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avrebbe voluto uno dei membri della Commissione che la legge presente ordinasse che il nuovo catasto si sostituirebbe all’antico in ciascuna provincia, di mano in mano che esso si irovasse per la provincia medesima compiuto. Pareva al pro- ponente che questa disposizione, atla a farci godere piú prontamente del frutto dei lavori e delle spese del censo, fosse per tornare gradita a tutti i possidenti, Ma nulla si perde cer- tamente col rimandare questa decisione ad un istante in cui sia prossimo il compimento dei lavori per alcuna provincia.

Quanto poi al decidere se i contingenti provinciali si man- terrebbero invariati fino al termine di tutta l’operazione, op- pure se di mano in mano che ad una o piú provincie si ap- plicherebbe il risultato del catasto nuovo si varierebbe pure il contingente delle provincie medesime, pareva allo stesso com- missario che fosse opportuno il trasformare in imposta la quo- titá, il tributo fondiario, che ora è imposta di ripartizione ; che cioè dovesse lo Siato determinare fin d’ora a quanta parte della rendiia netta dovesse ragguagliarsi il principale del tributo, cosicchè il contingente di ciascuna provincia venisse a tro- varsi bello e determinato, non appena si conoscesse il totale degli allibramenti di tutti i beni stabili della provincia mede- sima. La Commissione non pensò che una cosí grave qui- stione, la quale non ha in sè nnlla di urgente, si avesse da risolvere come per incidenza ad occasione della legge del catasto. E quindi, senza punto volere disconoscere i pregi che alia proposta possono competere, giudicò che bastasse il darne qui un breve cenno.

Ad una legge ed a regolamenti speciali rimandano pure gli articoli 39 e 40 le disposizioni relative alla conservazione del censo, ossia la instituzione di funzionari, ai quali questa conservazione deve essere confidata; le regole ed i metodi, secondo i quali dovranno annofarsi nel catasto, di mano in mano che occorrono, quelle, per dir cosí, quotidiane mula- zioni, che provengono nei beni e nel loro possesso, sia dal fatto degli uomini, sia dalla azione delle forze della natura.

Bensi statuisce fin d’ora il progetto che delle mutazioni medesime si dovrá, non solamente tenere un conto corrente nei registri colonnari, come giá presentemente e da gran tempo e con molto vantaggio si pratica appo noi; ma che tutte quelle che alterano la figura e i limiti delle proprietá, e che mai non possono in modo preciso e perfettamente chiaro esprimersi con parole, saranno rappresentate con fi- gure mercè di mappe suppletive.

© La Commissione, mentre vi propone di dare il vostro as- senso a questa disposizione, senza della quale, il catasto e- seguito con tanto dispendio, scorsi pochi anni dal suo com - pimento giá piú non rappresenterebbe fedelmente lo stato del territorio e la divisione delle proprietá, ed in non molti lustri diverrebbe poco meno che inutile, crede pure che la compilazione delia legge annunziata nell’articolo 40, dará oc- easione al Governo di importanti studi intorno al modo di migliorare e semplificare due altri rami di pubblico servizio, cioè quello della insinuazione e quello delle ipoteche, I no- velli conservatori del censo, forniti di un grado d’istruzione corrispondente all’importanza del loro ministero, non po- tranno moltiplicarsi a segno che ciaschedun comune abbia il suo; le conservatoríe del censo avranne circoscrizione piú larga, e ciascuna si estenderá sopra parecchi comuni, presso a poco come le presenti tappe d’insinuazione; ognun vede, quante e quanto frequenti relazioni dovranno passare fra questi due uffizi, poichè per una parte tutti gli atti pubblici che portano mutazione di proprietá dovranno essere pre- sentati all’uno per VPinsinuazione dell’atto, all’altro pel tras- porto da operarsi sui registri colonnari, e per la compila»

zione delle mappe suppletive, quando queste sono necessarie; € per altra parte le informazioni che ai privati occorrerá di dover prendere appo uno di questi, uffizi, li condurranno anche il piú delle volte presso dell’altro. Vi sarebbe dun- que grande risparmio di locali pei comuni, e fors’anco di stipendi pel tesoro, e grandissimo risparmio di tempo e di spesa pei privati, qualora i due uffizi potessero riunirsi in uno stesso locale o, meglio ancora, commeltersi ad uno stesso funzionario. Ma viemaggior vantaggio si procurerebbe al paese, se fosse possibile di affidare ancora al medesimo uf- fizio la conservazione delle ipoteche. Si costituirebbero cosí vere conservatorie de’ titoli della proprietá fondiaria, nelle quali tutto si troverebbe riunito ciò che piú importa cono- scere intorno allo stato di ciascun patrimonio in beni stabili, a tutela sia del proprietario medesimo, sia de’ suoi creditori; e di piú si agevolerebbe grandemente l’acquisto o la costru- zione di edifizi a prova del fuoco, e ne’ quali tanti e sí pre- ziosi documenti si potessero con sicurezza deporre.

Nella stampa della seconda parte dell’articolo Hi, relativo alle spese di caiastazione, è corso un errore, onde ne rista- biliamo qui il festo, quale venne approvato dalla Camera e- lettiva:

«Art. 51. Le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto, saranno sopportate dall’erario dello Stato, in quanto concerne l’azione del Governo.

«Saranno a carico dei comuni le spese che risguardano piú specialmente la loro azione ed il loro interesse, e quelle dei locali ad uso d’uffizio degli agenti del Governo durante le operazioni di campagna,»

La giustizia della massima espressa nelle due parti di que- sto articolo non può essere revocata in dubbio; ognuno so- sterrá quella parte di spesa che piú particolarmente ri- guarda la sua azione ed il suo interesse. La grand’opera della catastazione s’intraprende a vantaggio della pubblica finanza, e di quei generali interessi di giustizia e di buona ammini» strazione che sono rappresentati dal Governo; tocca dunque allo Stato di sostenere in generale la spesa di questo grande lavoro. Ma molte operazioni secondarie hanno diretta rela- zione cogl’interessi comunali, come, per esempio, le perizie per la delimitazione de’ territori, la provvista ed il colloca- mento de’ termini comunali, l’infervento del comune nella formazione delle tariffe d’estimo ed altrettali. Poichè tante leggi speciali restano da farsi: per l’esecuzione della legge presente, si avrá campo a svolgere in queste Il principio qui enunciato in modo da risolvere anticipatamente i dubbi che applicazione di esso potrebbe far sergere. j

L’articolo 42 finalmente, aggiunto al progelto come dispo- sizione transitoria, impone al Governo l’obbligo di presen- tare al Parlamente nella prossima Sessione un progetto di legge inteso a collettare i beni censibili e non censiti, e quelli che originariamente censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti, trovansi ora ridotti a coltura.

Senza ricercare qui quanto possano essere convenienti questi obblighi che al Governo si vengono imponendo, di presentare determinati progetti di leggi entro un tempo pa- rimente determinato (della quale convenienza è permesso in generale di dubitare), direm solo che l’articolo presente ha un vero scopo di utilitá, come quello che tende ad arrecare ri- medio parziale sí, ma pronto quanto piú si possa al danno che dalla imperfezione de’ presenti catasti deriva nella distribu- zione de’ carichi in ciaschedun comune. Coi censire e solto- porre ad imposta i beni i quali o farono affatto ommessi nei precedenti catasti, o furono in essi compresi come terreni improduttivi, e che vennero da quei tempi ridotti a coltura,