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Dagli o per gli Stati parmensi:

Bosco Tosca, °

Castel San Giovanni,

Pietre sorelle,

Cento Croci,

Dagli o per gli Stati sardi :

Parpanese,

Cardazzo,

Santo Stefano d’Aveto,

“ Cento Croci Sardo;

5° Che gli effetti della presente accessione incomincieranno col giorno 1° ottobre prossimo venturo.

In fede di che abbiamo firmato il presente atto di nostro proprio pugno, e vi abbiamo fatto apporre il maggior sigillo delle nostre armi.

Dato a Dresda il giorno 25 agosto 1853.

Firmato CARLO. (L. S.) Da parle di S. A. R, Il ministro di Stato pel dipartimento dell’interno incaricato degli affari esteri Firmato Cornaccna.

. Abbiamo accettato ed accettian:0 col presente alto l’acces- sione di S. A. R. il duca di Parma alla detta convenzione per la repressinne del contrabbando.

In fede di che noi abbiamo segnato il presente atto d’ac- cettazione, controfirmato dal nostro ministro segretario di

Stato per gli affari esteri, e vi abbiamo fatto apporre il no- stro real sigillo,

Dato a Stupinigi il 18 settembre 1883.

Firmato VITTORIO EMANUELE. (L. Sí) Controfirmato DazorMDa, ._ Per copia conforme all’originale: ‘Torino, 17 novembre 1853. Il primo ufficiale del Ministero per gli affari esteri Mossi,

Convenzione telegrafica sarda-austro-germanica.

Comunicata alla Oamera d 3 gennaio 1854 dal mini- stro degli affari esteri (Dabormida).

VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio. RA DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC, ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC.

a tutti coloro, che le presenti vedranno, salute.

Una convenzione telegrafica essendo stata conchiusa tra Noi e S. M. l’imperatore d’Austria, questi, tanto in nome suo, che in nome delle LL. MM. il re di Prussia, il re di Ba- viera, il re di Sassonia, il re di Hannover, il re di Wiirtem- berg ed il re dei Paesi Bassi, e firmata in Torino, addí 28 settembre 1853 dal nostro plenipotenziario e da quello di S. M. IR. Ap., la quale convenzione è del tenore seguente:

S. M. il re di Sardegna Vittorio Emanuele ll e S. MT. R. Ap. Francesco Giuseppe I, tanto in nome suo, che in nome

delle LL. MM. il re di Prussia, il re di Baviera, il re di Sas- sonia, il re di Hannover, il re di Wiirtemberg ed il re dei Paesi Bassi, riconoscendo il vantaggio dell’unione del servizio internazionale delle linee telegrafiche dei rispettivi Stati, elessero a commissari plenipotenziari per la conclusione di analogo trattato, cioè :

S. M. il re di Sardegna, il conte Antonio Nomis di Pollone, commendatore degli ordini dei ss. Maurizio e Lazzaro, di Leopoldo del Belgio e della Legion d’onore di Francia, ca- valiere Gran Croce dell’Ordine d’isabella la Cattolica di Spa- gna, vice-presidente della Camera di agricoltura e com- mercio, senatore del regno, intendente generale dell’azienda dell’estero e direttore generale delle Poste;

S.M.1. R. Ap., il conte Appony Rodelfo, cavaliere Gran Croce dell’Ordine Badese delia Fedeltá, commendatore di quello Costantiniano di San Giorgio di Parma, ciambellano gi S. M.I. R. Ap. e suo inviato straordinario e ministro ple- nipotenziario presso il re di Sardegna :

I quali dopo di essersi cambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convengono sui seguenti articoli,

Art. 4. Qualunque individuo avrá diritto di servirsi dei te- legrafi elettrici internazionali degli Stati contraenti, ma cia- seno Governo si riserva la facoltá di far constatare l’identitá di ogni speditore da cui sará doman:lata la trasmissione di uno o piú dispacci.

Art. 2. Il servizio dei telegrafi stabiliti o da stabilirsi dagli Stati contraenti sará sottoposto, in quanto concerne la tras- missione e la tassa dei dispacci internazionali, alle disposi- zioni che seguono, ciascun Governo riservandosi espressa» | mente il diritto di regolare, secondo le rispettive conve- nienze, il servizio e la tariffa per le corrispondenze a tras- mettersi nei limiti delle proprie linee, e rimanendo nell’uno e nell’altro caso interamente libero quanto alla scelta degli apparecchi, e quanto alle misure occorrenti per la sicurezza delle linee e per l’ordine ed il controllo delle corrispon- denze.

I dispacci internazionali sono quelli che, partendo da una delle stazioni d’uno degli Stati contraenti, sono destinati ad una delle stazioni di altri Stati. i

Art. 3. Gli Stati che non hanno preso parte alla presente convenzione saranno ammessi sulla loro domanda ad acce- dervi,

Art. 4. Le alte parti contraenti assumono l’impegno di co- municarsi reciprocamente tutti i documenti relativi all’orga- . nizzazione ed al servizio delle loro linee telegrafiche, agli apparecchi che esse impiegano, come sí ogni qualunque per- fezionamento che venisse introdotto nel servizio.

Esse emettono il voto che l’apparecchio elettrico, di cui l’esperienza avrá constatato la superioritá pratica su tutti gli altri, venga adottato uniformemente, massime per la tras- missione dei dispacci internazionali.

Art. B. I Geverni contraenti adopreranno ogni cura per riunire i loro fili telegrafici in modo a poter dare passaggio senza interruzione, sino alle frontiere, e da un’estremitá al- l’altra delle piú lunghe linee ai dispacci internazionali.

Temporaneamente potrá essere fatta al punto di giunzione delle linee internazionali una riproduzione telegrafica dei di- spacci destinati ad essere {trasmessi dall’uno degli Stati al- l’altro.

Art. 6. Ciascun Governo conserva la facoltá d’interrom- pere il servizio della telegrafia internazionale per un tempo indeterminato, se lo crede conveniente, sia per tutte le cor- rispondenze, sia solamente per;fcerte nature; di corrispon- denze ; ma lostochè un Governo avrá adottata una misura di