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il vostro ufficio centrale sopra quell’altra parte del nuovo progetto, che dai primo essenzialtcente si scosta, facendo dei sensali due distinte classi, gli uni di essi pienamente esenti da ogni norma ristrettiva dell’assoluta loro libertá d’azione, gli altri vincolati dalle prescrizioni disciplinali della legge.

Che questo sistema, il quale tenendo un luogo mezzano fra i due opposti di libertá e di restrizione, direbbesi di natura ibrida, e di cui non v’ha, che sappiasi, esempio presso altre nazioni commercianii, non sia tale da potersene ja ragione comodamente appagare, il pensarono i vostri commissari, e non seppero persuadersi del contrario per quante ragioni siansi altrove dai propugoatori di tale opinione recate in mezzo.

Secondo essi delle due cose l’una : 0 la professione di me: diatore ha in sè tale un’importanza da meritarsi di essere circondata da precauzioni proprie a rimuovere dall’esercitarla chi manchi del corredo delle richieste doti, ed a preservarla da gravi abusi nel suo esercizio, ed allora non v’ha ragione di mandarne esente tutta una classe di sensali; o non hanno le proposte discipline quel grado di utilitá che valga a com- pensare l’inceppamento che esse arrecano alla libera azione dei sensali, ed in questo caso non ha da esservi classe di me- diatori che vi soggiaccia.

L’entrare in una via media e lo appigliarsi a mezzi termini non frutta che la perdita degli avvantaggi che andrebbero annessi all’uno od altro dei due sistemi congiuntamente ab- braceiati.

Aggiungasi che, se lo accoppiare due contrari sistemi è cosa che può dirsi teoricamente fallace e viziosa, non va sce- vra nella pratica da gravi sconci la concorrenza che s’intro- duce nel presente caso dei sensali liberi con quelli che nol sono, ma trovansi invece stretti da obblighi e colpiti da di- vieti che sui primi non pesano.

Come infatti regger può la concorrenza tra sensali posti in cosí diversa condizione quanto il sono i liberi a confronto dei pubblici e riconosciuti ?

Questi non sono ammessi all’esercizio della mediazione se non giunti ad una certa etá ; nol sono se non iscritti sul ruolo, previo l’esame, la pratica, ed a carico di piú o men forte mal- leveria; questi, ammessi che sono all’esercizio della media- zione, son tenuti a dichiarare le negoziazioni che per loro, mezzo si vanno facendo; essi sono oltre ciò astretti alla te- nua del libretto ed a farvi man mano le prescritte annota- zioni, non che a fare nel libro, di cui è cenno nel Codice di commercio, le volute registrazioni con darne l’indicata copia alle parti richiedenti; possono essi venire richiesti di mani- festare il nome d’una delle parti fra Je quali interposero la mediazione all’altra che il desideri; non possono, se non in pochissimi casi, contrarre fra loro societá; tanto meno esercitare per conto propria il commercio.

E ciò tutto sotto le pene piú o meno severe dalla legge a ciascuna contravvenzione inflitte, vivendo per di piú del con- tinuo sottomessi alla vigilanza che sopra di loro abitualmente si esercita dalla Camera di commercio, dalla Camera sindacale o dai municipi.

Or da tutte queste condizioni d’ammissione, da tutti que- sti obblighi speciali, da tutti questi particolari divieti vanno affatto immuni i sensali liberi.

Non è egli perciò da prevedersi con fondamento di ragione che i piú dei sensali si arruoleranno di preferenza fra questi ultimi onde fruire della piena ed intiera loro libertá, anziché schierarsi fra i primi, sobbarcandosi a tatti gli aggravi ed a tutte Je molestie che questa condizione seco necessariamente adduce?

Hagno, è vero, i pubblici sensali riconosciuti, al paro degli agenti di cambio, la prerogativa di fare essi soli gli atti dalle leggi e dalle sentenze dei tribunali affidati in modo speciale al ministero dei mediatori; i quali atti, fatti da altri ove esi- stano agenti di cambio e sensali pubblici, sono nulli.

Ma siffatta prerogativa, ristretta a quei luoghi dove non vi abbia concorrenza di sensali ricenosciuti e di sensali liberi, è cosa assai dubbia se meglio giovi a stimolare gli aspiranti al- esercizio della mediazione a porsi nel novero dei sensali pubblici e riconosciuti, di quel che ne li dissuada la conside- razione dei molti aggravi che per tal fine hanno di necessitá ad incontrare.

E se veramente (siccome affermossi, e parve mettersi pe- gno in altro recinto da accreditati commercianti che di fatto avverrebbe) piú abbonderanno i sensali che, teneri della propria libertá, presceglieranno lo stato di liberi sensali, a quello di sensali pubblici riconosciuti coi carichi che vi sono annessi, verrebbero allora perfino a mancare in piú casi quei sensali nei quali mostra la legge di avere maggiore fiducia, volendo che ad essi siano di preferenza serbate le piú gelose missioni.

Quanto si è venuto sin qui discorrendo per rispetto alla nar- rata principale variazione ch’ebbe a subire la primitiva pro- posta del Governo, e che sta nell’ideato spartimento dei sen- sali in due classi, l’ana di sensali liberi, Daitra di sensali. pubblici dalla legge riconosciuti e disciplinati, parrebbe coin- cidere al punto del rigetto, anzichè dell’accoglimento di sif- fatta proposta.

Pur nonditieno, predominata la maggioranza del vostro ufficio centrale da quello spirito di conciliazione che suole spingere il Senato a cessare nei casi dubbi ogni conflitto tra i due rami del Parlamento, la cui concordia è di sí gran peso al buon andamento dei pubblici negozi, e fatta la debita parte all’esperienza, cui si appartiene di meglio chiarire se far pos- sono buona prova e prosperamente camminare di conserva i due sistemi a malgrado dell’intima ripugnanza che regna fra loro, consigliossi di proporvi, come per modo di esperi- mento , l’accettazione anche di questa parte della legge, salvo ai grandi poteri delle Stato di tornare sopra questo grave argomento come prima i fatti avranno rivelato qual dei due contrari divisamenti meriti definitivamente la pre- ferenza in ragione dei maggiori vantaggi che siano per ri- dondarne al commercio, ed alla facilitá e sicurezza delle ne- goziazioni.

Preso il suddivisato partito intorno a questa prima e prin- cipale variazione faitasi al primitivo progetto, meno disage- vole facevasi il concordare sulle altre mutazioni di minor conto e d’ordine secondario.

Non mancherebbero, a vero dire, anche in questa parte non ispregevoli ragioni di perdurare nella giá abbracciata. sentenza, anzichè accordarsi a quelle state novellamente dal Ministero adottate.

Le quali ragioni, giá trovandosi esposte nelle precedenti relazioni dell’ufficio, ed aveadovi ricevuto sufficiente svi- luppo, vana opera sarebbe il qui riprodurle. Esse vennero daltronde in generale nel presentaneo progetto, sotto qualche modificazione edeccettuazione, mantenute; né può d’altronde, per veritá, negarsi che parecchi fra i temperamenti adoltati abbiano carattere di non contrastabile convenienza, come, ad esempio, l’esenzione dall’esame impartita a chi abbia giá, pel corso almeno di anni cinque, esercitato per proprio conto la negoziazione all’ingrosso, la tollerata associazione dei media- tori, nei casi e dentro i limiti segnati nel nuovo progetto, e da ultimo il richiamo concedato al mediatore, che tengasi