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5 SESSIONE DEL 1853-54

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siglio di leva, e rel secondo, davanti al Consiglio di ammini- strazione dei corpo.

La facoltá di surrogare posteriormente all’assento può essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione ge- nerale.

Art. 150. La surrogazione si dice di fratello allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria.

Art. 1341. Non sono ammessi a strrogare gl’iscritti ed i

. militari che risultino nelle condizioni definite nell’ arti- colo 126.

Art. 132, Il surrogato di fratello deve:

4° Essere idoneo al servizio militare ;

2° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6,7, 8e11 dell’articolo 136; e se fu militare, soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo ;

3° Avere compiuto il 18° anno di etá, e non oltrepassare quella che è prescritta per Je surrogazioni ordinarie ;

4° Provare di avere soddisfatto all’obblige della leva, e, quando per l’etá non vi sia stato ancora soggetto, produrre Patto autentico di nascita.

Art. 133. Nel caso preveduto dal numero 4 del precedente articolo 152, il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto pei diritti, quanto per le obbligazioni.

Art. 134. Nelle surrogazioni di fratello posteriori all’as- sento, il surrogato deve riunire l’attitudine per il corpo in cui trovasi assebtato il surrogante.

Art. 135. Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba egli rimanere al corpo per un tempo eguale a que!la parte di ferma, che a tenvre dell’articolo 158 devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

Art. 136. Il surrogato ordinario deve:

4° Essere cittadino dello Stato;

2° Avere soddisfatto all’obbligo della leva ;

5° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d’infermitá, che renda inabile a prestare un buon servizio.

4° Non avere oltrevassato il 26° anno di etá;

5° Aver la statura di un metro e 60 centimetri se la surro- gazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, ovvero la sta- tura e Pattitudine richiesta per l’arma alla quale appartiene il surrogante se la surrogazione è ammessa innanzi al Con- siglio d’amministrazione del corpo;

5° Non essere stato riformato nè in occasione di leva, nè giudicato inabile al corpo;

7° Nan essere ammogliato, nè vedovo con prole;

8° Presentare attestazioni di buona condotta;

9° Produrre eziandio, se fu militare il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta, rilasciato dal Cansiglio di amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risul- tare che non siasi sottratto all’iscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o diserzione;

10. Non aver fatto parte d’un corpo disciplinare per dispo- sizioni di rigore;

44. Non avere incorso condanna penale dai tribunali ordi- nari 0 dai Consigli di suerra.

L’attestazione di buona condotta debb’essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ul- limi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione e vidi- mata dali’intendente della provincia,

Glindividui che in occasione delta chiamata della rispet- tiva loro classe furono esentati a norma dei numeri 4, 2, 3,

Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol. I. 6

4 e 5 dell’articolo 85, dovranno inoltre produrre un atto au- tentico dal quale consti che i membri della famiglia, in con- siderazione dei quali fu loro accordata l’esenzione, consen» tono a che essi imprendano la surrogazione.

Art. 137. La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest’ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di lire 700 nella tesoreria provinciale, se la surrogazione ha luogo in- nanzi il Consiglio di leva, o nella cassa d’’amministrazione del corpo, se dessa è fatta posteriormente all’assento del surro- gante.

Art. 138. Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consi- glio di leva se precedono l’assento del surrogante, o presso il Consiglio d’amministrazione del corpo se posteriori al di lui assento.

Art, 439. Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermitá preesistenti all’in- corporazione, debb’essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva della provincia in cui il corpo è stanziato.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto ina- bile al servizio, è immantinente provveduto di congedo.

Art. 140. La ferma del surrogato ordinario è sempre per intiero quella stabilita dalla legge, qualunque sia il servizio giá prestato dal surrogante.

Art. 44i. La somma, di cui all’articolo 137, è cosí ri- partita :

Lire 100 sono computate nel conto della massa del surro- gato ordinario;

Lire 600, tre mesi dopo l’arrivo del surrogato sotto le armi, sono fatte passare alla Cassa dei depositi, e fruttano interesse 3 benefizio del medesimo, in conformitá della legge 48 no- vembre 1850, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all’articolo 1.

Art. 142. Il disposto degli articoli 123 e 12% si applica ai surrogati ordinari.

Art. 143. Il surrogato ordinario disertore, quand’anche ar- restato o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sará obbligato a versare all’era- rio Je somme che ancora gli rimanessero a pagare per la sur- rogazione a termini del suo contratto.

Art. 4144. Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato non si presenti all’assento, o sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2° Quando egli sia giudicato inabile al corpo, giusta il di- sposte del precedente articolo 139;

5° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contrav- venzione a qualche disposizione della legge.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrá fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio; in questo caso egli avrá diritto a ritirare le lire 600, di cui al secondo alinea dell’articolo 141.

Sezione IV. — Surrogazione per iscambio di categoria.

Art. 145. Fra due militari della stessa provincia, l’uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla prima, e }’al- tro alla seconda categoria del contingente, può avere luogo” la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Art. 156, Il militare della seconda categoria che per mezzo: dello scambio assume la qualitá di surrogato, deve in sè riu- ==Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/78

nire le condizioni prescritis dall’arlicole 436, numeri 3, 3, 7, 8e 11; subenirare vella ferma assunta dal surrogante, ed in qualunque caso rimaners in effettivo servizio per il tempo prescritto dall’articolo 158,

Art. 147.11 militare surrogante, trasferito alla seconda ca- tegoria, assume l’obbligs di rappresentare il suo surrogato e di correrne la sorte.

