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Ma la Commissione ha considerato che non sarebbe giusto nè che quello che ha rinunciato alla sua piazza ed alla clien- tela che aveva, mediante la stipulazione di una pensione vi- talizia a termini di un regolamento approvato dal Governo, ne rimanesse ora privato ; nè che continuasse a pagarla colui che nell’essere surrogato al dimissionario mediante l’obbligo di corrispondergli tale nensione, intese acquistare una piazza munita di una privativa, che gli viene ora tolta dalla legge: che questa privativa venendo abolita dalla Jegge nell’inte- resse generale dello Stato, l’equitá esige che lo Stato mede- simo s’incarichi di pagare quella pensione, la quale per le ragioni suddette nen deve perdersi dall’uno nè continsarsi a pagare dall’altro, e ciò tanto piú che la Commissione è stata accertata che non avvi forse che una sola di consimili pen- sioni attualmente dovuta, e che per altra parte il sistema di questa legge fará accrescere di molto il prodotto dell’imposta a carico dei mediatori.

In ordine all’articolo 37 la Commissione ha dovuto osser- vare che con questa legge si provvede intieramente a tutto ciò che concerne l’esercizio della professione di mediatore, salvo sole le disposizioni del Codice di commercio, le quali non rimangano implicitamente abrogate; che conseguente- mente, oltre la generica abrogazione di ogni legge contraria, doveva abrogarsi specialmente l’editto del 27 novembre 1847 e l’annessovi regolamento, ed in tal modo deliberava.

Signori, la vastra Commissione ha cercato di disimpegnarsi nel miglior modo possibile del mandato di cui l’avete ono- rata. Fin da quando ha intrapreso l’esame di questa legge, ha sentita tulta la difficoltá dell’incarico, Conciliare la libertá colla tatela dell’interesse pubblico e privato è sempre cosa ardua.

Le nostre simpatie, come avrete potuto accorgervene, sa- rebbero pel sistema di libertá asseluta in questa materia. Ma se lo stato della nostra legislazione, le abitudini che hanno finora prev:]so, ciò che l’istruzione lascia ancora a deside- rare, e piú di talto la convenienza di non troppo e ad un tratto scostarsi nella legislazione commerciale da quella delle nazioni continentali che ci circondano, ci consigliano a fare sosta per ora in un sistema intermedio, noi facciamo voti perchè questa sosta sia breve, e che il nostro paese, che co- raggioso e primo sul continente, ha adottati largamente i principii di libero scambio e di libertá commerciale, sia an- che il primo a rendere affatto libera una professione, il di cui esercizio cotanto giova ad agevolare e moltiplicare fe iransa - zioni commerciali.

Intanto spetterá all’alta vostra saviezza di decidere se il progetto di legge che vi è sottomesso e che altamente onora il Ministero che ne è stato promotore, sia degno dell’appro- vazione che noi vi chiediamo, e di arrecarvi in ogni caso quegli ulteriori miglioramenti dei quali lo credeste suscet- tibile.

PROGETTO DI LEGGE.

Capo I. — Disposizioni preliminari.

Art. 4. Sono riconosciuti pubblici mediatori gli agenti di cambio ed i sensali ammessi ad esercitare il loro ufficio nel modo indicato dalla presente legge.

Il numero sí degli uni che degli altri è illimitato e pos- sono essi stabilirsi in qualunque comune dello Stato.

Art. 2. I soli agenti di cambio riconosciuti possono eserci- tare gli atti appartenenti a questo ramo di mediazione.

Art. 3, Gii atti spettanti agli altri generi di mediazione

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possono essere esercitati anche da chi non è pubblico mediatore.

Art. 4. Mon sona però applicabili che agli agenti di cambio ed ai sensali di cui all’articolo prime gli obblighi, i divieti e le prerogative che le leggi attribuiscono ai pubblici me- diatori.

Ad essi soli sono riservati gii atti dalle leggi e dalle sen- tenze dei tribunali affidati in modo speciale al Ministero dei mediatori.

Fatti da altri, questi atti sono nulli.

riconosciuto

Capo HI. — Condizioni d’ammessione.

Art. 3. Identico al progetto approvato dal Senato.

Per essere riconosciuto mediatore sono necessarie le con- dizioni seguenti :

a) L’etá d’anni ventuno.

D) c) d) e). Identici al pragetto approvati dal Senato.

f) La prova d’idoneitá all’esercizio della mediazione cui si intende di applicare, mercè l’esame che viene subíto nella forma stabilita dai regolamenti fatti dalle rispettive Camere di caminercio ed approvati dal Governo.

Da questo esame sono però dispensati i negozianti all’in- grosso che hanno giá esercitato il negozio per proprio conto durante lo spazio almeno d’anni dieci.

9) Una cauzione determinata dal Governo sentita la rispet- tiva Camera di commercio ed i municipi, per ciascun genere di mediazione e secondo l’importanza dei comuni, nei limiti di cinque mila lire a trenta mila per gii agenti di cambio, e lire mille a cinque mila per i sensali.

h) Essere inscritto nel ruelo di cui all’articolo 10 dalla pre- sente legge.

Art. 6. La stessa persona può esercitare cumulativamente piú specie di mediazioni, purchè adempisca alle condizioni richieste dalla legge per ciascheduna, e se esercita la profes- sione di agente di cambio e di pubblico sensale, presti la cauzione prescritta per anibi quei due rami di mediazione.

Cessando però l’esercizio dell’uno o dell’altro genere di mediazione può far riderre la cauzione a quella sola pre- scritta pel genere che ritiene.

Art, 7. L’approvazione, la riduzione e lo svincolamento della cauzione sono pronunciati dal ministro delle finanze e del commercio, previo parere delle rispettive Camere di commercio,

Le domande di riduzione e svincolamento della cauzione debbono essere preventivamente pubblicate nel comune di residenza del mediatore durante gli ultimi anni d’esercizio del suo uffizio, non che alla Borsa, se vi esiste, e nella sala del tribunale di commercio ed annunziata nel giornale uffi- ciale del regno.

Chiunque si crede in diritto di opporsi a tali domande deve presentare le sne opposizioni alla segreteria della Camera di commercio entro il termine di tre mesi dalla data dell’ul- tima pubblicazione e dell’annunzio nel giornale del regno.

Art. 8. Icentico all’articolo 7 del progetto approvato dal Senato.

Art. 9. L’iscrizione al ruolo è ordinata dalla Camera di commercio, ed in difetto dai municipi, sulia presentazione dei documenti comprovanti l’adempimento delle prescritte condizioni, sentito l’avviso della Camera sindacale, dove esiste.

Questo ruolo esprime la specie ed il ramo di mediazione cui ciascheduno degl’inscritti è addetto.

Esso è, e rimane sempre affisso alla sala del tribunale di