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Tassa sulle pensioni che si godono all’estero.

Progetto di legge presentato alla Camera il 5 gen- naio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).

Sionori! — Ho l’onore di sottoporre alla Camera un pro- getta di legge avente per iscopo di assoggettare ad un’annua ritenenza del 25 per cento le pensioni sul bilancio dello Stato che si vogliono gudere all’estero da coloro che intende- ranno risiedervi per uno spazio di tempo eccedente i tre mesi.

Dovendo il Governo profittare di tutti i mezzi che giusti- zia ed equitá possono consentire per migliorare la condi- zione in cui frovasi Perario, sarebbesi a tale effetto posto mente alle pensioni di celoro che vivono all’estero, nella mira eziandio di ottenere che, consumandosi esse nello Stato, sia questo anzichè l’estero per sentirne quel vantaggio che può arrecargli un maggior consumo de’ sugi prodotti.

Viuolsi per altra parte ritenere che i pensionari i quali re. cansi in estero paese, vi sono per lo piú guidati da un pri- valo interesse, e per tal modo sottraggonsi a vari oneri ed

obblighi, cui davrebhero andar soggetti se dimerassero nello Stato.

Verrebbe tolto l’obbligo ai pensionari di chiedere l’ auto- rizzazione del Governo, sinqui volata per dimorare all’estero, onde godere delia pensione, e sarebbesi fissato un periodo di mesi tre, durante il quale nulla occorre loro per conti- nuare in tale godimento ; e ciò per facilitare a taluno di essj quelle operazioni ci commercio, cui si fosse addetto in estere contrade.

Per usare poi an riguardo alla posizione delle persone provviste di tenui pensioni, sarebbesi disposto che Ja rite- nenza non sia applicabile se non se a quelle eccedenti le lire 500, potendosi presumere che i pensionari i quali si trovano in tale classe non si rechino all’estero che per procacciarsi il necessario sostentamento.

Si dichiarerebbero infine esenti dalla ritenenza i pensio- nari attualmente autorizzati a dimorare all’estero, purchè l’otfenata autorizzazione non ecceda il termine di mesi sei, o non contenga la condizione di doversi i pensionari unifor- mare a quelle disposizioni che fossere per emanare sulle pen- sioni, e si restringerebbero al termine anzi indicato le auto- rizzazioni di maggior durata o non aventi limite di tempo,

Ho quindi fiducia che il presente progetto sia per essero adottato dalla Camera.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. Chiunque provvisto di pensione a carico del bilan- cio dello Stato, intenda di goderla all’estero per un periodo maggiore di tre mesi, dovrá far constare della sua intenzione con apposita dichiarazione per iscritto al sindaco del comune ove ebbe l’ultima sua residenza; tale dichiarazione sará dal sindaco trasmessa al ministro delle finanze.

Art. 2. Coloro che, essendosi assentati dallo Stato per un ‘periodo minore di tre mesi, intendessero prolungare la loro dimora all’estero oltre detto termine, dovranno, prima della sta scadenza, fare la dichiarazione prescritta all’articolo pre- cedente, avanti ad un agente consolare 0 diplomatico, il quale ne fará invio al ministro delle finanze.

Art. 3. I pensionari faranno constare al ministro delle fi-

nanze del loro ritorno in patria, mediante appositi certifi-

‘cati da rilasciarsi dal sindaco del comune della loro resi»

denza.

Art. 4, I pensionari che rimarranno oltre mesi tre all’e- stero, saranno sottoposti ad una ritenenza annua del 25- per cento, per tatto il tempo della loro dimora all’estero, salvo il caso che godessero d’una pensione minore di lire 500.

Art. 5. Qualunque pensionario che protraesse la sua as- senza oltre tre mesi, senza aver adempito alle disposizioni di cui nei precedenti articoli, perderá un’annata di pensione, e, se lascierá trascorrere un anno senza l’adempimento delle stesse disposizioni, decadrá dalla pensione.

Art, 6, I pensionari dimoranti all’ estero dovranno nel pe- riodo di tre mesi, se in Europa, e di nove se fuori d’Europa, fave la dichiarazione prescritta dall’articolo 2 avanti gli agenti consolari o diplomatici.

Art. 7. La presente legge avrá effetto a partire dali ° aprile 1854.

Ne sono però eccetluati i pensionari attualmente autoriz- zati a godere della pensione all’estero.

Saranno i medesimi soltanto tenuti all’osservanza di questa legge trascorso il termine fissato nell’autorizzazione ove que- sto non ecceda i mesi sei o non vi sisno immediatamente soggetti per speciale disposizione in essa contenuta.

Se l’autorizzazione oltrepassa quel termine, ovvero è illi- mitata, s’intenaderá ristretta a mesi sei,

Relazione fatta alla Camera il 20 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Mantelli, Jacquier, Valerio, Torelli, Bò, Riccardi Ernesto, e Corsi, relatore.

Sicnori! — Il progetto di legge che il ministro delle fi- nanze presen’ò alla Camera nella iornata del 5 gennaio ha per iscopo di assoggettare ad un’annua ritenenza del 25 per cento le pensioni maggiori della som:ma di lire cinquecento inscritte sul bilancio dello Stato che si vogliono godere all’e- stero da coloro che intendessero risiedervi per uno spazio di tempo eccedente i tre mesi,

Lo stesso progetto in via di eccezione concéde però la esenzione ai pensionari presentemente autorizzati a dimerare all’estero, purchè l’attenuta licenza non ecceda il termine di mesi sei, o non contenga la condizione di doversi uniformare a quelle disposizioni che fossero per emanare sulle pensioni, restringendo ai termine anzi indicato le autorizzazioni di maggiore durata e quelle che fossero illimitate.

La vostra Commissione, quantunquesommamente preoccu- pata dalla condizione in cui versa lo stato della finanza na- zionale, non potè accogliere favorevolmente tale proposta, per diverse considerazioni.

Essa riconobbe che il principio sul quale è stabilito il si- stema delle pensioni è un principio di ricompensa per ser- vizi prestati dal cittadino al corpo sociale; e che allorquando la durata ed importanza di questi servizi sono riconosciuti dalla legge, la nazione deve retribuirli in modo invariabile e certo, affinchè il pensionato possa rivolgere sicuro alla pro- pria famiglia le ultime cure della vita e alle sue sostanze un non incerto indirizzo; nè sarebbe consentaneo al libero reg-

“gimento di un Governo costituzionale introdurre nella legis-

lazione di esso dei principii che la libertá individuale restrin- gono, ed ubbligano in fatto il pensionario dello Stato ad un confino perpeluo.

Giova osservare altresi che Ie pensioni di riposo furona