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OCUMENTI PARL

AMENTARI

Relazione fatta alla Camera il 13 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Mantelli, Miche-

lini Alessandro, Farina Paolo, Annoni, Minoglio, Sa-_

racco e Deforesta, relatore.

Sicwori! — A termini delle leggi vigenti, le cauzioni nell’in- teresse pubblico e delle finanze dello Stato possono essere date in tre modi diversi: col deposito effettivo del nunerario, col vincolo di rendite del debito pubblico, e con ipoteca su beni stabili. Quest’ultima cauzione debbe anzi essere sempre data dai conservatori delle ipoteche, oltre quella in rendita sul debito pubblico, a termini dell’articolo 178 dell’editto ipote- cario del 16 luglio 1822.

Il ministro delle finanze, sulla considerazione che l’espe- rienza abbia oramai dimostrato che la cauzione in beni sta- bili offre gravi e frequenti inconvenienti sí per le difficoltá che s’incontrano nel chiarire la libertá ed il valore dei beni medesimi, sí per la possibilitá, ben sovente avveratasi, che lorquando i beni ipotecati abbiano ad essere escussi pel con- seguimento delle somme dovute dal contabile, non se ne ri- cavi l’importare integrale delle malleverie, oltre le spese di escussione, la qual cosa non solo lede l’interessa, ma scema anche la fede pubblica, viene proponendo, col progetto di legge che vi è sottomesso, di sopprimere questo terzo modo di dare le cauzioni nell’interesse pubblico e delle finanze dello Stato, e di restringerle ai due primi sovra additati.

La vostra Commissione mon ha potuto non riconoscere la realtá e la giustizia delle considerazioni esposte dal signor ministro delle finanze. Essa ha inoltre riflettuto che altro grave inconveniente deriva dal potersi dare le accennate mal- leverie con ipofeca sovra beni stabili, quello cioè di tenere una massa considerevole di beni sottoposta ad ipoteca per tempi indeterminati, e talvolta lunghissimi, a danno delle facilitá delle transazioni private e del commercio; inconve- niente questo che riuscirebbe tanto piú sensibile quando sia atiuata la legge sui credito fondiario, giá stata proposta dal Governo nell’ultima Legislatura, e della quale si aspetta con ansietá la nuova presentazione.

Nè si è soffermata la Commissione sul timore che possa tal. volta, massime nei piccoli centri di popolazione, riuscire piú difficile a chi deve prestare la cauzione di darla col deposito effettivo del numerario, o col vincolo di rendite del debito pubblico, che non coll’ipoteca sui beni stabili. Imperocchè colui che ha beni stabili liberi da qualunque vincolo per po- terli ipotecare per Ja malleveria, troverá sempre a farsi mu- tuare la somma necessaria per farne l’effettivo deposito, 0 per acquistare le rendite del debito pubblico da vincolarsi, massime quandosia attuata la sommenzionata legge sul credito fondiario. In ogni caso poi, armmeitendo che talvolta possa verificarsi quella maggiore difficoltá, per questo inconve- niente che sará rarissimo e di solo privato interesse, non si potrebbe respingere una innovazione evidentemente richiesta dall’interesse e dalla fede pubblica, e i di cui buoni effetti saranno generali e continui.

La Commissione ha danque deliberato unanimemente di ammettere il principio che propone il Governo nell’accennato progetto di legye.

Una volta ammesso il principio generale, poco rimaneva ad osservarai intorno ai vari articoli dello stesso progelto, i quali non sono che la conseguenza e lo sviluppo del principio medesimo.

Infatti, dopo essersi negli articoli 1 e 2 stabilito che d’ora in avanti le malleverie prescritte nell’interesse pubblico e

delle finanze dello Stato, ugualmente che quelle speciali dei conservatori delle ipoteche non potranno darsi che col’effet- tivo deposito del namerario, o con vincolo di rendite del de- bito pubblico, l’articolo 3 dichiara che queste deposito del numerario, ovvero il vincolo delle rendite, quanto ai conser- vatori delle ipoteche sussisterá sino scadato il quindennio dopo la cessazione dell’esercizio delle loro funzioni. E ciò è conforme alla natura di quelle speciali malleverie ed al pre- scritto dall’articolo 478 dell’editto 16 luglio 1822, e dall’ar- ticolo 1 delle regie patenti del 23 novembre 1818.

L’articolo 4, dopo aver dichiarato che il deposito del nume» rario per le cauzioni continuerá a farsi nella Cassa dei depo- siti presso ’amministrazione del debito pubblico, dispone che dovrá corrispondersi l’interesse non piú in ragione del solo 3 per cento, e dal 61° giorno soltanto dalla data dello ese- guito versamento sino e limitativamente a due mesi dopo la cessazione delle funzioni del contabile, come è ora stabilito dall’articolo 2 della legge 18 novembre 1850 e dal regio bre- vetto del 4 maggio 1847, ma sibbene alla ragione del 4 per cento, a partire dal giorno successivo a quello in cui verrá spedita la cartella prescritta dall’articolo 7 della detta legge, fino al giorno precedente alla emanazione del decreto che au- torizza la restituzione del deposito. E questa innovazione è veramente una conseguenza necessaria del principio stabilito nell’articolo 4, e di tutta giustizia. Imperocchè, privandosi quelli che sono obbligati a prestare la cauzione della facoltá di darla con ipoteca sovra interesse che ricaverebbero dal loro denaro collocandolo altrimenti, ragion vuole che venga almeno corrisposto loro il minimo interesse che otterrebbero in detto caso, e che tale interesse sia loro corrisposto per tutto il tempo durante il quale il loro denaro rimane depo- sitato nella detta Cassa.

Si arroge l’altro motivo di utilitá pubblica, accennato dal signer ministro nella sua relazione, quello cioè di allettare i contabili a dare le loro malleverie col deposito effettivo del numerario; poichè i fendi della Cassa dei depositi e prestiti essendo destinati a fare imprestiti alle pubbliche amministra- zioni per lavori ed opere di utilitá pubblica, tanto maggiori saranno i fondi di cui potrá disporre la delta Cassa, tanto piú si gioverá all’interesse generale del paese ed allo sviluppo dell’industria e della ricchezza nazionale.

Parimernte cosa equa è parsa alla Commissione quella di ridurre però al 3 per cento l’interesse delle cauzioni dei conservatori delle ipoteche a partire dalla cessazione delle loro funzioni sino alla scadenza del quindennio successivo, nel quale debbono ancora durare le cauzioni medesime ; e ciò in vista del lungo intervallo di tempo durante il quale la Cassa è obbligata a ritenere il fattole deposito, senza poter- sene liberare colla restituzionedella somma, sebbene potesse e le convenisse di farlo.

Non occorre quasi nemmeno di menzionare la disposizione dell’articolo 6 la quale non è che l’applicazione del rispetto ai diritti acquistati e del principio della non rettroattivitá della legge.

Evidente si é infine la convenienza del disposto dall’arti- colo 7 in cui si fa facoltá ai contabili menzionati negli arti. coli 4 e 2 di surrogare alle cauzioni prestate con ipoteca so- pra beni stabili altre cauzioni nei modi stabiliti dal detto ar- ticolo 1. E soltanto per armonizzare questa disposizione con quella dell’articolo precedente, e per eliminare i dubbi che altrimenti potrebbero eievarsi nella sua applicazione, la Com- missione ha creduto di dover introdurre a quest’articolo del progetto ministeriale un leggero emendamento, del quale si comprende la portata dalla semplice lettura.