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sione, la natura, la destinazione o la qualitá dei fondi. Le quali cose tutte con un catasto fatto per masse di coltura sono affatto impossibili.

Secondo l’ordine degli articoli del progetto io dovrei qui renderzi conto, o signori, delle discussioni che seguirono nel seno della Commissione sull’articolo querto e su quello che lo segue, i quali si riferiscono alle no-me generali, secondo le quali si dovrá procedere alla misura dei terreni, per la compilazione delle mappe comunali e per la formazione dei registri catastali. Ma per l’indole tutta speciale e tecnica di queste disposizioni, sia che vengano dal Senato ammesse nelia forma stessa în cui sono proposte, sia che vengane mo- dificate, esse non possono per nulla influire su tatto il rima- nente della legge, ia quale non contiene che una dichiara- zione di principii generali, indipendenti dal metodo che si terrá nella misura dei terreni. Ond’io debbo chiedere al Se- nato che mi permetta di seguire in questa relazione l’ordine medesimo seconde il quale la Commissione credette dover procedere nello studio del progetto, rimandando alla fine l’esame degli articoli quarto e quinto affine di non inter- rompere l’ordine delle idee con una lunga discussione di natura tutta differente da quelle che precedono e da quelle che deggiono seguire.

Riservandomi dunque di parlare diffusamente piú tardi degli articoli quarto e quinto, e trapassando senza osserva= zioni l’articolo sesto, le cui disposizioni, relative alla delimi- tazione dei territori coniunali, si giustificano abbastanza per se medesime, neppure non mi tratterrò guari sull’articolo 7, il quale prescrive che le porzioni di terreno, incluse da ogni parte in un comune ed amministrate da un altro, sa- ranno di diritto riunite al comune nel cuò territorio si tre= vano.

Ad evitare agni confusione, noi invero avremmo deside- rato (senza che sia sembrato però alla Commissione di farne oggetto di formale proposta) che questo articolo fosse com- pilato in modo piú esatto, per esempio cosí: ie porzioni di terreno incluse da ogni parte entro il territorio di un co- mune, e che tuttavia fanno parte della circoscrizione am- ministrativa di un altro comune, saranno di diritto riunite al territorio comunale entro il quale si trovano incluse. Poichè a questo modo sarebbe stato chiaro che con questo articolo ron s’intende ledere per nulla i diritti di proprietá che possono spettare ad an comune sovra certi beni collocati pel territorio di un altro comune, ma solo semplificare e mi- gliorare la circoscrizione amministrativa dei comuni, to- gliendo via questi incastri di territori gli uni negli altri (en- glaves) e le complicazioni e le controversie che ne sogliono pascere. Nella quale benefica opera si potrebbe procedere molto piú in lá, rettificando o almeno riformando molti tratti di confine stranamente contorti e serpeggianti; ma per sif- fatte rettificazioni e riforme, difficilissimo, anzi impossibile sarebbe il prescrivere norme generali; esse saranno una delle benefiche conseguenze della catastazione, poichè non è da dubitare che di mano in mano che nella delimitazione dei territori si faranno manifeste simili stranezze, gli agenti censuari suggeriranno alle amministrazioni comunali i mezzi di correggerle con egual vantaggio de’ due comuni limitrofi, e queste ne promuoveranno esse medesime la riforma. Que- ste riforme, come quella specialmente ordipata dall’articolo settimo del progetto, non potranno aver effetto se non quando il nuove catasto riceverá la sua atfpazione, La qual cosa nen dovendo avvenire, se non in forza di una legge spe- ciale, come è detto all’articolo 37 del presente progetto, a questa legge speciale toccherá lo stabilire i compensi che,

per cagione di tali riforme di territori, potessero essere do- vuti da un comune ad un altro.

I beni stabili, oggetto delle operazioni catastali, vengono dal progetto di legge distinti in due grandi classi, cioè in terreni ed in fabbricati; tanto per gli uni quanto per gli altri l’operazione, sí per la misura e sí per le siime, deve proce- dere in modo che, non solamente venga ad accertarsi la ren- dita netta che ciascun possessore ritrae in complesso da tutti i suoi beni situati nel territorio di ciaschedun comune, ma ancora la parte afferente della rendita per ciascuna porzione di questi beni. Dico di porzioni tali che ognuna di esse forti un corpo omogeneo in se stesso ed indipendente. A queste porzioni la legge dá il nowe di appezzamenti. La necessitá di procedere a questo modo è manifesta ; il cata- sio deve servire ad accertare la rendita netta od imponibile di ciascun copfribuenie, non giá solamente per un istante determinato, ma, per quanto è possibile, per un tempo inde- finito, senza che le successive mutazioni che saranno per avvenire nel possesso dei Leni per vendite, permute, divi. sioni, successioni, o per altre cause, rendano ad ogni istante necessarie nuove misure e nuore stime. La proprietá de’ beni che diconsi stabili, è tuttavia per sua natura, anzi per la natura dell’uomo, cosa eminentemente mobile; se si vuole adunque che il catasto. sia stabile, cioè che 1° opera- zione fatta una volla non si abbia continuamente a rin- novare nelle sue parti, forza è che consti di elementi, per quanto è fattibile, invariabili ciascuno in se stesso; e che come i beni vengono di giorno in giorno trapassando d’una in altra mano, cosí pure venga ne’ registri censuari l’inlestu- zione di ogouno di questi elementi di giorno in giorno va- riando, cosicchè questi libri seguano l’andamento delle pro- prietá senza che sia mestieri, e salvo in pochi casi eccezio- nali, che gli agenti censuari scendano nevellamente sul fer- reno per correggere la circoscrizione di beni segnati sulla mappa, 0 la loro rendita netta notata nei libri, A_ciò prov- vedono gli articoli 8, 9, {0 e 11 del progetto, e da ciò pure si comprende quanta sia importanza di una buona defini- zione dell’appezzamento, sí di terreno che di fabbrica ; quelle contenute nell’articolo 9 ci sembrano irreprensibili:

«Si riterrá come appezzamento di terra quella determi nata porzione di essa che è situata nello stesso comune, che appartiene allo stesso possessore, ella medesima elasse, ed ha una medesima qualitá di coltura.

«Sará considerato come appezzamento di fabbricato quella determinata parte di esso, la quale essendo posta nello stesso comune ed appartenendo allo stesso possessore ha una mede- sima destinazione,»

Egli è vero che nella applicazione potrebbé questa se- conda definizione dar luogo ancora a qualche dubbiezza, se la definizione medesima si volesse considerare in se stessa, e senza porla in relazione con altri articoli della legge, non essendo ben evidente, nè ben definito per sè medesimo il significato della parola destinazione. Ma ogni dubbio cesserá, a parer nostro, qualora questa parola si consideri in rela- zione con le distinzioni consacrate negli articoli 17, 18, 19 e 20, de’ quali parleremo a suo luogo.

I titoli II, IV e V si riferiscono alle stime in generale, alla stima de’ fabbricati ed a quella de’lerseni. ll titolo terzo non contiene che un solo articolo, ed assai breve, cosí concepito:

«Art. 12, La rendita netta sará pri mediante la síima censuaria dei fabbricati e dei beni rurali.

Lo scopo di questo articalo è sapete di stabilire come regola generale che non si ammetterá verun altro modo