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sessione del 1853-54


care dal Gran Consiglio la concessione dimandata dalla società nuovamente costituita per il Lucmagno, per il tronco di strada sul territorio ticinese, dal confine Grigione al confine degli Slatì di Sua Maestà il Re di Sardegna, Tale richiesta da parte dei Governi di San Gallo e dei Grigioni era appoggiata allo favorevoli circostanze, che ora si presentano, per potere sperare con fondamento di venire a capo della grandiosa impresa, di unire il sud col nord, mediante una ferrovia per it Lucmagno.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino in tuogo di annuîre a quell’istanza, credette opportuno, sulla dimanda del Consiglio d’amministrazione della strada ferrata centrale svizzera, ta quale chiedeva per sè la concessione della linea da Locarno sino a Biasca, e da Biasca per le Alpi, passando per il San Gottardo o per il Lucmagno, secondo le risullanzo degli studi da praticarsi, di non oceuparsi per ora della dimanda di concessione della società del Lucmagno, ma di convocare straordinariamente il gran Consiglio, al più tardi ai primi del prossinno settembre, ner trattare e risol sere questo importante oggetto.

In sì fatta condizione di cose, i Governi dei Cantoni di San Gallo e dei Grigioni dall’un lato, e quello di S. M. il Re di Sardegna dall’altro, avendo dovuto convincersi che e autorità ticinesi caddero in errore sul modo d’interpretare le intenzioni dei Governi summenzionati, sopra diversì punti relativi alla questione della strada ferrata del Lucmagno, hanno giudicato conveniente di combinare una conferenza nella quale senissero dale quelle spiegazioni e dichiarazioni che si sarebbero credute necessarie per chiarire ta questione.

I sottoscritti pertanto a ciò debitamente incaricati da parte dei rispettivi Governi, bene esominata la questione medesima, credono potere stabilire quanto segue:

L’equivoco nel quale caddero le autorità ticinesi, e che produsse la sospensione della definitiva risoluzione delle cose, i riferisce più specialmente a due puoti principali: 1° sc la convenzione stipulata fra i Cantoni di San Gallo, Grigfone e Ticino il 50 ottobre 1845, risguardante }la costruzione di una ferrovia dal lago Maggiore al lago di Costanza e Zurigo, e quella concbiusa fra i suddetti tre Cantoni ed il Governo di S.M. il Re di Sardegna il 16 genaaio 4847, risguardante la medesima strada ferrata, non che oggelti di commercio e transito, sia o no tuttora ia vigore;

2° Se i sussidi decretati dal Parlamento e Governo di S.M. il Re di Sardegna, per facilitare l’esecuzione della profettata strada che unir deve il lago Maggiore al lago di CoManza, a terinini della legge 5 giugno 1855, possana all’uopo renir concessi anche per un’altra linea, diversa do quotta del lucmagno.

Riguardo a questi due punti, pertanto dichiarano i detefili qui sottoscritti, ia conformità alle istruzioni dei rispetti loro committenti, e sotto espressa riserva della loro raLtica, quanto segue:.

1. Ia rapporto alla vatidità delle convenzioni sovracitate, sere stato come to è tuttora l’idea fondamentale e lo scopo dei contraenti, la realizzazione di una strada ferrala che unit deve i) sud col nord, attraversando il Lucmagno; per questo, essersi tupegnati a procurare ogni possibile facilita lione ad upa società solida che si fosse presentata per attifarne l’esecuzione, e, nel caso che una prima fallisse allo scopo, accettare anche un’altra che a quella sì sostituisse.

Non potere in proposito essere più esplicita la conven. Hone del 16 gennaio 1847, ove all’articolo 7 si legge quanto segue;

«Art. 7. De plus pour faciliter la construction du chemin de fer pour Je Luclmanior, le Gouveruomient de Sa Majesté Sarde déelare sa disposition à venir en aide aux concessionpaires actuels, ou de tous autres qui pourraient levr dire substitués, fant pour son influence, que pour des moyens pécuniaires.»

Ju consegnenza sì riguarda a torto il ritiro della concessione al primitivo concessionario ordinato dal Gran Consiglio dei Grigioni sotto la data dei 2 luglio 1852, come una soppressione della convenzione, poichè io stesso Gran Consiglio accordò subito ad altri concessionari la concessione stessa, ed agì quindi perfettamente nello spirito e net senso del trattato. Giò venne pure dichiarato nel modo il più positivo dal delegato Grigione, nel protocollo di una conferenza tenutasi in Berna il 4° febbraio del corrente 1883, dietro istanza del Governo del Ticino, allo scopo preciso di mantenere nel loro vigore i trattati del 4845 e 1847, conferenza che venne presieduta dal deputato dello stesso Cantone Ticino.

Io riguardo poi a San Gallo, il delegato di quel Cantone dichiara: che dopo la conclusione dei trattati 1845 e 1887 il Governo San Gallese non fu mai in grado di dare definitivamente sul suo territorio la concessione alla primitiva società della ferrovia del Lucmagno (società promotrice), non essendosi questa mai seriamente anonnciata per la costruzione, nè avendo dato dichiarazione alcuna di volere assumersi i relativi obblighi convenzionali.»

La concessione decretata dal Cantone di San Gallo softo P8 gennaio anno corrente, alîa così detta società della ferrovia del Sud-Est contiene quindi la prima esecuzione della convenzione che lo stesso poteva praticare dal canto suo.

Detla convenzione non può quindi con ciò aver perduto menomamente la sua forza; ma avvi di più; contemporaneamente alla concessione (toccante del resto precisamente te linee espresse nelle convenzioni 181% e 1847 aî laghi di Costanza e di Zarigo) si assunse dal lato San Gallese ancora l’assicurazione di una compartecipazione a questa impresa di due milioni di lire, ed inoltre di altri ire quarti di milione, come pure si fece una convenzione coi Grigioni, in forza della quale il Cantone di San Gallo, per non abbandonare la Dase dei {rattati del 1885 e 1847 in qualsiasi guisa, operò perchè il Cantone dei Grigioni volesse accordare alla società attuale della ferrovia del sud-est, 0 ad attra concessionario meritevole dî fiducia, la linea da Coira fino ai confini del Ticino, tosto che se ne facesse soddisfacente dimanda. Tale ohHigezione venne assunta di buon grado dai Gran Consiglio dei Grigioni, aggiungendovi contemporaneamente la compartecipazione di due milioni, che venne approvata dai comuni di quel Cantone, e messa poi în esecuzione, coll’avere il Governo grigione accordata effellivamente la concessione a quella società, Finalmente detta società del sudest si unì il 3 giugno con quella che poi si fece a chiedere al Canton Ticino la concessione della linea sul territorio del Cantone medesimo, Se poi si volesse asserire che il fratlato del 1847 sia stato annullato dal successivo trattato stipulato fra la Confederazione svizzera e S. M. il Re di Sardegna, in data 8 giugno e 4 agosto 1854, si andrebbe egualmente errato.

Risulta dai protocolli dei Consigli legislativi federali che, allorquando si trattò della ratificazione del trattato summenzionato, uno degli incaricati della stipulazione di quel trattato medesimo fece la precisa dichiarazione, che il trattato del 16 gennaio 1847 veniva riguardato da ambo i contraenti come in vigore, e che, se non erane stata fatta menzione nel trattato del 1831, ciò doverasi al motivo che per norma di