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dalla legge presente, la Commissione si sarebbe volentieri ri- soluta di proporre al Senato di sopprimere le parole conte- nute tra parentesi e chiusa nell’articolo 2, e di modificare l’ultima parte dell’articolo 13,cominciando dalle parole : «Oltre i molini, ecc.,» col sostituire a quella del progetto la com- pilazione seguente: «O!tre i molini, i bagni, ed altre fab- briche natanti che in virtú dell’articolo medesimo si conside- rano come immobili.» Ma poichè anche con questo emenda- mento sussisterebbero tuttavia molte necessarie divergenze tra le disposizioni del Codice e quelle degli articoli 2 e 13 del progetto, la Commissione si astiene da ogni proposta.

Sia che trattisi di accertare la rendita nelta di terreni o di fabbricati, è evidente che non pub procedersi, nell’opera delle stime, unicamente per via di informazioni assunte e di perizie e di compati instituiti sopra ciascun fondo individuale; poichè, oltre alla immensa perdita di tempo che queste par- ticolari perizie e calcoli cagionerebbero, le contestazioni e le opposizioni senza fine di ciascun contribuente non solo inca- glierebbero l’operazione, ma ne comprometterebbero grave- mente la esattezza. Giustamente adunque si propone nel pro- geito che in queste stime si proceda generalmente con lo stabilire, per ciaschedun genere di stabili, una classificazione ed una tariffa; sicchè poi altro non rimanga a fare per cia- scun appezzamento che di collocarlo nella classe alla quale esso deve appartenere, e di applicare ad esso la rendita cor- rispondente che nelle tariffe è assegnata ai fondi della classe medesima. Dacchè dunque la stima si fa, non giá individual- mente per ciascun appezzamento, ma in modo generico, per tutti gli appezzamenti che si riconosceranno dover apparte- nere ad una medesima classe determinata, chiaro è che non possono prendersi per bise di queste stime i prodotti effetti- vamente ottenuti dai possessori di ciascun fondo, ma sí quelli di cui per le condizioni di quei fondi, e secondo i metodi e le costumanze del paese, i fondi medesimi sono susceltivi.

Ma a queste ragioni di convenienza che valgono sí per gli edifizi che pei terreni, un’altra se ne deve aggiungere che piú specialmente si applica ai terreni, cioè che, quando si prendessero per fondamento nelle stime i prodotti effettivi di ciascun appezzamento, si verrebbe in qualche modo a punire la diligenza di colui che con una buona coltura e con l’im- piego di un piú considerevole capitale circolaute sa rendere piú produttivi i propri fondi, e s’incoraggierebbe l’inerzia 0 l’ignoranza di chi non vuole o non sa trarre dai suoi tutto il frutto di cui sono suscettivi; mentre al contrario, col sistema di stime che si propone, ognuno è sollecitato a fare nei propri fondi quei miglioramenti che valgano ad accrescerne, quanto la natura lore il comporti, i prodotti.

La rendita netta adunque, per ciò che spetta ai terreni, si dedurrá dalla media dei prodotti normali che coi metodi co- muni di coltivazione si possono ricavare dai beni medesimi, in un determinato numero di anni, avendo riguardo alla qua- litá della coltura, alla loro intrinseca attitudine, alla loro si- tuazione economica e fisica, e fatta deduzione delle spese di coltivazione di raccolta, e di conservazione dei prodotti e dei danni provenienti da infortuni accidentali, come gra- gnuole, inondazioni e simili,

I terreni di ciascun comune (art. 22) saranno dapprima di- stinti in tante qualitá quante sono le varie coliure praticate nel territorio del comune; poi ciascuna qualitá verrá suddi- Visa in classi, secondo il piú o meno di fertilitá del suolo, e le varie loro situazioni, fisica ed economica; la tariffa espri- merá la rendita netta di ciascuna unitá superficiale di (erra, per ciascuna-classe 0 per ciascuna qualitá,

Pei fabbricati (art. 14) si prenderá per base delle stime il

valore medio dei fitti per un tempo determinato; non g’á dei fitti effettivi, ma bensí di quelli che per ciascuna classe di fabbricati se ne possono ritrarre, tenendo conto della loro consistenza e destinazione, e della loro situazione fisica ed e- conomica, e detraendone una quota parte che rappresenti le spese di manutenzione e di riparazione, i fitti perduti, l’ine- vitabile deperimento e i danni provenienti da accidentali in- fortuni, come incendi, tremuoti, ecc.

