Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/70

Ari, 5. Nessano degli individui canicatti nel I pracniagi articolo 3 può essere ammesso a pubblico nffizio se non prova di avere soddisfatto all’obbligo della leva, ovvero non fa risaltare di avere chiesta l’iscrizione sulla lista di leva, qualera la classe a cui appartiene non fosse ancora chia- maia,

Art. 6, li cittadino soggetto alla leva non pnò conseguire passaporto per l’estero, se non ne ottiene l’autorizzazione sette ie cautele deferininate dal regolamento mentovato nel- Particolo 1.

Art. 7, Xí contingente d’uomini che ciascuna leva deve somministrare per manfenere a numero l’esercito ed il corpo Real Navi, è per ciascun anno determinato con legge.

Ari. 8. Il vipartimento fra le previncie del contingente de- terminato dalla legge è fatto per decreto reale in propor- zione deí numero degViscrilti sulle Jiste di estrazione della classe chiamata.

Art. 9. ll contingente assegnato a ciascuna provincia è dall’intendente ripartito fra i mandamenti di cui essa si com- pone, in proporzione del numero degl’iseritti sulle liste d’e- strazione di ogni mandamento.

Le cittá che comprendono piú mandamenti nel loro terri- torio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Art. 10, L’estrazione a sorte determina l’ordine numerico da segnirsi nella destinazione degl’individui al servizio mi- litare,

Sezione IL. — Delle persone incaricate delle operazioni della leva.

Ari, 44. 11 ministro della guerra provvede e soprintende a tutie le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni è, nelle provincie, affi- daia agl’iatendenti.

Ast. 42. Le operazioni di leva e le decisioni che non siano di comipeienza dei tribunali civili, in conformitá del seguente articolo 13, sono attribuite, in ciascuna provincia, ad un Consiglio di leva,

Art. 13, Spetta ai tribunali civili:

1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cuí si possa far luogo all’applicazione di pena;

2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domi- cilio o di etá;

3° Pronunziare su contesi diritti civili o di figliazione,

Art, 14. In ogni provincia vi sará an commissario di leva, incaricato di eseguire, sotto la direzione dell’intendente, le varie incombenze relative alla leva.

1l commissario di leva è nominato dal Re, sulla proposta del ministro dell’interno, previo concerto col ministro della guerra.

Art. 15, Il Consiglio di leva è presieduto dall’intendente della provincia, o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d’impedimento, ed è composto di due consiglieri pro- vinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio pro- vinciale, e di due uffiziali dell’esercito, superiori o capitani, delegati dal ministro della guerra.

Il Consiglio provinciale dovrá, nell’atto di nomina dei detti due consiglieri, designare due supplenti,

Assistono alle sedute de! Consiglio, con voce consultiva, il commissario di leva ed un uffiziale dei carabinieri reali.

Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre, anche da un medico.

Art. 46. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti,

L’iatervento di tre votanti basta a rendere legali le deci- sioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, si astiene dal volare ed ha soltanto voce consul- tiva il piú giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli uffiziali presenti.

Art. 47. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al ministro della guerra nei quindici giorni . successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni, del regolamento di cui all’articolo 1.

Il ministro, sentito il parere di una Commissione com- posta di un ufficiale generale, di due nfficiali superiori e di due consiglieri di Stato, potrá annullare le dette deci- sioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle de- cisioni dei Consigli di leva.

Sezione II, — Della formazione delle liste di leva.

Art, 18. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai gio- vani che nell’annò incominciante compiono il dicianneyesimo della loro etá, il dovere di farsi iscrivere sulla Tista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro ge- Ritori o tutori l’obbligo che loro è imposto di curarne V’i- scrizione.

Art. 19. Sono considerati legalmente domiciliati nel co- mune ;

1° I giovani, il cui padre o futore abbia domicilio nel co= mune che essi giovani dimorino altrove, siano assentali in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in attivitá di servi- zio 0 prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

2° I giovani ammogliati, il cni padre, od in mancanza di fuesto la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il lere padre o loro madre abbia altrove domicilio;

4° I giovani nati e domiciliati nel comune che siano privi di padre, madre e tutore;

5° I giovani residenti nel comune che, non risultando com- presi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino di loro iscrizione in altro comune;

6° I giovani nati in un comune dello Stato i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7° I giovani esteri ‘di origine, naturalizzati e domiciliati nel comune;

8° Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sará considerato come domicilio legale dell’individuo nato e dimorante all’estero, e cadente nella leva, il comune ove esso. e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 20. I giovani domiciliati nel comune, l’epoca della cui nascifa non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno reputati per opinione pubblica di etá che li renda sog- getti a far parte della leva, devono egualmente essere iscritti sulle liste. Cosí pure vi sono iscritti i giovani che, per etá presunta, si presentano spontanei all’iscrizigne, 0 vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalia madre o dal tu- tore.

Art. 21, La lista di leva è compilata per cura del sindaco, entro lo stesso mese di gennaio, sulle dichiarazioni di cui nell’articolo 18, e sulle indagini da farsi nei registri dello