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lire 150, e purchè si compiessero in un termine non mag- giore di tre giorni.

Ma quanto alle lotterie di mobili di natara diversa da quella sopra specificata, quantanque non eccedenti le lire 100, non potevano piú aver luogo senza la previa speciale permissione della direzione del lotto, se la lotteria aveva luogo in Torino; dell’ispezione principale del loîto, se in Genova; e del co- mandante delia provincia, se altrove.

Questi medesimi prevvedimenti con quelle modificazioni che la localitá richiedeva, venivano pure. estesi all’isola di Sardegna colle regie patenti 25 agosto 1840.

Le cose camminarono su tal piede nel continente per un intiero decennio. Ma in quel lasso di tempo l’esperienza. a- veva dimostrato quanto fosse necessario di recare importanti modificazioni alle leggi preesistenti anche e specialmente rispetto ai lotti di stabili, di mobili e di danaro di un valore superiore alle lire 150, onde reprimere gli abusi e gl’incon- venienti moltiformi che da ogni parte si producevano.

Ed infatti, tali abusi verificavansi non solo nei lotti di mo- bili non eccedenti le lire 150, i quali per lo piú facevansi senza autorizzazione alcuna, e sopra basi non sempre eque, ma verificavansi singolarmente pei lotti di mobili eccedenti le lire 150, senza oltrepassare quello di lire 1000, e per cui occorreva l’autorizzazione del Ministero di finanze. Imperoc- chè per quanto a tutela dell’inferesse pubblico venissero a tali lotterie imposte speciali condizioni, tuttavia non poteva l’amministrazione, per mancanza di agenti appropriati, so- pravvedere quanto sarebbe stato d’uopo all’osservanza delle medesime,

Fra gl’inconvenienti lamentati notavansi specialmente i se- guenti: il bollo a secco con cui l’amministrazione faceva marchiare i biglietti dei lotti soggetti al pagamento della fi- nanza del 10 per cento a pro dell’erario, bollo che doveva apporsi soltanto ai biglietti regolarmente scritturati, e sulla quantitá permessa spacciarsi, venendo non di rado inavver- tentemente applicato anche ai biglietti sbagliati, che, come nulli, avrebbero dovuto rimanere attacegti al registro a ma- trice, furonvi concessionari che si fecero pur lecito di smer- ciarli, onde poi per le irregolarifi di cui peccavano, e piú particolarmente per duplicazione di numero, ne derivavano o potevano derivarne, se vincenti, contestazioni e richiami,

Oltrechè, siccome lo stesso bollo per la poca sua appa- renza non era guari avvertito da chi comprasse i biglietti, i venditori dei medesimi potevano senza grave rischio smer- ciarne dei non bollati, lucranda cosí oltre la permessa pro- porzione,

Risultava poi all’amministrazione che quasi tutti gli og- getti per cui si autorizzavano simili lotterie erano dopo l’ef- feltuazione delle medesime stati venduti a vilissimo prezzo, il che provava che i periti, anche d’ufficio eletti, davano al mobile un valore assai inaggiore del vero.

inoltre gli acquisitori di biglietti non tenendo sempre conto dei medesimi anche per ragione dell’esiguo prezzo d’acquisto che loro si procurava colla difficile combinazione dell’ambo, ne avveniva non infrequente il caso, che dopo l’estrazione il mobile posto in lotteria rimanesse in istato di abbaridono, e l’amministrazione non sapesse come provvedere all’interesse dell’ignoto vincitore, senza mettersi in qualche imbarazzo, del quate avrebbe dovuto andar esente.