I fabbricati di ciascuna cittá, cd alira notabile agglomera- zione di abitanti (art, 13), si distingueranno prima in cate- gorie secondo la situazione topografica, piú o meno favore- vole in cui essi trovansi collocati, desumendosi questa sia dai diversi quartieri della cittá, sia in ciascun quartiere, od an- che in ciascua isolato, dall’essere le fabbriche poste inverso una pubblica strada principale, od una strada minore, od un vicolo, o in fondo ad un cortile, ecc. Ciascuna categoria poi sará suddivisa in classi, secondo la speciale destinazione e la condizione intrinseca dei fabbricati.

Queste sono le regole generali; ma esse ammettono neces - sariamente molte eccezioni, E in primo luogo, per ciò che spetta ai fabbricati, egli è palese che quella distinzione di categorie e di classi di cui testè facevamo menzione, conve- niente per le cittá, pei borghi e pei villaggi maggiori, diviene affatto impossibile pei piccoli villaggi, pei casali e per le abita- zioni sparse sul territorio di ciaschedun comune; onde è ne- cessitá, in questi casi, cangiare modo di procedere, e ricor- rere alle stime individuali, E la stessa necessitá si manifesta egualmente pei ponti (il progetto aggiunge le strade) soggetti a pedaggio (art. 16), e per gli opifizi che vengono definiti nell’articolo 17, e rispetto ai quali nell’articolo seguente si prescrive che debbano comprendersi nelle stime la forza mo- trice inerente ai medesimi, edi meccanismi ed apparecchi fissi, come verrá stabilito dai regolamenti. Questa disposizione relativa alla forza motrice si connette con quelle che risguor - dano alla stima dei canali e dei diriiti d’acqua, e delle quali tratteremo quando saremo venuti all’articolo 29.

Quanto agli edifizi rurali, cioè ai fabbricati esclusivamente destinati all’abitazione dei coloni deî rispettivi terreni, al ri- covero dei bestiami ed alla cusiodia e manipolazione dei re- Jativi prodotti, nè l’uno rè l’altro modo di proce.Jlere, voglio dire, per via di tariffe generiche, o per via di stime indivi. duali, non è applicabile. Questi fabbricati non sogliono darsi in affitto separatamente dai terreni ai quali soro annessi; né danno prodotti distinti da quelli dei terreni medesimi, e che possano separatamente apprezzarsi; la utilitá che il posses- sore ne ritrae trovasi confusa nei proventi dei beni alla col- tura dei quali essi sono indispensabili, edil tributo cui questi beni vanno soggetti, essendo proporzionale a questi proventi, comprende pure quella quota parte di tributo che è dovuti dai fabbricati, Giustamente adunque si stabilisce nell’articolo 19 che questi saranno valutati nelle stime censuarie, per la sola area da essi occupata; la quale area, come viene poi e- spresso nell’articolo 24, verrá ragguagliata agli aratorii di prima classe del rispettivo territorio; le quali disposizioni differiscono da quelle dell’articalo 4 della legge del 5t marzo del 1851 sull’imposta dei fabbricati, per cui si esimono asso- lutamente dall’imposta i fabbricati rurali; esenzione la quale in virtú dell’articolo 14 della legge del 15 aprile {1854 sul catasto di Sardegna ha pur luogo nell’isola.

Finalmente nell’articolo 20 sono esclusi dalla stima gli edi. fizi consacrati al culto, i cimiteri, i forti e le fortezze. Osser- vava su questo articolo la Commissiane che, dove è scritto : «saranno esclusi dalla stima i fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, ed a queilo delle altre relizioni