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TARIFFA

per : l’esercizio del peso sottile nel porto franco di Genova.

nali, prodotti chimici, colori, la- vori di pelli, canapa, lino, co- tone, lana, crine, peli, metalli, salvo il ferro e il piombo, boz- zoli, seta e sue manifatture, mo- bili di legno, di ebanisteria,

mercerie e chincaglierie Ogni 100

chilogr. 60 2° Categoria.

Acque, bevande ed olii di oliva, sesamo, palma, cocco, pesce, e di semenze grasse, derrate colo- niali, amido, cera, saponi, pelli, canapa, lino, cotone, lana, crine e pelo grezzi, carta e libri, va- sellami, vetri e cristalli Ogni 100

chiiogr. 3° Categoria.

Generi per tinta e per concia, frutti e semenze, pesci, grascine, legni di ebanisteria, lavori di legno comune, metalli d’ ogni sorta, lavori di ferro, ghisa e piombo, sommacco-pietre, terre e fossili, legno grezzo, salvo quello di ebanisteria. . ....

Qualitá delle merci Prsate ©) | 1988 Lire Cent. 1° Categoria. Olii volatili, essenze, profumerie, sughi vegetali, generi medici-

(*) Avvertenze e disposizioni particolari.

Dovendosi procedere al peso d’altri articoli, om- messí nella presente tariffa, sí riscuote indistintamente il diritto di centesimi 20 il quintale.

Non è dovuto alcun diritto sulle frazioni che non ar- rivano ai 50 chilogrammi allorchè trattasi di peso mag- giore dí 2 quintali; ma in questo caso si riscuote, per le frazioni di 50 e piú, il diritto di un quintale.

Nei pesí minori di due quintali, il diritto sará perce- pito sulla frazione di 1 a 25, da 26 a 50, da 51 a 75, da 76 a 100.

Relazione fatta alla Camera il 14 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Michelini G. B., Benintendi, Valerio, Monticelli, Quaglia, Ghiglini, e Ricci Vincenzo, relatore.

Sicnori! — Negli antichi comuni italiani, e quando erano piú in fiore le arti della lana e della seta ed ogri altra ma. niera di manufatti, ignoti faronoi dazi protettori e perciò miti i balzelli. Ma nei successivi bisogni pubblici che sorge-. vano solevasi instiluire qualche nuovo peso indiretto par- ziale 0 temporaneo, che divenuti poi perpetui e moltiplicatisi su molte merci ed industrie, non solo gravavano, ma intral- ciavano il commercio. Tale fu la natura e l’origine del dazio chiamato in Genova del peso pubblico.

Nell’anno 1819 da facoltativo ehe era fu reso obbligatorio, cresciute le quote di retribuzione, distinte per ogni merce giusta il presunto loro valore, e distribuite in venticinque categorie separate. Non tardarono a sorgere lagnanze dei commercianti e richiami della Camera di commercio, e mol- teplici controversie sull’intelligenza ed applicazione della ta- riffa, e fa ben presto riconosciuta la giustizia di portarvi ri- paro.

Dopo molte spiegazioni e mitigazioni in via amministra- tiva con decreto 2 maggio 184%, i diritti portati dalla tariffa del 1819 furono ridotti alla metá e limitati alle sole compre e vendite.

Successivamente si dovette riconoscere che il commercio abbisognava d’economia, di sollecitudine, e della maggiore regolaritá nelle sue operazioni, anche per poter sostenere }a concorrenza e rivalitá che le altre piazze di traffico facevano alla nostra. Quindi col manifesto camerale 18 ottobre #817 fareso facoltativo il servirsi dei propri pesi tanto fissi quanto portatili, e limitata la privativa del peso pubblico al solo caso in cui occorresse accertare in modo legale il peso delle merci,

Dopo ciò essendo cessato pressochè ogni profitto delle fi- nanze, con decreto {19 gennaio 1853 fu intieramente abolito l’esercizio di questo dazio, Egli è per altro agevole il ricono- scere non solo la convenienza ma anzi la necessitá nel porto franco d’un peso pubblico, purchè meramente volontario, onde anche possa servir di regola nei casi di legali contesta- zioni. Avendo la Camera di commercio l’amministrazione del porto franco, era naturale che ad essa fosse affidato l’eserci- zio di questo peso.

La vostra Commissione fn pertanto unanime nell’ammet- tere l’opportunitá del progetto di legge presentato dal mini- stro di finanze, Ritenuto il principio che il peso pubblico non deve essere un dazio, ma unicamente una facilitazione a chi voglia usarne, ed una autorevole dichiarazione munita della fede pubblica ove insorgano controversie, le esazioni devono ridursi al semplice corrispettivo delle spese. Ritengasi inol- tre che, cessata ogni coazione, piú non sarebbe questo peso usato dai negozianti ove troppo forti fossero le quote di re- tribuzione.

La Commissione perciò assunte le piú minute informazioni ha credato possa ancora portarsi una lieve diminuzione alla proposta tariffa, col portare cioè la prima categoria dai cen- tesimi sessanta ai cinquanta, lasciando intatta la seconda, e riducendo la terza da centesimi quattordici a dieci.

Quanto al regolamento annesso, oltre alcune leggierissime modificazioni di redazione che appariscono dal confronto dei due divisi, parve in primo iuogo potersi ommettere l’arti- colo secondo, mentre la disposizione che ivi era scritta rimane sufficientemente espressa dall’articolo primo e terzo.