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La seconda disposizione all’incontro si applica al caso che al proprietario del canale appartenga bensí la zona di terra occupata dal fondo di esso e dal pendio delle sue sponde, ma che le proprietá laterali si estendano fino al ciglio del ca- nale, tuttochè possano per qualche larghezza essere, o per- manentemente o periodicamente, ingumbrate dalle terre o dagli spurghi del canale. Questa striscia di terra che si stende lango i due margini è quella che vien qui designata solto il nome di sponde.

In entrambi i casi, l’estimo del terreno occupato dal ca- nale non può direttamente desumersi dal valore dei prodotti; poichè questi sano di tal natura che per le cose sopra esposte non possono sottoporsi a stima diretta. È quindi necessitá applicare a questo caso una slima arbitrariameate stabilita dalla legge e desunta dalla assimilazione dell’area del canale con altri terreni, che, rigorosamente parlando, potrebbero essere i terreni contigui.

Ma quando si acceltasse questa norma, siccome la natura e qualitá de’ terreni attigui ad un canale va ad ogni tratto variando, e può essere differente sui dune margini di esso, ognun comprende quale complicazione nascerebbe dalla ne - cessitá di scomporre l’area di ua canale in tanti appezza- menti quanie volte cangia la qualitá o natura de’ beni cho esso fronteggia. Mentre al contrario, assemigliando il terreno occupato dal canale ad una determinata natura e qualitá di beni, che secondo il progetto sarebbero gli aratorii di prima classe, basterá scomporre il canale in tanti appezzamenti quanti sono i comuni di cui esso attraversa i territori, ed applicando qui l’osservazione che abbiamo fatta per le strade ferrate, si comprenderá che la differenza che da que- sli due modi di assimilazione potrá risultare, sará abbastanza tenue, rispetto alla rendita dei canali, perchè sia permesso, in grazia della semplicitá, attenersi al secondo, rigorosa- mente parlando, meno equo che il primo,

Ma quando si verifichi il caso che le sponde appartengano, non giá al possessore del canale, ma a quello de’ terreni late- rali, succederá tutto in contrario che il primo modo di assi- milazione sará di gran lunga migliore che il secondo. Poichè, se tutta la striscia di terra che fiancheggia il canale si volesse assimilare agli aratorii di prima classe, in primo luogo si commetterebbe una flagrante iniquitá, essendo per lo piú questa seriscia di terra o affatto improdaltiva o quasi. E4 in secondo luogo, invece di servire a semplicitá, si cadrebbe in una complicazione estrema ; poichè ciascun fondo attiguo al canale, si dovrebbe scomporre in due appezzamenti: l’uno per la parte che fa sponda, e questa si dovrebbe allibrare come aratorio di prima classe ; l’altro pel rimanente del ter- reno, e questo si dovrebbe allibrare come appartenente a quella classe che si conviene alla sua natura e qualitá. Nè ad evitare questa complicazione vi è mezzo migliore di quello proposto nell’articolo 25 del progetto, secondo il quale la parte del terreno che fa sponda al canale verrá tuttavia unita ed allibrata insieme con l’appezzamento di terreno cui appar- tiene. Nel piú de’ casi questa sponda sará sí poca parte del- l’appezzamento, che il possessore di questo non verrá sensi- bilmente danneggiato da questo comune allibramento. E quando, in certi casi speciali, la sponda occupasse sí grande parte dell’appezzamento, che i prodotti o la rendita di que- sto ue venissero notabilmente diminuiti, gli estimatori rime- dieranno senza fallo alla ingiustizia che ne potrebbe derivare, collocando l’appezzamento in una classe inferiore a quella cui dovrebbe essere ascritto, se dalla vicinanza del canale non ne fosse scemata la rendita.

