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di determinare la vendita netta dei beni, fuori che la stima diretta fatta dagli agenti censuari secondo i principli svolti ne’due titoli che seguono, e le disposizioni di leggi speciali alle quali si riserva la definizione di molti punti importanti,

Migliore forse sarebbe stato ordine degli articoli, cioè piú conforme all’ordine delle idee, se il titolo della stima dei terreni si facesse precedere a quello della stima de’ fabbri- cati, non, come nei progeito, questo a quelio. Checchè ne sia, l’articolo 15, che è il primo de? fabbricati, ci richiama al- PPesame dell’articolo secondo della legge che abbiamo finora differito per la connessitá di quell’articolo con quello al quale ci troviamo ora condotti, trattandosi in quello ed in questo della definizione de’ beni stabili, de’ quali è oggetto del cata- sto il determinare i possessori, le misure e la stima.

Hl Codice civile, come vi è troppo note, stabilisce nell’ar- ticolo 598 che: ci beni sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l’oggetto cui si riferiscono ;» e svolgendo poi questa distinzione, soggiunge:

«Art. 399. I terreni e gii edifizi sono immobili per la Joro natura.

«Art. 409, Sono pure immobili per loro natura i inolini ed altre usine, fissi su pilastri, o formanti parte di edi- fizio.

«Sono eziandio reputati immpiobili i molini, bagni ed ogni fabbrica natante, qualora per l’esercizio di essi sieno e deb- bano essere fissamente assicurati alla riva per mezzo di ca- fene o cordaggi, e trovisi in sulla riva un edifizio espressa- mente destinato nel servizio degli stessi molini e fabbriche, I detti molini, bagni e fabbriche natanti saranno considerati formare un solo tutto coll’edificio pei medesimi destinato, e col diritto che abbia il proprietario di tenerli, quantunque esistano su acque non sue preprie.

«Art. 401, Sono parimente immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolli o separati dal suolo,

a Art. 402.I tagli ordinari dei boschi cedui e quegli degli alberi d’alto fusto, che sogliono farsi regolarmente, non di- vengono mobili se non in proporzione ed a misura che le piante sono abbattule.

a Art.403. Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d’acqua si considerano come beni immobili.

«I condotti che servono a tradurre le acque in un edifizio

od altro fondo sono pure reputati immobili, e far parte del fondo cui Te acque debbono servire.»

Nell’articolo 40% si collocano tra le cose immobili per de- stinazione: «gli animali addetti alla coltura, gli strumenti aratorii,» il fieno ele sementi somministrati agli affittuari od aicoloni parziari, Ja paglia, lo strame ed il concime, i pic- cioni delle colombaie, i conigli delle conigliere, gli alveari, i pesci delle peschiere: i torchi, le caldaie, i tini e le botti, gli utensili necessari all’uso delle fucine, cartiere, molini ed altre fabbriche.

Poi piú abbasso:

a Art. 406, Sono immobili per ie cose cui si riferiscono:

«L’usufrutto delle cose immobili; le servitú prediali, le azioni che tendono a rivendicare un immobile, il diritto del padrone dircito sui fondi dati in enfiteusi, il diritto dell’en- fiteuta sui fondi medesimi.

e Art. 407, Sono finalmente reputate immobili le piazze di causidico, altuari, ed altre ancora esistenti, di proprietá privata.»

Dal complesso di queste disposizioni del Codice civile si fa manifesto che non può la legge catastale comprendere nel novero di beni che formano oggetto delle misure e delle stime da esso prescritte, nè {ulti i beni indistintamente che

il Codice dichiara immobili; né quelli soli che sono in esso dichiarati immobili per la loro natura, poichè nella prima ipotesi si sarebbero compresi nelle disposizioni della legge cafastale molte cose le quali debbono evidentemente essere escluse, quali sono, a cagion d’esempio, gli animali, gli stru- menti acatorii, i frutti pendenti, i diritti d’usufrutto, le piazze di causidici, E nella seconda ipotesi si sarebbero indebita- merte esclusi molti beni che debbono esservi compresi, come ad esempio, i torchi, le caldaîe, i tini, le botti, gli utensili necessari all’uso delle fucine, cartiere, molini ed altre fab- briche,

Quindi è che il progetto per evitare l’uno e J°altre sconcio, abbandonata Ja denominazione di beni immobili consacrata dal Codice civile, designa sotto il nome di beni stabili, quetii che debbono fare oggetto dello leggi catastali; ed adottando in parte per questi beni le definizioni del Cadice, senza ri- produrle, esclude, col non citare gli articoli del Codice stesso ad essi relativi, quegli altri beni immobili «i quali la legge catastale non si deve estendere. Cosí il progetto dispone nel- l’articolo secondo che la catastazione avrá per oggetto:

«L’accertamento dei beni stabili enunciati negli articoli 399, 400 e 403 del Codice civile (salve le modificazioni di cui all’articolo 13 della presente legge), e la ricognizione dei loro possessori, ecc.» E neli’articolo 43 poi, che: a si riferrá come fabbricato qualunque costruzione fissa al terreno o immedia= tamente, o nei modi contemplati nell’articolo 400 del Codice civile, oltre i molini, i bagni, ed ogni altra fabbrica natante, ancorchè non trovisi sulla riva un edifizio espressamente de- stinato pel loro servizio.»

Altri adunque debbono essere, per la diversa indole della legge civile e della legge catastale, i beni che quella com= prende sotto la generica derominazione di beni immobili; altri quelli che vengono nel progetto designati come beni sta- bili. Ma si è ricercato dai vostri commissari se il progetto con ragione comprenda fra gli stabili che deggiono essere oggetto delle stime catastali le fabbriche natanti, anche quando esse non abbiamo sulla riva un fabbricato destinato al loro servizio, mentre per la mancanza di un tale edifizio, in virtú del Codice civile, esse sono escluse dal novero dei beni im= mobili.

Il motivo che può avere indotti gli autori del progetto a scostarsi, su questo punto, dalle prescrizioni de) Codice civile, non può essere altro, a nostro avviso, che la disparitá del trattamento, al quale, in ordine al tributo fondiario, verreb= bero a trovarsi soggetti i possessori di fabbriche natanti, qua- lora si adottasse nelle leggi censuarie la distinzione stabilita dal Codice tra quelle che hanno, e quelle che non hanno sulla riva un fabbricato qualunque. Poichè, ammessa questa distinzione, ne verrebbe per necessaria conseguenza, che do- vrebbe pagare il censo ogni piú povero mulino natante al quale fosse annesso un tugurio qualunque; mentre ogni piú ricco stabilimento di bagni, ogni grande manifattura che ve nisse a costituirsi in forma di tabbrica natante, ma senza ve- run.fabbricato sulla sponda, andrebbero, a scapito del tesoro ed a danno della equitá, esenti da tributo, Ne seguirebbe ans cora che, per sottrarsi al pagamento di questo, i proprietari di opifizi natanti distruggerebbero, anche a costo di qualche incomodo per sè, e di inolto danno pei loro operai, i fabbri- cati costrutti sulla sponda, e la legge altro effetto non pre- durrebbe che di privare il tesoro di qualche parte dei suoi proventi, o di peggiorare la condizione di quelle industrie che si possono esercitare entro fabbriche natanti.

Se fasse possibile di fare in tutto e per tutto coincidere con quelle del Codice civile ia definizione dei beni stábili data