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. DOCUMENTI PARLAMENTARI

goguose vizio trasse îm un colle loro’ sgraziate famiglie in fondo d’ogni miseria.

Ed infatti cosí è, che le piú colte ed incivilite nazioni po- sero ogni piú stadiosa opera onde frenare la malnata pas- sione del giuoco ; denegata (pochissimi casi eccettaati) l’a- zione all’adempimento delle obbligazioni che vi si riferi- scono.

Queste cose stimò l’ufficio centrale non inopportuno di premettere alla disamina della legge proposta alle medita- zioni del Senato, siecame credute acconcie a meglio affer- rarae lo spirito, ed a schiudere piú adatta la via alla sotu- zione delle questioni che ne possono derivare,

Dispone questa legge sull’argomento delle lotterie.

Involgono fuor di dubbio le lotterie un contratto di sorte; ma sono alle lotterie comuni, se ron tutti, gran parte dei formidabili mali del giwoco, quello in ispecie di stornare dal lavoro e dalla fatica, ehe pur sarebbero Ie sole vie da bat- tersi per abilitarsi a soddisfare ai bisogni propri e della fa- miglia, e procacciarsi di vantaggio quegli agi ed onesti sol- lazzi che abbellisceno la vita, e ne alleviano il peso ; e ciò col mantenere e fomentare che fanno le lotterie la naturale tendenza dei piú a commettere le proprie sorti alla volubil ruota della fortuna, attendendo dal cieco arbitrio del caso quanto sol dovrebbero dalla loro eperositá ripromettersi.

Non possono quindi le leiterie non partecipare in sommo grado a quel disfavore con che da ogni costumata persona guardansi i giucehi; quei dessi unicamente eccettuati che alla ginnastica attengansi,

La retta ed immediata conseguenza del premesso principio quella infallantemente sarebbe di involgere nell’abolizione ogni specie di lotteria, o pubblica ella sia, o meramente pri- vata.

Molto piú che il pubblico Fotto ai disordini propri di egni specie di lotteria vaccoppia quello d’un troppo disuguale ri- partirsi delle sorti favorevoli e contrarie a detrimento dei giuocatori, come chiariscono. tuili coloro i quali ex professo ne traltarono.

Ma la distretta della finanza non consente per ora il sacri ficio di quel numero di milioni che i regio lutto annualmente versa nelle casse pubbliche a sollievo dello Stato.

Resta perciò che si affretti coi voti l’avventuroso giorno in cui la maggior prosperitá dell’erario permetta di stendere anche al regio lotto il divieto d’ogni lotteria colla presente legge sancito.

H quale fausto avvenimento è fante piú desiderabile che molto non tardi ad avyerarsi, in quanto che è assai da te- mersi che, chiuso, mercè di questa legge che il Senato sta per votare, ogni altro adifo a sfogare la comune inclinazione a tentar la sorte per arricchire, tutta essa non sia per river- sarsi sul lotto, unico alimento che sopravanzerá a pascolo di cotesta disastrosa passione; il che, se dall’un canto sará di giovamento allo Stato pel maggior denaro che entrerá nel Tesoro, fará dall’altro che non poco ne scapiti la pubblica moralitá, e vivo mantengasi un vizio che pur vorrebbesi ra- dicalmente schiantare.

Le cose fin qui discorse fanno chiaro come non potesse lo ufficio centrale non acconciarsi di tutto buon grado al prin- cipio, onde la proposta legge s’informa, e commendarne al vivo l’accettazione.

. Scendiamo ora ai particolari della legge, vale a dire alla disamina delle singole disposizioni che ella racchinde, dima- nanti tutte dall’idea che l’ispirò, e che ne costituisce il perno e ja base.-

L’articolo primo prescrive e condanna ogni specie di lot-

teria privaia, qualunque sia la fora che esse rivestano, e Io aspetio che assumano ; 0 sia pecania, od altra cosa mobile 0 stabile che offrasi ad esca per allettare gli accorrenti colla lusinga del guzdagno da conseguirsi per designazione della sorte.

Appena è che accada notar qui nella vista di tranquillare chi wabbia interesse, e stiasene sopra ciò ansioso e titubante che, ion potendo niuna legge aver effetto retroattivo ad of- fesa dei diritti anteriormente acquisiti, niun necumento pa- tir possono dalla presente legge le lotterie precedentemente autorizzate, ancorchè trovinsi futlavia in corso, senza che lo spaccio dei biglietti e la successiva estrazione a sorte abbiano a soffrirne ombra d’incaglio.

Il farne soggetto di una disposizione fransitoria, come altri chiedeva, sarebbe un vero pleonasmo legislativo. Quel che è necessaria conseguenza dei principii generali di diritto non deve trovar posto nella iegge; questa s’intinde, senza biso= gno d’esprimerlo, volervisi uniformare.

Meglio sia di avvertire su quesito primo articola della îegge essere il suo conceito apertamente circoscritto 2) proscrivere le lotterie, e con esse tutto che di lotteria abbia il carattere e la veste, di breve «gni operazione (come s’esprime la parte finale dell’articolo) offerta al pubblico colla speranza di un guadagno da conseguirsi per designazione deila sorte.

Gli è quindi pensiero all’unanimitá accolto dall’ufficio cen- trale, male apporsi chi alla legge desse tale una estensione, per cai, ciò che dalla legge sulle lotterie statuito si allar- gasse a comprendere cose nulla aventi di comune con esse, qual sarebbe il divieto di trasferire in altri, mediante il pat- tuito compenso, quel diritto che hanno i possessori delle ob- Bligazioni dello Stato al prem’o annessovi nelle leggi di lero creazione.

Questa ragione al conseguimento del premio è un diritto eventuale sí, ma ben legittimamente acquistato dal proprie- tario deli’obbligazione.

Ora, siccome non i soli diritti certi, ma ben anche gli e- ventuali, possono essere legittima materia di un contratto di vendita o cessione, che ad altri se ne faccia contro il conve- nuto equivalente da pagarsi in contanti, o soddisfarsi in quel» Paltra guisa che meglio arrida alle parti, non si scoege per- ciò come siffatta contrattazione sia, o possa essere dalla legge disdetta.

Nè muta il diverso mode cor che, secondo la maggiore 0 minore confidenza che l’uno all’altro ingeneri, piaccia ai con- traenii di recare ad effetto lo stipulato convegno; non po- tendo da ciò restarne né punto nè poco viziata nella sua ori- gine la convenzione che nulla in sè racchiude d’immorale e d’illecito.

Sia pure universale la legga: ella tuttavia non può escire dall’orbita che le segna il concetto che l’impronia, l’aboli» zione cioè delle lotterie; Jaonde futto ciò che non è Jlofteria, preso il vocabolo nel suo anche piú ampio significato, può ben essere da altra legge vietato: da questa non l’è.

Se non che Por toccata universalitá della jegge fece sorgere in seno dell’affizio centrale il dabbio, se meglia per avven- tura non convenisse di dipartirsi alcun po’ da cosí inflessibile disposizione, lasciando iuogo a qualche eccettuazione, se non in grazia delle epere di pubblica beneficenza, che ne siano lo seopo, almeno di quelle letterie, dove le cose che si espon- gono sone di pronto cananmo, e di cosí esile valore, da non potervisi infravvedere, se non in via del tutto secondaria, la speculazione di guadagno.

Non seppe l’ufficio dissimuiare a sò stesso il notevole dis vario che corre fra le divisate lotterie e le altre.