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per eventi sovraggiunti in famiglia posteriormente all’as- sento, risulti :

4° Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fra-= tello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di etá;

5° Unico figlio maschio di padre cieco d’ambi gli occhi ;

4° Unico figlio maschio ed in mancanza di figli, unico ni- pote di donna tuttora vedova;

5° Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Art. 96. Non passono aspirare al favore concesso dall’arti- colo precedente i surrogati ordinari, gli scambi di numero, gli assoldati e gli assoldati anziani. í

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che risultino nelle circostanze definite dall’articolo 127.

Sezione III — Delle dispense.

Art. 97. Sono dispensati dai concorrere alla formazione del coniingente, nel numero proporzionato ai bisogni del culto, da limitarsi e stabilirsi ogni anno ed in ciascuna dio- cesi per decreto reale, da emanarsi sulla proposta del mini» stro di grazia e giustizia, gl’inscritti che siano:

1° Atonni cattolici in carriera ecclesiastica del clero seco-

lare, richiamati anteriormente all’estrazione dai vescovi; di.

loro diocesi;

2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunioni reli- giose tollerate nello Stato, richiamati come nel precedente numero dai superiori della loro confessione.

Gl’inscritti indicati nei precedenti due numeri saranno cal- colati numericamente in deduzione del contingente del ri- spettivo mandamento ognorachè pel loro numero di estra- zione siano compresi tra i designati.

Art. 98. Gl’individui di cui al precedente articolo 97, qua- lora designati non conseguiscano uno degli ordini maggiori, se alunni di cui al numero 4, e la necessaria abilitazione al- l’esercizio del loro ministero, se aspiranti di cui al nu- mero 2, gli uni e glieltri prima di aver compito Petá di 26 anni, debbeno assentarsi per la ferma determinata dal- articolo 158 senza però computare un’altra volta nel con- tingente.

Fra un mese dal giorno in cui desistono dalla inapresa car- riera, essi debbono farne espressa dichiarazione al sindaco del comune cai per ragione di leva appartengono, e trasmet- tere la stessa dichiarazione nel termine di altri quindici giorni all’intendente della provincia.

Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla leva, e soggiacciono al disposto dell’arti- colo 162 ed alle pene comminate dall’articolo 168,

Art. 99. Gl’inscritti marittimi provvisori designati che, essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della leva a cui appartengono, non comprovino al Consiglio di leva di essere nelle condizioni volute dall’articolo 33, sono dispen- sati provvisoriamente, e rimandati alla seduta per le opera- zioni completive, e quando sia necessario, da una ad altra leva sino a quella dell’anno in cui compiono il vigesimo quinto di loro etá; dopo il qual termine, non comprovando il diritto alla dispensa, e non sottoponendosi all’assento, sono dichiarati renitenti. i

Art. 100. Sono considerati avere soddisfatto all’obbligo della leva, e calcolati numericamente in deduzione de! con- tingente del rispettivo mandamento gl’inseritti designati a

far parte del contingente, i quali precedentemente alla leva

della ioro classe siansi arruolati volontariamente. nell’eser- cito, o nell’armata di mare, o vi servano in virtú di regio. decreto, ,

Spetta ai medesimi l’obbligo di compiere in ogni, caso, la ferma prescritta dalla legge.

Art. 101, Gli allievi, non. uffiziali delia reale Accademia militare, e del reale collegio di marina, gli abitanti della porzione della borgata di Saint-Remy incaricata espressa- mente di prestar soccorso ed assistenza, ai viandanti, se a ra- gione del loro numero di estrazione debbono essere compresi nella. prima. categoria, sono. provvednti. di congedo illimi- tato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della, scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla. partenza,

Capo III, — Dei modi in cui gl’inscritti possono esonerarsi dal servizio.

Sezione I. — Degli scambi di numero.

Ari. 102. È ammesso lo scambio di numero fra due. gio- vani inscritti sulla stessa lista di estrazione, purchè l’iscritto che assume il numero minore:

1° Sia idoneo al servizio militare;

2° Non sia ammogliato nè vedovo. coc, prole ;

5° Produca.un’attestazione di buona condotta, nella forma stabilita. dall’articolo 130.;

4° Versi nella. cassa del. tesoriere provinciale lire 100, pel fondo di massa.

Ciascuno dei due iscritti contraenti corre la sorte del nu- mero acquistato collo scambio, e cessa in entrambi ogni di- ritto che potessero.avere.alla esenzione od alla dispensa.

Art. 105, Non sono ammessi allo scambio di numero, gli inscritti, a cui fosse applicata alcuna delle disposizioni del titolo V.

Art. 104, L’atto di.scambio di numero deve seguire avanti l’intendente della provincia.

Art. 405. Il disposto dell’articolo 139. è applicabile anche all’iscritto assentato. per scambio di numero.

Art, 406. Lo scambio di numero. è dall’intendente della provincia. dichiarato nullo, quando l’iscritto che acquistò il numero minore:

4° Muoia prima, dell’assento ;

2° Non si presenti. all’assento.;

5° Sia colpevole di fraudolenta sostituzione a tenore del- l’articolo 169;

4° Sia giudicato inabile. al corpo, giusta il disposto del pre- cedente articolo 103;

5° Si trovi in alcuno dei casi di cui all’articolo 2.

Art. 107. La dichiarazione di nullitá dello scambio di nu- mero ricolloca gl’iscritti contraenti nella loro condizione primitiva, e rende ciascuno. di essi soggetto ai doveri cui era in obbligo di soddisfare prima del seguíto scambio di numero,

Sezione IL — Della liberazione.

Art. 108. I volontari che abbiano soddisfatto all’obbligo della leva, e che dopo sei mesi di prestato servizio riuni- scano inoltre ie condizioni espresse nell’articolo 149, pos- scno essere affidati nell’atto del loro assento di essere am- messi a contrarre a tempo opportuno una ferma nella qualitá di assoldati. i

Art. 409. I sott’uffiziali, caporali e soldati, a cui non manca piú di un anno per compiere la loro ferma, ponno essere