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oltre 600 chilometri dal capoluoge della provincia a cui ap- partengono, facendone domanda all’intendente tra l’epoca della chiamata alla leva e quella fissata per la prima seduta ordinaria dei Consiglio, ponno essere autorizzati dal mini- stro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla regia legazione od ai regi consolati piú vicini.

Art. 82. Gr’iscritti di cui all’articolo precedente, qualora siano idenei e designati, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni.

Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all’esame del Con- siglio.

Art. 83. Le spese per le visite all’estero sono a carico delle famiglie che Je banno promosse,

Art. 84, Il Consiglio di leva rilascia ad ogni iscritto rifor- mato la dichiarazione di riforma.

Sezione II. — Delle esenzioni.

Art. 85. Va esente dal concorrere alla formazione del con. tingente l’iscritto che al giorno stabilito per il suo assento si trova in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio maschio il cui padre vedovo non peranco ‘ quinquagenario trovisi nelle condizioni previste nei numeri 1,2 e 3 delParticolo 92;

2° Orfano di padre e di madre il quale abbia un fratello consanguineo maggiore, annoverato nelle condizioni di cui al numero precedente ;

5° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di etá;

4° Unico figlio o figlio primogenito o, in mancanza di figli, primogenito di nipoti di donna tuttora vedova, ovvero di pa- dre ad avolo entrato nel settanfesimo anno di etá ;

S° Primogenito di orfani di padre e madre;

6° Iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello ab- bia estratto un numero minore e sia in condizione d’impren- dere il servizio militare, salvo che all’uno fra costoro com- peta l’esenzione per altro titolo.

Le esenzioni di cai ai numeri 4, 2, 3, 4 e 5 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a fa- vore dei quali è accordata esenzione.

Art, 86, È parimente esente l’iscritto che abbia un fra- tello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest’ultimo:

1° Non risulti nelle condizioni definite nell’articolo 114, e non serva nella qualitá di affidato che abbia terminata la ferma, di soldato anziano o di assoldato, di surrogato ordi- nario, 0 di designato per scambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall’articolo 155;

2° Non sia addetto al corpo Reale Equipaggi nella qualitá di marinaio di rinforzo o di supplemento in tempo di pace;

3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la du- rata dell’assento ordinario o per punizione in up corpo di- sciplinare;

4° Non sia assentato come renifeate o per disposizione penale.

Art. 87. È pure esente l’iscritto che abbia un fratello con- sanguineo : :

4° In ritiro per ferite o per infermitá dipendenti dal ser- vizio ;

2° Morto mentre era sotto Je armi, e si trovava nelle con- dizioni di cai all’articolo precedente ;

3° Merto mentre era in congedo illimitato, nel solo case

che la morfe sia-avvenuta in consegnenza di ferite od infer- mitá dipendenti dal servizio;

4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevate o per infermitá dipendenti dal servizio.

L’esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualitá di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di assentato per iscambio di numero.

Art. 88. Le esenzioni di cni nei precedenti articoli 86 e 87, ponno essere applicate nella stessa famiglia ad aliret- tanti iscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, softo deduzione delie esenzioni accordate ben- ché per altro titolo a fratelli viventi.

Sono però considerate come esenzioni ottennte anche quelle che non siensi invocate da iscritti aventi diritto a pro- fittarne, quand’anche riformati o dispensati, purchè siano tuttora vivi,

Art. 89, Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione :

1° E capi di lista rimandati alla prima ventura leva, pei motivi espressi negli articoli 78 e 80;

2° Gli ommessi e gli aggiunti di cui all’articelo 27, purchè il diritto ad esenzione loro competesse all’epoca della chia- mata della laro classe.

Art. 90. Non possono conseguire l’esenzione :

1° Gli spurii e coloro a cui si applichi Varticolo 172 del Codice civile ;

20 1 figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e natuarali del comune loro padre.

Art, 94.1 figli adottivi godono dei diritti all’esenzione so» lamente nella loro famiglia di origine. :

Art, 92. Nello stabilire il diritto di un iscritto alla esen- zione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia :

1° I membri di essa che sono ciechi d’ambi gli oechi, sordo» muti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura, o per fisici difetti, non ponno reggersi in piedi senza il soccorso di altra per- sena 0 di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermitá permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolu- tamente inabili a lavoro proficuo;

h° Quelli che, condannati ai lavori forzati, siano detenuti nei luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall’epoca in cui si stabilisce il diritto del- l’inscritto all’esenzione.

La circostanza definita nel numero 3 non è presa in consi- derazione dal Consiglio di leva, se fin dal primo esame, di cui all’articolo 43, non è esibito al commissario di leva an ordi. nato di notorietá del Consiglio delegato dal quale Ia mede- sima consti.

Art. 93, Nello stabilimento del diritto all’esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati per sentenza de- finitiva a termini del Codice civile; cessando questi motivi prima che l’iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua etá, cesserá l’effetto della consegaita esenzione.

Art. 9%. Ti militare ascritto alla seconda categoria del con- tingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di con- gedo assoluto, testochè il fratello sia assentato.

In questo caso il congedo da Ini ottenuto equivale ad esen- zione per l’applicazione dell’articolo 86.

Arî, 98, Il sotPaffiziale, caporale 0 soldato ascritto all’e- sercito od al corpo Real Nayi, può in via di grazia, e in