La disposizione di cui parliamo ci sembra dunque dovere

essere adotiata dal Senato, Ma il modo in cui essa è espressi è suscettivo di miglioramento, in quanto, col dire, come fa il progetto, «le sponde dei canali, le quali fanno parte degli appezzamenti laterali,» ecc., si può darluogo a supporre che la Jegge intenda decidere imperativamente che le sponde debbano far parte degli appezzamenti contigui. Ogni equi. voco cesserá dicendo: «le sponde de’ canali, qualora facciano parte degli appezzamenti laterali,» ecc., ovvero: «le sponde dei canali, ove appartengano ai possessori degli appezzamenti laterali,» ecc. La Commissione proporrebbe quest’altima com- pilazione qualora il Senato giudicasse opportuno di fare alla legge qualche emendamento.

H titolo VII, che comprende gli articoli 50 al 36 del pro- getto, tratta in termini assai generali dei procedimenti e dei reclami, rimandando a leggi e regolamenti speciali tutte le disposizioni particolari, ;

L’articoio 30 stabilisce in massima che i lavori del catasto saranno eseguiti ad economia, cioè per mezzo di agenti sti- pendiati, dipendenti interamente dal Governo e da un’appo- sita direzione generale. Esso lascia però al Governo la fa- coltá di fare eseguire a cottimo quei lavori che possono as- soggettarsi ad una immediata serveglianza e verificazione, Enunzia finalmente un principio, la cui giustizia non ba d’uopo di essere dimostrata, cioè che i possessori saranno chiamati ad intervenire alle operazioni che risguardano il lora spe- ciale interesse.

Due priucipii ci sembrano egualmente certi, egualmente comprovati dalla esperienza, che, cioè, i Governi deggiono lasciare alla operositá dei privati cittadini tutte quelle cose che essa è in grado di fare meglio che i Governi medesimi; e queste abbracciano molti lavori pubblici, e tatti quasi’i lavori indestriali; il secondo, che i Governi deggiono riservare a sè medesimi quelle altre, le quali, per una parte direttamente si connettono col retto esercizio delle essenziali attmbuzioni dei Governi, e per altra parte 0 superano le forze dei privati e delle piú possenti associazioni, o non possono sottoporsi, dopo fatte, a sicure verificazioni, oppure, mentre si stanno facendo, ad efficace sorveglianza. Di quest’ultima specie sono in gran parte i lavori catastali; poichè è evidente in primo luogo che il Governo non deve affidare ad altri che ai propri agenti tutta la parte, per sè medesima spinusissima, e per le umane pas- sioni e le umane debolezze vieppiú spinosa, delle tariffe e delle classificazioni ; in secondo luogo, che, per ciò che spetta alle operazioni geometriche, avvene bensí di ta: natura, € sí strettamente tra loro connesse, che per accertare la bontá di tutte, può bastare di riconoscere la esattezza di alcune; ma che ve n’ha similmente molte altre Je quali pel loro nu- mero, per la loro complicazione, pei metodi che si debbono seguire nello eseguire, esigerebbero per la sorveglianza go- vernaliva un numero di ispettori non guari minore di quello degli operatori medesimi, e che per essere verificate dopo il loro compimento, vorrebbero essere poco meno che intera- mente rifatte. E per vero, il dare a cottimo la esecuzione dei lavori catastali, è generalmente tornato assai male ai Go- verni che hanno voluto farne Ja prova; e noi medesimi ne abbiamo avuto un esempio deplorabile nella mala riuscita dei catasti fatti sotto il Governo francese, in alcuni dei diparti- menti subalpini, ed i quali fatti da privati imprenditori, 0 vennero rifiutati dal Governo medesimo che li aveva ordi- nati, 0 si dovettero piú tardi, dopo approvati, abbandon?re.

Ma tanta mole di lavori, tanta moltiplicitá di minuti parti. colari, i quali debbono esegnirsi in tutte le porti dello Stato secondo i medesimi principii applicati in modo uniferme, non possono nè essere commessi interamente alle autoritá