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del citato regio brevetto è prescritto che la correspon- sione dell’interesse avrebbe termine due mesi dopo la ces- sazione d’esercizio per parte del contabile o pubblico fun- zionario.

Ora, coll’odierno progetto di legge l’interesse sarebbe stabilito alla ragione del 4 per 100, comincierebbe a de- correre dal giorno successivo a quello in cui verrebbe spedita la cartella comprovante il fatto deposito, e prose- guirebbe sino al giorno in cui emanerebbe il decreto che autorizzi la restituzione del deposito medesimo.

Unanime pure l’ufficio centrale trova equo il ripristi- namento dell’interesse al 4 per 100, fissato giá dal regio brevetto 4 maggio 1847, ed equo pure che l’interesse me- desimo si faccia decorrere dalla data della cartella di de- posito, e sia pragressive sino al momento che i contabili possano ritirare il deposito, cioè sino all’emanazione del decreto che ne autorizzi la restituzione, al quale dovendo necessariamente precedere, per parte delle rispettive am- ministrazioni, l’assestamento della loro contabilitá, opera- ‘zione questa di lunga lena, mon è giusto che il ritardo che con ciò incontra forzatamente il contabile al ritira- mento del deposito debba ridondare a di lui carico, tanto piú che verrebbe loro tolta la facoltá di fornire la cau- zione in beni stabili.

Pariuente è sembrato giusto alla maggioranza dell’ufficio centrale che l’erario non potendo, quanto alla malieveria speciale che viene somministrata dai conservatori delle ipo- teche per guarentigia del pubblico, liberarsi dal ricevuto deposito quand’anche si trovasse in condizione o gli con- venisse di esonerarsi dal carico degl’interessi, se non dopo il termine di 15 anni dalla loro morte o dalla cessazione delle funzioni, a tanto durando siffatte cauzioni, sia il detto interesse per tale lungo periodo di tempo ridotto al tre per cento.

In vista pertanto delle considerazioni sovra esposte l’uf- ficio centrale ha l’onore, per organo mio, di proporvi l’ado- zione della presente legge.

. Devono poi qui i vostri commissari farvi parola di un ricorso presentato al Senato dal segretario della giudica- tura del mandamento di Sospello, con cui si farebbe a ri- chiedere, come cosa di equitá e giustizia, se non il rim- berso dei due mesi d’interesse perduto dai contabili ed impiegati che hanno somministrato la malleveria in con- formitá della legge del 18 novembre 1850, che sia loro concesso almeno l’interesse del 4 per 100 stabilito dall’o- dierno progetto di legge, in luogo di quello alla sola ra- gione del 5 per 400 fissato dalla precitata legge del 1850.

L’ufficio centrale deve dichiarare di non poter consi- gliare il Senato ad accogliere favorevolmente tale instanza per la semplice considerazione che, se presentemente l’in- teresse dei depositi in numerario per le cauzioni si rav- visa equo e conveniente nella misura del 4 per 100, da ciò non può nascere la ragione che debba essere aumen- tato quello stato pure giudicato equo e conveniente in altri tempi per le simili cauzioni, sebbene in piú ristretto li- mite. Un diverso modo di operare sarebbe contrario ad ogni principio di diritto che vuole che i contratti, e tali sono pure gli atti di cauzione, siano esegaiti sotto l’osser- vanza dei patti e coridizioni convenute; oltre di che, se oggi quei contabili e funzionari ne avrebbero vantaggio, incontrerebbero altra volta un danno, ove in progresso di tempo venisse stabilito un interesse minore.

Non sará per ultimo superfluo l’osservare eziandio che meno ragionevole si può considerare l’inoltrata domanda,

in quanto che coll’ariicolo 8 dell’odierno progetto di legge viene aperta la via a tutti i funzionari e contabili di am- megliorare eventualmente l’interesse della cauzione prestata in numerario, sostituendo quella in rendite del debito pub- blico, operazione questa che sin d’ora loro offrirebbe non tenue utile.

Conti amministrativi (spogli). Monte di Riscatto in Sardegna esercizi 1847, 1848, 1849,

A1S47.)

Progetto di legge presentato alla Camera dl 2 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle fe- nanze (Cavour). — (Vedi Documenti, Sessione 1851, vol. I, pag. 567.)

Relazione fatta alla Camera il 27 giugno 1854 dalla Commissione degli spogli, Quaglia, relatore (1).

Siewori! — L’istituzione del Monte di riscatto in Sardegna fu una delle conseguenze dell’antico sistema governativo di quell’isola, e una necessitá risultante dall’impotenza deí So- vrano ad adempiere i piú stretti suoi doveri, perchè privo di sufficienti mezzi legali, e materiali per soddisfarvi; essa ebbe origine dalle vieppiú crescenti strettezze finanziarie del Go- verno, per le quali aveva dovuto in piena pace, e senza aver incontrato straordinaria spesa in opere pubbliche, emettere biglietti di credito, contrarre mutuí con vari individui col- l’obbligo di servirne gl’iuteressi. Per isdebitarsi creò un’ap- pusita amministrazione che è quella di cui ora favelliamo; per formare la dotazione attiva deila medesima, il Re do- vette ricorrere al clero, come al principale ceto che nell’isola godesse reali diritti territoriali cospicui, sí per proprietá, che per tributi: coll’autoritá pontificia emanata col breve del 28 aprile 1807, e colle regie patenti del 19 successivo giu- gno si stabilí il detto concorso per mezzo di alcune quote a prelevarsi sui benefizi vacanti nei termini in esso stabiliti. La durata del contributo fu limitata a 258 anni, venne però quindi nel 1823 prorogato per un altro venficinquennio.

Appare quindi da quanto veniamo di accennare che i fondi cosí formati nel Monte di riscatto, attesa la Joro precipua de- stinazione, dovevano considerarsi come appartenenti alle fi- nanze dello Stato. Tuttavia per la speciale origine di gran parte de’ medesimi (dai benefizi ecclesiastici, ecc.)e per i vin- coli annessi in forza della concessione pontificia, l’ammini- strazione venne istituita e retta con regole proprie, rilevando direttamente dal Re, colla dipendenza e tutela della Regia Udienza di Cagliari e quindi del Ministero di grazia, giustizia, e degli affari ecclesiastici, ebbe e mantenne un suo proprio bilancio attivo e passivo distinto da quello dello Stato, un suo proprio intendente ed i suoi propri uffizi ed impiegati; i suoi conti quindi non appaiono fra quelli presentati al Par- lamento relativi a quelli delle finanze della Sardegna per il tempo anteriore alla fusione di quelle provincie colle altre del continente. (Vedi relazione del ministro di finanze per l’esercizio del 1848 del 23 gennaio 1851),

(1) Commissione degli spogli nominata dagli uffici i19 gen- naio 1854, Presidente Avnulfo — vice-presidente Quaglia — segretario Brignone — Gastinelli — Michelini G. B — Miche- lini A. — Crosa — Gerbore — Farina Paolo — Colli — Daziani — Mellana -- Girod — Saracco,