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locali, nè venir governati da un ministro qualsiasi, senza il sussidio di una direzione centrale, composta d’uomiai spe- ciali, e dalla quale tutti gli agenti censuari direttamente di- pendano. Le attribuzioni di questa direzione sono e molte e gravi e gelose, come apparirá dagli articoli che seguono: epperò la Commissione è d’avviso che essa dovrebbe venire costituita da quella medesima legge, da cui verranno costi- tuite quelle Commissioni distrettuali e provinciali, di cui par» lasi nell’articolo 34, e il cui ufficio stará nello esaminare i risultati de’ lavori censuari concernenti la formaziune delle tariffe di estimo, e le osservazioni dei Consigli comunali sui risultati medesimi. Queste osservazioni de’ municipi e quelle delle Commissioni distrettuali e provinciali, saranno sicura- mente di molta utilitá per mettere in evidenza gli errori che gli agenti censuari potranno commettere per imperizia o per altre cause peggiori. Ma gli interessi locali sono troppo di- rettamente impegnati nella formazione delle tariffe, perchè questa si possa lasciare in tutta balla dei Consigli e delle Commissioni provinciali ; epperò alla direzione centrale (ar- ticolo 32) deve essere riservata l’approvazione di quelle, e la prima risoluzione dei reclami che contro di esse saranno sollevati dai comuni (articolo 33). Le decisioni della direzione non saranno però definitive; i comuni potranno ricorrere ancora ad un Consiglio superiore, da costituirsi per via di una legge speciale (articolo 34). Il risultato della misura e del- l’applicazione della tariffa d’estimo a ciascun appezzamento, sará (a tenore dell’articolo 35) recato a notizia dei possessori pei loro reclami, i quali, secondo l’articolo 36, saranno ri- solti in via definitiva dalla direzione del censo, nrevio il parere di un perito da nominarsi d’accordo tra le parti. Nel caso di dissenso, si sceglieranno due periti uno per parte, i huali eleggeranno un terzo perito per procedere alla perizia sulla quale la direzione del censo deciderá definitivamente.

Cosí, secondo il sistema del progetto.

Gli elementi per la formazione delle tariffe saranno rac- colti dagli agenti censnari, comunicati ai Consigli comunali per Îe loro osservazioni, trasmessi con questi alle Commis- sioni distrettuali, poi alle Commissioni provinciali. Con que- sti elementi, e tenendo conto di tutte le osservazioni dei Con- sigli e delle Commissioni, la direzione centrale formerá le tariffe, le comunicherá ai comuni, ne riceverá i reclami, dará sovra di essi le sue decisioni, le quali potranno però ancora essere dal Consiglio superiore modificate o corrette.

Se questo modo di procedere pecca in nulla, il peccato non è sicuramente di troppa furia; se le tariffe cosí laboriosa- mente formate, criticate e riformate non riusciranno tollera- bilmente eque e lodevoli, converrá dire che l’opera del con- guaglio dei tributi superi assolutamente le forze umane,

Ma per ciò che spetta all’interesse immediato dei posses- sori dei fondi, esso sembra meno guarentito. I possessori sa- ranno chiamati ad intervenire alle operazioni che riguardano il loro speciale interesse, cioè alla delimitazione ed alla mi- sura dei loro fondi. Sará recato a loro notizia il risultato della misura e dell’applicazione della tariffa ai singoli appez- zamenti, acciò possano fare i loro reclami: ma questi sa- ranno presentati direttamente alla direzione centrale e ver- ranno da essa, e previo il parere di periti, irrevocabilmente risolati,

A queste ultime disposizioni tre rimproveri sembrano po- tersi muovere, cioè: 41° l’incomodo, talora l’impossibilitá pei possessori di far pervenire direttamente alla direzione cen- trae i loro reclami ; a ciò provvederanno sicuramente i re- golamenti col fare che questi possano trasmettersi, senza spesa, per mezzo delle autoritá locali; 2° la lontananza della

