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i ; È, i i . , . a Atto d’accettazione dell’accessione del duca di Wodena | Azio di accettazione dell’accessione del duca di Modena

al trattato di commercio e di navigazione conehiuso a Vienna il 18 ottobre 1851 tra la Sardegna e PAustria.

Comunicato alla Camera il 3 gennaio 1854 dal ministro degli affari esteri (Dabormida).

Noi, Vittorio Emannele II, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, ecc., ecc. ;

Avendo visto ed esaminato Patto firmato da S. A. R. Par- ciduca, duca di Modena il 1° luglio 1853, col quale S. A. R. ha acceduto al trattato di commercio e di navigazione con- chiuso a Vienna il 18 ottobre 1851 fra Noi e Sua Maestá PIm- peratore d’Austria, del quale atto d’accessione segue il tenore:

Noi Francesco V, arciduca d’Austria, principe reale d’Un- gheria e Boemia, per la grazia di Dio Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla, ece., ece., ecc.

Invitati amichevolmente ad accedere al trattato di com- mercio e navigazione stipulato in Vienna fra PAustria e la Sardegna il giorno 18 ottobre 1851;

Piacendoci di far uso dell’analoga facoltá riservataci dal- Varticolo 24 del traitato suddetto, che è del tenore seguente :

Segue il tenore del trattato.

Ci siamo determinati ad accedere, siccome per le presenti formalmente accediamo al detto trattato dichiarando però, anche al seguito delle premesse intelligenze :

1° Che alle parole dell’articolo 4: «Vengono anche con- fermati i trattati per l’abolizione dei diritti d’albinaggio e di detrazione dei 31 agosto 1763 e del 19 novembre 1824 giá esistenti fra la Sardegna e l’Austria, dovendo interpretarsi il presente articolo in senso estensivo e non mai restrittivo,» sí vogliano sostituite le altre analogne: «a Vengono anche confermati i trattati e le convenzioni per l’abolizione dei di- riiti d’albinaggio e di detrazione esistenti fra gli attuali Stati estensi e la Sardegna, ed indicatamente il trattato del 18 gennaio 1817 esteso con dichiarazioni reciproche ministeriali del 27 febbraio 1830 ai ducati di Massa e Carrara, dovendosi inierpretare il presente articolo in senso estensivo e non mai restrittivo;»

2° Che gli effetti della presente accessione prenderanno data dal giorno 1° del prossimo venturo mese di agosto.

In fede di che vengono le presenti segnate di nostra mano, munite del nostro sigillo, e contrassegnate dal nostro consí- gliere di Stato, ministro degli affari esteri, confe Giuseppe Forni.

Dato in Modena questo giorno 1° luglio 1855,

Segnato FRANCESCO. (L. 8.) Contrassegnato conte Giuseppe FORNI,

Abbiamo accettato ed accettiamo col presente atto l’acces- sione di S. A. R. Parciduca duca di Modena al detto trattato di commercio e di navigazione.

In fede di che noi abbiamo segnato il presente atto d’ac- cettazione, l’abbiamo fatto contrassegnare dal nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, e vi abbiamo fatto apporre il nostro real sigillo.

Dato nel nostro real palazzo di Torino li 16 luglio 1855.

Segnato VITTORIO EMANUELE. (L. S.) Contrassegnato DaBORMIDA.

alla convenzione per la repressione del contrabbando, segnata a Torino il 22 novembre 1851 tra la Sar- degna e l’Austria.

Noi, Vittorio Eiwuanuele II, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, ecc., ecc.

Avendo visto ed esaminato l’atto firmato da S.A. R. l’ar- ciduca duca di Modena il 4° luglio 1853, col quale S. A. R. ha acceduto alla convenzione per la repressione del contrab- bando conchiusa a Torino il 22 novembre 1851 tra Noi e S.M. l’imperatore d’Austria, del quale atto d’accessione se- gue il tenore;

Noi, Francesco V, arciduca d’Austria, principe reale d’Un- gheria e Boemia, per la grazia di Dio duca di Modena, Reg- gio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla, ecc., ecc., ecc.

Invitati amichevolmente ad accedere alla convenzione sti- pulata in Torino il giorno 22 di novembre 1851 fra l’Austria ela Sardegna per reprimere il contrabbando sulla linea con- finaria dei rispettivi Stati.

Piacendovi di far uso dell’analoga facoltá riservataci dal- l’articolo 24 della convenzione suddelta, la quale è del tenore seguente:

Segue il tenore della convenzione.

Ci siamo determinati ad accedere, siccome, per l’atto pre- sente, formalmente accediarmo alla detta convenzione, dichia- rando però anche al seguito delle premesse intelligenze:

4° Che l’accessione medesima s’intende limitata agli arti coli compresi dal numero 14 inclusive al numero 25 pure in- elusive, siccome a quelli che soli possono riguardarci;

92° Che al disposto dell’articolo 20 si vuole sostituito il te- nore speciale seguente:

I posti ossiano uffizi di dogana peri quali sará lecito di effettuare i transiti sotto la osservanza delle presenti dispo- sizícni sono i seguenti:

Dagli o per gli Stati estensi:

Parmignola estense,

Caniparola,

Battola di Caprigliola.

Degli o per gli Stati sardi:

Parmignola sarda,

San Michele,

Santo Stefano;

3° Che gli effetti della presente accessione prenderanno data dal giorno 1° del pressimo veniuro mese di agosto.

In fede di che vengono le presenti segnate di nostra mano, munite del nostro sigillo e contrassegnate dal nostro consi- gliere di Stato, ministro degli affari esteri conte Giuseppe Forti.

Dato in Modera questo giorno 1° luglio 1853.

Segnato FRANCESCO.

(L. S.)

Contrassegnato conte Giuseppe FORNI.

Abbiamo accettato ed accettiamo col presente atto l’acces- sione di S. A. R. Varciduca duca di Modena alla delta conven- zione sulla repressione del contrabbando.

In fede di che noi abbiamo segnato il presente atto d’ac- cettazione, l’abbiamo fatto contrassegnare dal nestro ministro