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< Art. 26. Pei dispacci di cui dovranno essere spedite piú copie in un luogo di stazione, vorrá essere pagato un sup- pliemento di una lira italiana (ventiquattro carantani moneta di convenzione) in ragione di ogai esemplare che si avrá a rimeitere in soprappiú del dispaccio primitivo. -

Art. 27, 1 dispacci di notte saranno sottoposti ad tna tassa doppia.

Le tasse prelevate per la collazione di un dispaccio o pel ricevimento di una risposta saranno doppiate anche quando siffatte operazioni non avranno potuto essere effettuate che di giorno, salvo che lo speditore abbia domandato che esse siano fatte di giorno, nel qual caso sará fatta menzione di ciò nella minuta del dispaccio.

La dichiarazione di ricevuta è sottoposta del pari alla dop- pia tassa, se essa è voluta durante la notte.

Art. 28. Il deposito a farsi, come arra, al momento in cui il dispaccio venga annunziato, dovrá essere non minore del- l’importo della tassa di venti parole, giusta la tariffa per i dispaeci di notte.

Quando il dispaccio non sará presentato all’ora preannun- ziata, l’aramontare dell’arra sará acquisito e diviso nella stessa guisa che le altre riscossioni internazionali.

Art. 29. I dispacci presentati durante la notte, ma che in conseguenza di ostacoli impreveduti non arriveranno a desti- nazione che nel mattino, non daranno luogo a restituzione della percetta tassa supplementare. °

Art. 50. Le spese di trasporto dei dispacei in fuori delle linee telegrafiche saranno riscosse per parte dell’ufficio di partenza.

Pel trasporto con lettera raccomandata la tassa sará uni- formemente di una lira italiana (ventiquattro carantani, mo- neta di convenzione) per le localitá del paese ove si troverá l’ufficio di destinazione e di lire due italiane per le localitá situate al di fuori dell’anzidetto paese sul continente europeo.

In quanto al trasporto per espresso, lo speditore sará te- nuto di pagare una lira italiana (ventiquattro carantani) pel primo chilometro di distanza tra l’ufficio d’arrivo ed il luogo di destinazione e centesimi cinquanta (dodici carantani) per gli altri chilometri,

Queste tasse saranno pagate all’&fficio d’origine nello stesso tempo che quelle del dispaccio.

Art. 51. Quando un dispaccio sará intercettato per uno dei motivi enunciati nell’articolo 44 non sará restituita sulla tassa riscossa che la somma pagata per la distanza che il dispaccio non avrá percorsa.

Non sará fatta alcuna restituzione allo speditore in caso di ritardi accidentali nella trasmissione di dispacci.

Tale restituzione avrá luogo sia quando il dispaccio non fosse pervenuto a destino per falio del servizio telegrafico, sia quando fosse constatato esservi quello pervenuto, alte- rato al punto che piú non rispondesse allo scopo, egualmente che quando, senza esservi stata interruzione nelle linee, il dispaccio arrivasse piú tardi di che non sarebbe pervenuto se ne fosse stato fatto l’invio per mezzo della posta,

Le spese di restituzione saranno sopportate dall’ammini- strazione sul territorio della quale la negligenza o l’errore sará stato commesso.

Art. 32, I dispacci di Stato saranno accetlati e trasmessi da tutti gli uffici senza che ne venga falto anticipatamente il

- pagamento dell’importo della tassa.

La tassa sará calcolata giusta le tariffe stabilite per Ie cor- rispondenze del pubblico. *

Art.33. Nei rapporti internazionali non vi sará franchigia di tassa che pei dispacci relativi ai servizi dei telegrafi.

Art. 34. I conti saranno liquidati per periodo trimestrale. Le tasse prelevate su ciascun dispaccio in ragione di percor- renza sul territorio di caduno Stato saranno rimborsate al rispettivo Governo.

Art. 35. I diritti riscossi per spedizione di copie saranno devoluti all’ufficio telegra‘ico sul territorio dsl quale la spe- dizione sará stata fatta.

Art. 56. Il regolamento reciproco dei conti avrá luogo alla scadenza di ciascun mese. Il deconto e la liquidazione del saldo saranno fatti al fine di ciascun trimestre. Questi conti comprenderanno le tasse a debito.

I conti saranno compilati dall’amministrazione sarda in moneta dello Stato sardo con riduzione dei totali in moneta austriaca, e dall’amministrazione austriaca in moneta au- striaca con riduzione dei totali in lire italiane.

Nella riduzione delle monete, il fiorino, moneta di con- venzione, sará ragguagliato a lire italiane due e centesimi cinquanta.

I conti fra le due amministrazioni saranno sempre saldati in moneta sonante.

Art. 37. Il saldo risultante dalla liquidazione trimestrale sará pagato in moneta corrente nello Stato a profitto del quale esso saldo sará stabilito.

Art. 58. Resta convenuto che, ove venissero introdotte delle modificazioni nelle stipulazioni del vigente trattato te- legrafico austro-germanico, ovvero l’esperienza venisse a far riconoscere inconvenienti pratici nella esecuzione delle clau- sole del presente trattato, potranno le medesime essere mo- dificate di comune accordo, quando cioè il miglioramento proposto sia ammesso da ciascuno degli Stati contraenti, il rifiuto di uno di essi importando necessariamente il mante- nimento-delle disposizioni attuali. A quest’effelto ogni due anni saranno tenute conferenze tra i delegati degli Stati con- traeuti, acciò eglino possano comunicarsi reciprocamente le modificazioni che l’esperienza avrá fatto vedere doversi in- trodurre nella presente convenzione.

Art, 39, Il Governo di S. M. }’imperatore d’Austriá dichiara concludere la presente convenzione telegrafica in nome sto ed in nome di tutti gli Stati d’Alemagna facienti parte dell’t- nione felegrafica austro-germanica, come sí a nome dei Paesi Bassi che hanno acceduto all’anzidetta unione.

Epperò tutte le clausole della presente convenzione sa- ranno obbligatorie non solamente per l’Austria, ma eziandio per la Prussia, la Baviera, la Sassonia, l’’Hannover, il Wilr- temberg ed í Paesi Bassi.

Art. 40. La presente convenzione sará posta in esecuzione il privo gennato mitlo ottocento cinquantaquattro, e stará in vigore sino al trentuno dicembre min uttosonta rinquanta- cinque. È

Tuttavia le parti contraenti potranno di comune accordo prolungarne gli effetti oltre l’anzidetto termine,

Nel qual caso essa sará considerata come in vigore per un tempo inceterminato e sino allo spirare di un anno a far tempo dal giorno in cui ne sará fatta la denunzia.

Art, 1. La presente convenzione sará ratificata e Je rati. fiche rispettive saranno cambiate in Torino nel piú breve termine possibile.

Tuttavia il Governo austriaco ron s’impegna a ratificare la convenzione medesima che, dopo d’aver ricevuta l’adesiona degli altri Governi facienti parte dell’unione telegrafica au- stro-germanica e del Governo dei Paesi Bassi.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto l’impronto dei loro stemmi.