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direzione dai beni ai quali i reclami si riferiscano ; a ciò si è cercato di ovviare col rendere obbligatorio il parere di pe- riti scelti dal reclamante e dalla direzione; 3° la inappella- bilitá delle sentenze della direzione, giudice essa sola in prima istanza ed in appello. Al quale ultimo sconcio non si potrebbe guari provvedere coli ammettere ancora un ri- chiamo al Consiglio superiore, stante il numero certamente grande di questi richiami e l’impossibilitá di procedere an- cora a nuove perizie, le quali cesterebbero il piú delle volte troppo caro ai reclamanti. Ma la Commissione è d’avviso che da questo appello al Consiglio superiore si possa prescindere, purchè venga a stabilirsi che sotto il nome di direzione abbia da intendersi un ufficio collegiale composto del direttore e di un certo numero di consiglieri. Tutto questo procedimento, di cui abbiamo cercato di dare in breve un chiaro concetto, dif- ferisce essenzialmente da quello, che pel censo provvisorio dell’isola di Sardegna, venne stabilito nell’articolo 41 della legge del 15 aprile 1854, il quale articolo corre cosí: «I richiami che gl’interessati, siano privati, comuni o corpi mo- rali, potessero fare onde ottenere rettificazione, sia nella mi- sura, sia negli estimi, saranno proposti nei modi stabiliti con apposito regolamento, e risoluti sommariamente e senza costo di spesa dagli ufficiali del censo, salvo sempre il ricorso in via contenzioso-amministrativa, I richiami potranno essere cosí assoluti come comparativi. I medesimi però non sospen- dono l’applicazione dell’imposta, salvo il diritto alla classifi- cazione ed al rimborso.» I catasto di Sardegna, siccome provvisorio e approssimativo, non comportava la creazione di uffizi e di Consigli speciali ; era naturale che i richiami dei comuni 0 dei possessori si risolvessero secondo le regole e dai funzionari stessi stabiliti pel contenzioso amministrativo. Lo stesso non potrebbe farsi in terraferma: il nuovo catasto ha per oggetto suo principalissimo una perequazione gene- rale, che corregga la disuguaglianza che da tanti anni, e può dirsi fino dalla prima formazione dei presenti catasti, è stata cagione di difficoltá e di giuste lagnanze, Nè questa perequa- zione è possibile senza una perfetta uniformitá di massime in (uite le parti di cosí vasta impresa; nè finalmente questa uniformitá si può sperare, se non si affidi tutta l’operazione ad uomini speciali, governati da una direzione centrale; e col fare che da un tribunale unico e speciale dipenda la defi- nitiva risoluzione di tutte le controversie.

Ma quando, per quali gradi, con quali regole potrá final- mente aversi quella generale perequazione del tributo fon- diario, che è lo scopo finale di questa grande impresa? Si aspetterá a mettervi mano, cioè ad attuare il catasto, che esso sia interamente compiuto per tutte le provincie di terra- ferma ? Si applicherá alle singole provincie il risultato delle nuove stime e delle nuove misure, di mano in mano che sa-

‘ ranno censiti tutti i comuni di una di esse? E in quest’ultima

ipotesi, si manterrá intanto l’antica quota provinciale, ap- pure si cercherá per via di probabili conguietture, di correg- gerla in modo almeno provvisorio? A nessuna di queste gravi questioni non rispondono i due articoli 37 e 38 del progetto che formano il titolo vi; essi riservano ad una legge spe- ciale il provvedere a tutto ciò che risguarda il tempo, il modo e gli effetti della attuazione del nuovo catasto, ed alla pere- quazione generale del medesimo fra le varie provincie, im- ponendo intanto al Governo l’obbligo di sottomettere ogni anno al Parlamento un rendiconto del progresso delle opera- zioni catastali.

E per vero dire, egli sarebbe ora per lo meno inutile di stabilire regole di attuazione, che non potranno avere effetto se non in un tempo sventuratamente assai remoto. Bene