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per eventi sovraggiunti in famiglia posteriormente all’as- sento, risulti :
4° Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fra-= tello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;
2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di etá;
5° Unico figlio maschio di padre cieco d’ambi gli occhi ;
4° Unico figlio maschio ed in mancanza di figli, unico ni- pote di donna tuttora vedova;
5° Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.
Art. 96. Non passono aspirare al favore concesso dall’arti- colo precedente i surrogati ordinari, gli scambi di numero, gli assoldati e gli assoldati anziani. í
Sono esclusi dallo stesso favore i militari che risultino nelle circostanze definite dall’articolo 127.
Sezione III — Delle dispense.
Art. 97. Sono dispensati dai concorrere alla formazione del coniingente, nel numero proporzionato ai bisogni del culto, da limitarsi e stabilirsi ogni anno ed in ciascuna dio- cesi per decreto reale, da emanarsi sulla proposta del mini» stro di grazia e giustizia, gl’inscritti che siano:
1° Atonni cattolici in carriera ecclesiastica del clero seco-
lare, richiamati anteriormente all’estrazione dai vescovi; di.
loro diocesi;
2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunioni reli- giose tollerate nello Stato, richiamati come nel precedente numero dai superiori della loro confessione.
Gl’inscritti indicati nei precedenti due numeri saranno cal- colati numericamente in deduzione del contingente del ri- spettivo mandamento ognorachè pel loro numero di estra- zione siano compresi tra i designati.
Art. 98. Gl’individui di cui al precedente articolo 97, qua- lora designati non conseguiscano uno degli ordini maggiori, se alunni di cui al numero 4, e la necessaria abilitazione al- l’esercizio del loro ministero, se aspiranti di cui al nu- mero 2, gli uni e glieltri prima di aver compito Petá di 26 anni, debbeno assentarsi per la ferma determinata dal- articolo 158 senza però computare un’altra volta nel con- tingente.
Fra un mese dal giorno in cui desistono dalla inapresa car- riera, essi debbono farne espressa dichiarazione al sindaco del comune cai per ragione di leva appartengono, e trasmet- tere la stessa dichiarazione nel termine di altri quindici giorni all’intendente della provincia.
Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla leva, e soggiacciono al disposto dell’arti- colo 162 ed alle pene comminate dall’articolo 168,
Art. 99. Gl’inscritti marittimi provvisori designati che, essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della leva a cui appartengono, non comprovino al Consiglio di leva di essere nelle condizioni volute dall’articolo 33, sono dispen- sati provvisoriamente, e rimandati alla seduta per le opera- zioni completive, e quando sia necessario, da una ad altra leva sino a quella dell’anno in cui compiono il vigesimo quinto di loro etá; dopo il qual termine, non comprovando il diritto alla dispensa, e non sottoponendosi all’assento, sono dichiarati renitenti. i
Art. 100. Sono considerati avere soddisfatto all’obbligo della leva, e calcolati numericamente in deduzione de! con- tingente del rispettivo mandamento gl’inseritti designati a
far parte del contingente, i quali precedentemente alla leva
della ioro classe siansi arruolati volontariamente. nell’eser- cito, o nell’armata di mare, o vi servano in virtú di regio. decreto, ,
Spetta ai medesimi l’obbligo di compiere in ogni, caso, la ferma prescritta dalla legge.
Art. 101, Gli allievi, non. uffiziali delia reale Accademia militare, e del reale collegio di marina, gli abitanti della porzione della borgata di Saint-Remy incaricata espressa- mente di prestar soccorso ed assistenza, ai viandanti, se a ra- gione del loro numero di estrazione debbono essere compresi nella. prima. categoria, sono. provvednti. di congedo illimi- tato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della, scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla. partenza,
Capo III, — Dei modi in cui gl’inscritti possono esonerarsi dal servizio.
Sezione I. — Degli scambi di numero.
Ari. 102. È ammesso lo scambio di numero fra due. gio- vani inscritti sulla stessa lista di estrazione, purchè l’iscritto che assume il numero minore:
1° Sia idoneo al servizio militare;
2° Non sia ammogliato nè vedovo. coc, prole ;
5° Produca.un’attestazione di buona condotta, nella forma stabilita. dall’articolo 130.;
4° Versi nella. cassa del. tesoriere provinciale lire 100, pel fondo di massa.
Ciascuno dei due iscritti contraenti corre la sorte del nu- mero acquistato collo scambio, e cessa in entrambi ogni di- ritto che potessero.avere.alla esenzione od alla dispensa.
Art. 105, Non sono ammessi allo scambio di numero, gli inscritti, a cui fosse applicata alcuna delle disposizioni del titolo V.
Art. 104, L’atto di.scambio di numero deve seguire avanti l’intendente della provincia.
Art. 405. Il disposto dell’articolo 139. è applicabile anche all’iscritto assentato. per scambio di numero.
Art, 406. Lo scambio di numero. è dall’intendente della provincia. dichiarato nullo, quando l’iscritto che acquistò il numero minore:
4° Muoia prima, dell’assento ;
2° Non si presenti. all’assento.;
5° Sia colpevole di fraudolenta sostituzione a tenore del- l’articolo 169;
4° Sia giudicato inabile. al corpo, giusta il disposto del pre- cedente articolo 103;
5° Si trovi in alcuno dei casi di cui all’articolo 2.
Art. 107. La dichiarazione di nullitá dello scambio di nu- mero ricolloca gl’iscritti contraenti nella loro condizione primitiva, e rende ciascuno. di essi soggetto ai doveri cui era in obbligo di soddisfare prima del seguíto scambio di numero,
Sezione IL — Della liberazione.
Art. 108. I volontari che abbiano soddisfatto all’obbligo della leva, e che dopo sei mesi di prestato servizio riuni- scano inoltre ie condizioni espresse nell’articolo 149, pos- scno essere affidati nell’atto del loro assento di essere am- messi a contrarre a tempo opportuno una ferma nella qualitá di assoldati. i
Art. 409. I sott’uffiziali, caporali e soldati, a cui non manca piú di un anno per compiere la loro ferma, ponno essere