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stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti od informazioni.

II primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l’elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art, 22. Nei corso dello stesso mese di febbraio, il sindaco deve registrare tutte le easervazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false in- dicazioni, o per errori quali che siano.

Art. 23. Il Consiglio delegato esamina la iista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ominessi o iscritti indebitamente; e, tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami di cui nel precedente articelo 22, fa seguire le modificazioni, le ag- giunte e le cancellazioni che siano necessarie.

Art. 24, Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dai consiglieri che ne fecero l’esame, e trasmessa per copia autentica all’intendente della provincia nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 25. Gl’iscritti menzionati nell’articolo 20 sono cancel- lati daila lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di etá minore della presunta.

Art. 26. H sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei 0 vengano sesperti o denunciati ommessi ; tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all’intendente sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 27. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi seno da aggiungere:

1° Gli ommessi inquis’ti d’essersi sottratti all’iscrizione ed assolti dai tribunali ordinari;

2° Gli ommessi in leve antericri di cui all’articolo 34, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere iscritti prima e dopo che siasi scoperta la loro ommissione;

3° Gl’iscritti della leva precedente di cui all’articolo 42.

Art. 28, Si debbono aggiungere ugualmente e porre in capo di lista gl’iscritti di leve anteriori che, a ragione di etá, o del loro numero d’estrazione, avrebbero dovuto far parte del contingente e si trovano in una delle condizioni infra specificate :

1° Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nel- Particolo 95;

2° Cancellati, dispensati o riformati in leve anteriori e ri - conosciuti in seguito nel caso preveduto dall’articolo 64;

3° Sospesi alla partenza per infermitá od altri motivi;

4° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva od in visita al- l’estero;

5° Iscritti di leve anteriori che risultino in una delle con- dizioni previste dagli articoli 59, 62,78, 99;

6° Ommessi di leve anteriori che a tenore dell’articoM® 167 sono considerati rei d’essersi sottratti alla leva, non che gli ommessi colpevoli del reato definito all’articolo 168.

Sezione IV. — Della chiamata alla leva e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria.

Art. 29. L’intendente provvede affinchè il Consiglio di leva si rinnisca in sedo!a preparatoria ;

Per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le cperazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degli iscritti, & sia Ja riunione del contingente per l’assento ;

E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che me=

glio possono accelerare il compimento d: tutte Ie operazioni della leva.

Art. 50. Per cura del sindaco è nelle stesso tempo pubbli- calo l’elencn nominativo degli iscritii chiamati alla leva.

Art. 3I, L’inîeniente fa pubblicare in tutti i comuni della provincia l’ordine della ieva ed il manifesto ccl quale sono indicati il luogo, il giorno e Vara in cui si eseguiranao le singole operazioni di leva.

Sezione V. — Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione e del primo esame degl’iseritti.

Art. 32, 1l commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti dai ma= nifesto di cui all’articolo 31, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di leva ed alla estrazione.

Un uffiziale, od in mancanza, uu maresciallo d’alloggio dei carabinieri reali assiste il commissario di leva in queste cpe- razioni, alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamente cai rispettivi segretari di comunitá, gl’inscritti od i loro rappresentanti.

Art. 33. Il commissario di leva aggiunge sulle lisie d’ogni comune le iscrizioni che í sindaci hanno ulteriormente effet- tuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl’inscritti marittimi che all’epoca della chiamata della leva risultino:

1° Addetti alla navigazione, e dall’etá di sedici aani cone tare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra basíimeali di bandiera nazionzie;

2° Addetti alle arti di carpentiere e di calafato, e dall’etá pure di sedici anni aver Javorato per diciotto mesi negli ar- senali, porti e cantieri dello Stato, sí silitari che wercantili,

Art. 34. Fa quindi leggere ad alta voce le lisie cosí reiti- ficate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osserva- zioni dei sindaci e degli iscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Le liste cosí verificate sono tosto sottoscritte dal comiis- sario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse definiti» vamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che po= steriormente fossero riconosciuti ommessi, °

Art. 35. Il commissario di leva compila quindi la Vista di estrazione del mandamento, e vi appone una numerazione progressiva.

Arf. 36. I prirai numeri sono attribuiti di diritte ai capi di lista di cui all’artieolo 28, nell’ordibe stabilito dall’articolo 43 e sono perciò esclusi dall’estrazione.

Art. 37. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti iscritti sulle liste di leva e sona espressi in cifra supra schede uniformi, le quali sono riposte in un’urna dal commissario di leva in vista dell’adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse,

Art. 38. Nei mandamenti composti di piú comuni la sorte decide dell’ordine in cui sono chiamati dall’estrazione,

Gli iscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, e, in loro mancanca, l’estrazione è fatta dal padre 0 dal sindaco.

Art. 39, Il numero estratto è pronunciato a chiara voce, € scritto in tutte lettere sulla lista di leva a fato del nome del- l’iscritto estraente.

ll prenome ed il nome di Ini è scritto sulla lista d’estra- zione di contro al numero toccatogli in sorte,

Art. 40. Durante Vestrazione, il commissario di leva ei accerta della identitá degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell’estrazione per identitá di pre-