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2° Rappresentano ia propria Universitá, nè esercitano fatti i diritti ed azioni;

3° Fissano lo.stipendio dei ministri, ed altre persone ad- dette al servizio del culto;

4° Deliberano il bilancio dell’Universitá,

Art, 42. 1 Consigli d’amministrazione nominane ogni anno nel proprio seno il proprio presidente.

Art. 13. Ogni anro scade uno dei membri del Consiglio di amministrazione.

Nei primi quattro anni dupo un’elezione generale la sca- denza è determinata dalla sorte.

Art. 1%, I ministri del culto d’ogni Universitá sono nomi- nati dagli elettori delia medesima.

Le altre persone addette al servizio del culto sono nomi- nate dsi Consigli d’amministrazione.

Art. 15. Sono elettori tutti gli israeliti citiadini dello Stato o paturalizzati a termini dell’articolo 26 del Codice civile, domiciliati da sei mesi almeno nel distretto dell’Univer- sitá, maggiori degli anni 21, che sono capi di casa, od ap- partengono al rabbinato, ovvero trovansi inscritti fra gli e- lettori comunali.

Ari. 16, Le liste elettorali sono formate e rivedute ogni anno dai Consigli d’amministrazione d’ogni Universitá, e de- cretate dall’intendente delia provincia.

Per la loro formazione e per la risoluzione deile quislioni cui dessero luogi, si osserverá il alii della legge comu- . nale

Quando il distretto di un’Universitá si i estenda su vari cir- coli si dovrá formare, per ogni circolo, o sezioni di circolo, una lista separata.

Art. 17. Non possono essere contemporaneamente membri di uno stesso Consiglio d’amminisirazione gli ascendenti e i discendenti, i consanguinei di secondo grado, e gli affini di primo.

Se la elezione porta nel Consiglio alcuni di siffatti con- giunti, il membro nuovamente eletto viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe mag- gior numero; il piú giovane dal piú provetto.

Le stesse disposizioni si osserveranno tra i membri della direzione centrale.

Arf. 18, Si osserveranno nelle votazioni le formalitá pre- scritte dalla legge comunale. °

Art. 19. La nomina del rabbino maggiore è fatta a squii- tinio di lista, mettendo insieme il risultato delle votazioni di tutti i circoli elettorali Hello Stato.

La vofazione è uulla, ove nessun candidato abbia riportato il terzo almeno dei voti degli intervenuti alie votazioni, ed il quinto dei voti degli elettori inscritti sulle liste,

Art. 20, È riservato all’iniendente della provincia il pro- nunciare sulla validitá delle elezioni, salvo alla direzione centraîe il diritto di verificare prima che concorrano negli eletti a rabbino 0 ministro del culto le condizioni volute dai regolamenti.

Art. 21, Appartiene al Re la facoltá di sospendere 0 revo- care i presidenti della direzione centrale e dei Consigli d’am- minisirazione, come pur quella di sciogliere assemblea ge- nerale, la direzione centrale, e i Consigli d’amministrazione,

Art. 29. parte attiva tutte le loro rendite.

La parte passiva comprende :

4° Lo stipendio del rabbino dell’Universitá degli altri rab- binî, sotto-rabbini, e delle altre persone addette al servizio del culto;

2° Tatte le altre spese locali richieste per l’osservanza e

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I bilanci delle Universitá comprendono nella

esercizio del culio, e pel mantenimento delle scuole desti- nate all’istruzione religiosa;

5° La quota assegnata alle Universitá nelle spese del bi- lancio della direzione centrale.

Art. 23, Il Consiglio d’amministrazione di ogni Universitá forma il bilancio anzi accennato ed un progetio di riparto delle spese in esso contemplate fra tutti i contribuenti.

Tanto il bilancio quanto il progetto di riparto vengono in- viati alla direzione centrale, la quale li sottopone col suo parere all’approvazione del ministro dell’interno.

Art. 24, II bilancio della direzione centrale per la parte at- tiva si compone delle quote assegnate, giusta il disposto del n° 3 dell’articolo precedente. 3

Le quote dovranno essere proporzionate alla totalitá dei valori presi per base d’imposta da ciascuna Universitá.

La parte passiva comprende :

1° Lo stipendio del rabbino maggiore della direzione cen- frale;

2° Le spese degli uffizi della direzione stessa;

5° Quelle Éhe potessero occorrere pel locale e per l’uffizio dell’assemblea generale;

4° La somma che a termini delle disposizioni succitate verrá dall’assemblea stanziata a favore delle Universitá po- vere;

5° Le spese relative alla riunione del consesso rabbinico qualora venisse convocato.

Art. 25. La direzione centrale fará d’anno in’anno il ri- parto delle somme stanziate nella parte attiva del bilancio fra le Universitá locali, giusta la proporzione indicata nel primo alinea dell’articolo precedente, e lo trasmetterá ai Consigli delle Universitá stesse, le quali riporteranno nel proprio bilancio la quota a ciascuna di esse assegnata.

Art. 26. Le tasse per le spese portate nei bilanei sono ob- bligatorie.

Esse si pagano nel luogo dove il contribuente ha il suo do- micilio, al principio dell’esercizio, e colpiscono l’intiero pa- trimonio produttivo del medesimo, dovunque si trovi colto- cato.

Art. 27, L’esazione delle tasse appartiene e-clusivamente all’esattore del mandamento, il quale ne promuove la riscos- sione coi privilegi spettanti ai comuni per l’esazione delle loro entrale, secondo le indicazioni dei ruoli, che, approvati dall’intendente, gli saranno ri:nessi.

-Art. 28. Le somme dall’esattore riscosse saranno da lui versate nelle maní del tesoriere dell’Universitá, il quale ri-

mane incaricato del pagamento di tutte le spese relative alia amministrazione.

Art. 29. L’assemblea generale, uvi dotanminare la natura delle tasse per le spese, di cui sopra, stabilirá pure le norme con cui devono farsi le dichiarazioni dei patrimoni come pure quelle relative al modo di accertarne il valore, e di ri- chiamare contro le tasse.

Art. 50. La cognizione delle controversie concernenti il pagamento delle tasse appartiene ai giudici del contenzioso amministrativo.

Art. 34. Le Universitá israelitiche non possono muovere nè sostenere liti senza una ragionata deliberazione del Consiglio d’amministrazione, ed il previo assenso dei Consigli d’inten- denza generali.

Non possono del pari accellare le dunazioni o lasciti, con- trarre mutui, vendere od acquistare beni stabili senza Pau- torizzazione sovrana, avuto il parere del Consiglio di Stato sulle domande che ne dovranno essere fatte dai Consigli di amministrazione,