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Art. 2. Per l’accertazione del corso degli effetti di Borsa, della mercuriale, delle vendite degli effetti pubblici alle gride, non che per tulti gli atti giuridici in cui è richiesto V’inter- vento di pubblici sensali od agenti di cambio, questi saranno scelti dai tribunali e Camere di commercio, o, in difetto, dai municipi fra gli esercenti di fatto nel luogo delle rispettive giurisdizioni dei suddetti magistrati.

Un elenco ne sará formato dai medesimi, che sará sotto- posto alla sanzione del Governo,

I mediatori ed agenti di cambio portati nell’elenco preste- ranno il giuramento prima di assumere le funzioni a cui sa- rauno chiamati.

Art. 3. Gli agenti di cambio accreditati presso l’ammini- strazione del debito pubblico per l’esegoimento delle opera- zioni che loro sono specialmente affidate continueranno ad essere nominati dal Re,

È fatta facoltá al Governo di determinare per decreto reale il numero, stabilire quelle speciali malleverie che stimi loro d’imporre, non che le condizioni d’esercizio e le particolari discipline cui devono andare soggetti.

Art. 4. E abrogata ogni disposizione contenuta nel Codice di commercio, non che ogni legge 0 regolamento contrari alla presente.

Relazione del presidente del Consiglio e ministro delle finanze (Cavour), 13 maggio 1854, con cui ripre- senta al Senato il progetto di legge modificato ed approvato dalla Camera nella tornata del 29 aprile 1854.

StenorRi! — Il progetto di legge intorno agli agenti di cam- bio ed ai sensali, il quale fu gia adottato dal Senato, dopo molte aggiunte e modificazioni proposte sí dall’ufficio centrale e sí dal Governo medesimo, non che da alcuni onorevoli se- natori, ritorna ora dalla Camera dei deputati con alcune va- riazioni ; queste consistono per lo piú in mutamenti che espli- cano, €, per cosí dire, compiono l’applicazione dei principii che informavano il progetto del vostro ufficio centrale. Per esse la legge, se mal non mi appongo, riuscirá piú perfetta e d’esecuzione piú facile e piú sicura.

Diffatti, l’ufficio centrale del Senato aveva, nella precedente Sessione, ristretta l’istituzione dei mediatori riconosciuti ai soli comuni dove esiste una Borsa di commercio. Il Governo, trovando troppo angusti i limiti di questa parziale istituzione, aveva invece proposto che gli si desse la facoltá di estenderia anche ad altri comuni ove le necessitá del commercio avreb- bero potuto richiederne. Il Senato vi acconsentiva.

Secondo questo sistema adunque sarebbero esistiti in al- cuni comuni dello Stato mediatori riconosciuti e mediatori liberi in altri. Nei primi sarebbe stato vietato a chiunque di ingerirsi nelle faccende della mediazione; nei secondi non a- vrebbe avuto oggetto questo divieto. Cosí negli uni però come negli altri i mediatori non riconosciuti non avrebbero potuto versare negli atti pei quali la legge richiede l’ufficio d’un pubblico mediatore.

Questo sistema aveva un fondamento assai plausibile, ed era in gran parte informato da giusti e Kberali principii; ma avrebbe senza dubbio incontrate nella pratica molte difficoltá. Qui, dove la legge od il Governo avrebbero istituiti sensali riconosciuti, sarebbesi tolta a tutti la libertá di servirsi d’un mezzano’ di sua propria fiducia, ma non autorizzato ; e qua, dove simile istituzione fosse mancata, non avrebbe mai po-

tuto an commerciante giovarsi delle guarentigie e dei privi- legi che la legge concede all’intervento d’un mediatore rico- noscituto. ll Governo sarebbe stato designato giudice assoluto della importanza dell’uno o dell’altro di questi due inconve- nienti per preferire il minore al maggiore, istituendo media- tori riconosciati in questo 6 quel comune, ovvero negando simile istituzione.

Invece il sistema modificato nell’altra Camera, e dal Go- verno adottato, è assai piú praticabile, e sembra anche me- glio fondato in ragione.

Esso distingue innanzi tutto la professione degli agenti di cambio da quella dei sensali.

La difficoltá ed i rischi delle faccende in cui si adoperano. i primi, la pubblica fiducia che debbono meritare per intro- mettersi nelle operazioni di credito, le quali compionsi me- diante il loro ufficio, e la specialitá dei negozi in cui versano, seuo motivi sufficienti perchè si esigano da tutti coloro che si addicono alla professione di agente di cambio certe gua- rentie economiche e morali, in considerazione delle quali so- lamente la legge ha pei loro atti alcuni speciali rigoardi, nel tempo stesso che impone loro certi speciali doveri.

Aggiungasi che l’ufficio degli agenti di cambio è in realtá necessario soltanto in certi principali centri di commercio ove per lo piú esiste una Borsa, ed anche in questi centri non è interesse del commercio che ve ne sia una schiera molto numerosa.

Quanto ai sensali però, non esistendo gli stessi motivi, si è creduto di lasciare ai privati la facoltá di giovarsi dell’opera dei mezzani non riconvscinti, e nel tempo stesso d’indicare certe condizioni, adempiendo le quali chiunque può farsi ri- conoscere pubblico mediatore.

La differenza tra i sensali riconosciuti ed i non riconosciuti sarebbe questa: che i primi sarebbero esclusivamente chia- mati ad eseguire gli atti in cui la legge od i tribunali richie- dessero, specialmente l’ufficio d’un mediatore, e che la me- diazione eseguita da loro, in concorrenza coi sensali non riconosciuti, godrebbe di quelle prerogative che vengono concedute a chi offrí prove della sua attitudine ed adempi condizioni che fanno presumere la sua probitá e îa sufficienza di entrare mallevadore dei propri aiti.

Perfettamente logico e facilmente praticabile, questo si- stema ha su quello precedentemente proposto dal Governo il vantaggio di poter essere esteso a tutto lo Stato, e d’accor- dare tra loro tutti i principii economici ed i riguardi giuri- dici che concernono la materia della mediazione.

Le altre mutazioni di rilievo fatte al primo progetto rife- risconsi al capo qaarto, che tratta delle pene.

Alla destituzione e sospensione si è per lo piú sostituita Ia multa, riducendola ai primi suoi gradi. Ma si è conservata la sospensione e l’interdizione (articolo 16) come pena accesso- ria nei casi di delitti commessi con abuso della professione 0 delle negoziazioni in cui versano i mediatori,

Considerando che questi cambiamenti mettono in migliore accordo la presente legge con le disposizioni del Codice pe- nale, e che le pene piú discrete sono sempre applicate con maggior rigore di giustizia, sicchè sogliono nella pratica riu- scire piú efficaci delle piú gravi, il Ministero vi ka aderito, e spera che il Senato vorrá ratificarti col suo autorevole voto.

Oltre poi alcune secondarie variazioni, dipendenti da quelle che ho rammentate e che mi astengo dall’indicare, ve ne ha poche altre, le quali tutte sono abbastanza motivate dal raf- fronto del precedente progetto con quello sul quale ora il Senato è invitato a rivolgere il suo esame, °

Tali sarebbero le seguenti: