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ferie aperte all’estero e biglietti & titoli d’imprestiti stranieri nei quali il capitale unitamente agl’interessi siano distribuiti sotto forma di premi o vincite; di facilitare lo smercio di tali biglietti, e di cooperare in qualunque modo all’esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500, estendibile a lire 2000.

I gerenti e stampatori dei giornali che pubblicheranno programmi ed annunzi di lotterie da farsi all’estero sa- ranno condannati nella multa stabilita nel secondo alinea del- l’articolo B,

Art. 7 e i rimanenti come gli articoli 8 e successivi del progetto approvato dal Senato.

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour) 19 dicembre 1854, con cui ripre- senta al Senato id progetto di legge modificato ed approvato dalla Camera nella tornata dell’11 stesso mese.

Sicnori | —— La Camera dei deputati alla quale veniva nuo- vamente presentato il pregetto di legge sulle lotterie quale venne votato dal Senato, lo adottava nella tornata deli?14 corrente mese con alcune modificazioni, la massima parte di pura redazione, che in nulla mutano le disposizioni da esso sancite.

Solo all’articolo 2 credette doversi aggiungere alla parola beneficenza la qualificazione di pubblica e sostituire alla pa- rola netto quella di brutto tá dove si parla del lucro della lotteria. .

Queste modificazioni intese ad impedire che sotto il manto della heneficenza si facciano illecite speculazioni, 0 poco onesti guadagni, lasciando iutaito il principio che giá volle il Senato introdurre nel presente progetto di legge, otter- raupe, ce ne lusinghiamo, la vostra sanzione, mercè la quale potrá finalmente il Governo far cessare abusi cui egli è co- stretto a tollerare per difeito di mezzi repressivi.

PROGETTO DI LEGGE.

Art, 4. È vietata ogni specie di lotteria, qualunque deno- minazione le sia data.

La proibizione comprende le lotterie aventi per oggetto vincite in danaro ; le vendite mediante il pagamento di poste determinate di beni mobili od immobili operate col mezzo della sorte o coll’aggiunta di premi od altri vantaggi da con- seguirsi collo stesso mezzo, ed ogni altra operazione nella quale si proceda colle forme consuete delle lotterie.

Il regio lotto è per ora provvisoriamente mantenuto,

Art. 2. Sono eccettuate dalla proibizione le lotterie di og- getti mobili donati senza verun compenso dal proprietario, ed aventi per unico scopo opere di pubblica beneficenza, nelle quali opere totalmente s’impieghi il ricavo brutto della Jot- teria. Queste loiterie dovranno essere dal Governo special. mente autorizzate e saranno rette da un regolamento da farsi per decreto reale.

In difetto di nutorizzazione saranno applicabili anche a si- mili lotterie Je norme repressive della presente legge.

Art. 3. Non cadono nella disposizione di questa legge il prestito contratto sul suo patrimonio particolare da Re Carlo Alberto ed ogni lotteria giá stata debitamente autorizzata ed attualmente in corso.

Art, 4, Le operazioni risguardanti gli effetti del debito pub-

blico dello Stato non sono neanco comprese solto il disposto della presente legge.

Art. 5. Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni all’articolo 1 saranno puniti con multa uguale alla metá delle somme di danaro offerte in premio, e del valere d’estimo dei beni mobili cd immobili esposti in vendita col mezzo delle lotterie : multa estensibile sino alla totalitá di tali somme e valori, senzachè però possa mai eccedere il massimo stabilito dall’articolo 67 del Cadice penale.

Se i premi in danaro ed i valori degli oggetti della lotteria saranno maggiori di lire 5000, i contravventori potranno es- sere puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non mag- giore di un anno.

Art. 6,1 distributori, i venditori dei biglietti, coloro che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faranno cono-

‘ scere le lotterie per mezzo di giornali, annunzi od affissi sa-

ranno puniti con malta non minore di lire 250, estensibile sino a lire 1000.

I gerenti e stampatori dei giornali in cui venissero fatte tali pubblicazioni saranno puniti con multa estensibile sino a lire 200.

Art. 7. È proibito di vendere nello Stato biglietti di lot- terie aperte all’estero, e biglietti e titoli d’imprestiti stra- nieri, nei quali il capitale unitamente agl’interessi siano di- stribuiti sotto forma di premi o vincite ; di facilitare lo smer- cio di tali biglietti e di cooperare in qualunque mode all’e- sito. di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500, estensibile sino a lire 2000.

I gerenti e stampatori dei giornali che pubblicheranno programmi ed annunzi di lotterie da farsi al’estero saranno condannati nella multa stabilita nel secondo alinea dell’arti- colo 6.

Art. 8. I ricevitori del regio lotto ed i loro commessi che confravverranno alle disposizioni dei precedenti articoli sa- ranno sempre puniti col massimo delie pene peconiarie in essi articoli stabilite e saranno anche rimossi dall’impiego.

Saranno i medesimi egualmente puniti col massimo della multa quando contravverranno alla presente legge per mezzo d’interposta persona.

Art. 9, I deîti ricevitori e loro commessi che per conto proprio od altrui accetteranno giuocate sul lotto regio sa- ranno rimossi dall’impiego e condannati alla pena del car- cere per un termine non minore di tre mesi, nè maggiore di anni due, ed al pagamento di una multa non minore di lire 500.

Art. 10, Cadranno in confisca i fondi, i registi, i biglietti ed ogni altra cos: mobile relativa alle commesse contrav- venzioni,

Quanto però agli oggetti costituenti i premi, ne sará ope- rato il sequestro a guarentigia delte incorse pene pecuniarie e delle spese processuali,

Art, #1. Gli azionari non potranno concorrere sugli og- getti confiscati o sequestrati per la restituzione delle loro poste, salva ragione ai medesimi per tale restituzione verso gli autori ed agenti priacipali delle lotterie e verso i distri- butori dei biglietti. ;

Art. 12. Le pene pecuniarie saranno ripartite ed erogate a termini degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1883.

Art, 15. Le cause sí civili che criminali relative alle dispo- sizioni della presente legge saranno di competenza dei tribu. nali ordinari.