Art. 148,11 disposto negli articoli 129, secondo alinea, 134, 157, 158, 442, 143, 144, u° 5, è pur applicabile a questo genere di surrogazioni,

TITOLO HI

Pegli arruolamenti volontari.

Art. 149. Le persone contemplate nell’articolo 3 possono essere aminesse a conlrirro voloniario arruolamento in un corpo di truppa, quando soddisfacciano alle seguenti condi- zioni:

1° Abbiano coniput: gli anni 47 di etá e non oltrepassino i 26; però, i capi perzi, ruusicanii, vivandieri possono e3- sere ammessi all’arpustrinente nebb»ne olirepassino etá ora detta;

2° Non siano anisuogliati, nè vedovi con prole;

3° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in ser- vizio effettivo nel corpo in cui cliedono di essere arruolati;

4° Non siano stati ascritii per cattiva condotta ad un corpo disciplinare;

3° Non abbiano incorso condanna a pena criminale 0 cor- rezionele dai iribonali ordinari per furto, per truffa, per abuso di cont:deoza, per altentafo al bvon costume, per as- sociazione ai malfatiori, 6 per essere vagabondi, come altresí non abbiano incors: conszina dai Consigli di gnerra;

6° Prodocaio Pafteziazione, di cui all’articolo 156, e, se furono militari, producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato, di cur alParticola medesimo;

7° Non siano sfati riforioati dal Consiglio di leva 0 riman- dati siccome inabili da; corpo;

8° Se sono minorenni facciane risnltare del consenso avuto dal padre, e, in mancanza di esso, dalla madre, ovvero, in mancanza di enirembi, dal tutore, autorizzato dal Consiglio di famiglia ;

9° Se appartengono, per ragione di elá, ad una classe giá chiamata alla leva, facciano prova di avervi adempiuto.

Art. 150. Le persoce a0n conlempiate neil’articolo 3 pos - sono contrarre arruolasenio voloniario medianie autorizza- zione dei ne.

Art, 451. Gli arraciziocaii volontari sono ammessi dal Con- siglio di amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Art. 152, Il veiontazio asseniato in corpo non può essere trasferito in un corpo di aria diversa, a meno che vi ac- consenta, 0 sia per calliva condotta mandato ad un corpo di- sciplinare,

Art. 1553. Compiula Prstrazione, niuoo iscritto annoverato sulla lista di essa può contrarre volentario arruolamento sino a che sia pubilicata ta dichiarazione di discarico finale.

Art. 154, E anilifari che hanno compiuto la ioro ferma pos- sono essere ammessi a conirarge volontariamente una nuova per tempo non minore di teo anni.

Qualora però abbiane ottenuto il congedo assoluto non po- tranao piú essere rianiiessi al servizio se olirepassano i 35 anni d’etá, se Piatervoiie di tesapo in cai rimasero lontani dal servizio militare è inaggior: d’un anno, e se non contrag- gono l’obbligo di uwinlicra ferma per arma a cai si desti- nano.

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Art. 155. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa, sotto le cendizioni volute dall’articolo 149.

Art. 156. Qualora dopo l’assento siano sopraggiunti avve- nimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situa- zione di famiglia dell’uomo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministero di guerra al conseguimento del congedo assoluto.

TITOLO IV. Della durata della ferma.

Art, 157. La ferma di servizio è di due specie, d’ordinanza, cioè, e provinciale. Entrambe cominciano dal giorno dell’as- sento.

Devono contrarre la prima i carabinieri reali, gli armaiuoli, i musicanti e gii uomini della compagnia moschettieri ed i volontari, di cui al’articolo 150.

È applicata la seconda a tutti gli altri, salve le eccezioni di cui al seguente articolo 159.

Art. 158. La durata del servizio d’ordinanza è di otto anni ;

Quella provinciale è di anni undici, e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in con- gedo illimitato.

Art. 159. Gl’individuí in servizio provinciale, promossi sot- t’ufficiali, sono in obbligo di continuare il loro servizio sotto le armi, finchè abbiano compiuti gli otto anni stabiliti per Ja ferma d’ordinanza.

È in facoltá del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni otto continui gli altri militari.

Art. 460. Gli allievi carabinieri, nel fare passaggio a cara- binieri reali, gli allievi tamburini e gli allievi trombettieri, nel far passaggio a tamburini o trombettieri, gli armaiuoli nell’essere ascritti ad un reggimento o corpo, gli alunni della scuola di musica della Real Casa Invalidi nei far passaggio a musicanti, ed i militari che siano ammessi alla scuola di ve- terinaria onde impratichirsi nella professione di maniscalco, dovranno contrarre una nuova ferma, la quale comincierá dal giorno del passaggio o dell’ammessione, cessando però l’ob- bligo di terminare la prima.

Art. 461. Nou è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena di carcere o di reclasione militare, né quello passato in aspet- tazione di giudizio, se questa fa segulíta da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Art. 162. Gli ommessi ed i renitenti, di cuî agli articoli 168 e 175, e quegli altri che siano incorsi nelle disposizioni, di cui agli articoli 170, 174, 172 e 175, non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio con- tinuo in soprappiú di quello stabilito all’articolo 158, senza che per ciò venga alterata la durata della ferma prescritta all’articolo medesimo.

Art.163,1 militari in congedo illimitato sono annualmente passati a rassegna nei tempi, inoghi e modi che vengono sta biliti dal ministro della guerra.

Essi possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di campi di esercitazione od in altre emergenze del servizio, senza che la durata totale della ferma venga alterata.

Art. 164, Spirato il servizio obbligatorio stabilito dalla legge, i sottufficiali, caporali e soldati sono provvedati di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarre una nuova ferma.

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