza che la sostanza del medesimo venga né punto nè poco a scapitarne nella vera ed essenziale sua significazione.

Resta unicazienie a tener discorso sopra l’articolo secondo del progetto senatorie.

Quest’articolo acchiude un’eccezione al generale divieta delle lotterie private in favore di quelle di esse che abbiano di mira l’esercizio di atti di heneficenza. Mancava articolo eccezionale nel primitivo ministeriale progetto; e non ven- nevi inserito nè dalla Commissione della Camera elettiva nè da questa, come nol fu del pari dal vostro ufficio centrale qaando egli ebbe a riferire su questa legge, quel erano stala dalla Camera dei deputati trasmessa. _

Fondamento al ristarsi dall’adottare leccezione non era per fermo il difetto di simpatia per le opere di beneficenza; chè tutti invece professavansi schiettamente disposii a favo- rirle il piú che per loro si potesse; ma dal farle stornavali la considerazione del largo adito, che ad eludere il principiò sutto lo speciose manto di caritá aprir potrebbe l’eccezione una volta ammessa per autoritá di legge.

Se non che piú potè presso i membri di questo amplissimo ordine la ripugnanza che vivissima sentivano a chiudere alla beneficenza la via di vantaggiarsi mercè delle lotterie, di quel che a dissuadernela valessero i soprarrecati timori di possibili frodi, alle quali pur cercò nello stesso tempa di pa- rare in quel miglior modo che per lui si potesse.

Ben era però da prevedersi che, tornata la legge alla Ca- mera eleltiva dov’ella era stata vinta a grande maggioranza

scoiupagnata dall’eccezione, questa non avrebbe potuto che a stento farsi strada al suo accoglimento.

Pur nondimeno assai migliore fu la sorte che incontrò la eccezione al suo riapparire alla Camera elettiva, giá dal Se- nato sancita, di quella che le toccasse la prima fista, Vi diede la Camera questa seconda volta il suo assenso sotte le sele due modificazioni infra espresse.

Sta l’una di esse nel riservare il beneficio dell’eccezione alle sale opere di pubblica beneficenza, escluse le private, Consiste la seconda nel voler impiegato a pro della benefi- cenza, non il solo ricavo netto della lotteria, ma sebbene l’in- biero predotto brutta di essa,

Non è giá che coteste due modificazioni, Je quali fecero accettevole agli occhi delia Camera elettiva l’eccezione di cui si ragiona, tali siano da non trovarvisi di che possano ragionevolmente appuntarsi. Potria infatti benissimo trovarsi chi al tutto non s’appaghi dell’introdotta distinzione ira la privata e la pubblica beneficenza, quasi quel favore che a questa concedesi, dovesse a quella diniegarsi; e ciò colla sola mira di cansare il pericolo di lotterie fatte nell’interesse di persone o famiglie supposte. Meno alla stretta giustizia con- forme potrebbe pur anco da taluno giudicarsi l’obbligo di convertire a pro cella beneficenza, non il solo ricavo netto, che, detratte le spese, sopravanzi, ma l’intiero ricavo brutto che la lotteria produsse,

Che altri tolga sopra di sè, per lodevole spirito di caritá, le brighe di una lotteria, il cui prodotto vada a vantaggio di un istituto di beneficenza, non è cosa inverosimile, in un paese soprattutto come il nostro, informato a sentimenti di squisita umanitá, Ma che molti siano ugualmente disposti ad aggiungervi del loro le occorrenti spese, non è cosí facile il erederlo, dove massime tali spese ad assai poco non si ridu- cessero.

Considerato però che effettivamente coteste spese possono nella pluralitá dei casi entro modesti limiti circoscriversi, da non allontanare per questa sola ragione dalla benefica im- presa chi abbia in cuore di addossarsela, e che, se per timore del lamentato inconveniente la via delle lotterie resta chiusa alla privata beneficenza, ben altre saprá essa riniracciarne per arrivare al generoso scopo cuni aspira; l’ufficio centrale unanime vi propone l’adozione pura e semplice del progetto

qual ne venne dall’altro ramo del Parlamento trasmesso.

Modificazioni all’editto organico del magistrato di Cassazione ed al relativo regolamento.

Progetto di legge presentato al Senato il 7 gennaio 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

Siexori! — Questo progetto di legge che d’ordine di S. M. ho l’onore di presentare alle deliberazioni del Senato ha il duplice oggetto d’immutare una sola delle principali dispo» sizioni dell’editto organico del magistrato di Cassazione, e di variare eziandio in alcune parti, o modificare l’annessovi re- golamento,

La prima innovazione cade sull’arficolo 19 dell’editto lá dove sancí che, nel caso di annullamento di una sentenza pronunciata da un magistrato, la causa debba essere riman- data al magistrato stesso composto di altri giudici, i quali non sieno concorsi a pronunciare la sentenza arnullaia, data 30- lamente al magistrato di Cassazione, in via di eccezione, secondo ia qualitá delle circosianze, la facoltá di riniandarla