Per tutte le suespresse considerazioni, alle quali era pure quella da aggiungersi che siffatte lotterie favorivano la vita oziosa di coloro che esercitavano il poco pregevole mestiere della vendita dei biglietti, si credette pertanto necessario che, salva solo in favore dei privati la facoltá di fare nelle

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È c’era

prescritte forme lotterie di mobili non eccedenti le lire 100, oltre le lotterie di commestibili o di bevande non eccedenti le lire 28, piú non si avesse a permettere verun’altra lotte- ria, fuorchè a favore di corpi norali o stabilimenti pubblici, e che avessero per iscopo il decoro cella religione, la bene- ficenza pubblica e l’incremento delle arti e dell’industria, e siffatte lottarie andassero esenti dalla finanza suddetta.

Tali furono infatti le disposizioni emanate colle regie pa- tenti del 17 luglio 1845.

Queste però non vennero egualmente estese alla Sardegna, dove sono tuttora nella loro pienezza vigenti le sovrindicate patenti del 23 agosto 1840; benchè, a dir vero, neanche colá si suolesse in pratica concedere a mero benefizio di privati la regia autorizzazione per lotterie di stabili, mobili, o da- naro il cui montare eccedesse la somma di lire mille, quan- tanque non infrequenti se ne inoltrassero domande.

Occorre ora di accennare che, siccome le suddette patenti del 17 luglio 4845 nel limitare la concessione di lotterie ec- cedenti le lire 100 a pro unicamente di corpi morali o sta- bilimenti pubblici non avrebbero esplicitamente dichiarato dover lo stabile o mobile in lotteria appartenere al corpo morale o pubblico stabilimento a cui favore si richiede la concessione, si vorrebbe, in ‘interpretazione dello spirito della suddetta legge, inferirne che, quand’anche sia lo stabile o mobile di spettanza di un privato, non possa esservi osta- colo a tale concessione, purchè tutto il benefizio a ritrarsi dalla lotteria, ossia ogni somma percetta oltre il valore reale dell’oggetto esposto in lotteria sia riservata a vantaggio di una delle cause dalla stessa legge indicate.

A tale riguardo uopo è di osservare che, qualora preva-

lesse un siffatto principio, si verrebbe, sotto il pretesto di beneficare un luogo pio, ad aprire il campo ad un genere di privata speculazione riprovato dalle leggi e dai piú sani principii di pubblica economia ; posciachè il proprietario di uno stabile o di un mobile qualunque, alienandolo in forma di lotto, verrebbe a conseguire il piú delle volte un prezzo maggiore forse d’assai di quello che potrebbe ripromettersi vendendolo in comune commercio, locchè costituirebbe, nel fatto, una vera lotteria a quasi totále illecito benefizio pri- vato in opposizione al letterale disposte delia suddetta legge, che volle assolutamente vietare tutte le lotierie avenii di mira l’interesse privato, eccetiuatene soltanto quelle di lieve entitá al disotto delle lire 100. . Non si ommetterá di accennare che ebbesi anzitutto a pon- derare se opportuno fosse di stabilire un generale divieto per le lotterie di cni si tratta, o se si dovesse ammettere una eccezione per le lotterie d’oggetti il cui provento fosse per intiero destinato a pro delle chiese o stabilimenti di pubblica beneficenza, ovvero mirassero al progresso delle arti o della industria; ma prevalse, dopo maturo riflesso, la prima idea, essendo fuor di dubbio che tali lotterie non potrebbero in ogni caso gran fatto giovare allo scopo cui sarebbero de- stinate.

Una considerazione poi di non poco momento indusse ad estendere la proibizione alle lotterie di minuti oggetti che soglionsi fare nei pubblici luoghi, come sarebbero i caffè, gli estaminets ed altre botteghe, sia perchè non meno evi- dente è il carattere d’immoralitá che rivestono simili lotte- rie, sia perchè importa di stabilire una uniformitá di princi- pio, e perla ragione ancora, e forse anche di maggior rilievo, che quando piú non avessero potuto aver luogo sotto l’egida della legge le lotterie d’oggetti mobili di qualche entitá, ver- rebbero esse senza dubbio a diffondersi nei caffè od altri pubblici luoghi, te cui consuete lotterie, giú troppo frequenti,