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finanze per la tassa e per Ja multa, e l’ha perciò ammessa di buon grado.

Quanto all’articolo 8 la Commissione, osservando che sic- come l’elenco prescritto dal’articalo 76 del Codice di com- mercio doveva contenere indicazioni le quali non possono ora piú aver inogo, sembra meno conveniente di riferirsi sempli. cemente a quell’articolo, tanto piú che, sebbene nella so- stanza si tratti della siessa cosa, la nuova legge ne cambia però la denominazione. Ed ha pertanto pensato che sia piú regolare di prescriverne in questa legge la formazione e la tenuta.

L’articolo 9 viene modificato in conformitá dell’emenda- mento preposto nelle disposizioni preliminari.

AlParticolo 10 la Commissione ha creduto di dover aggiun--

gere una disposizione, per cui il mediatore cancellato dai ruolo, ove si creda leso dalla deliberazione della Camera di commercio o dei municipi, possa raccorrere galmeno in via amministrativa, se dalla Camera di commercio al Ministero, se dal municipio all’intendente,

La ragionevolezza di questa disposizione è evidente. Quan- tunque non si tratti che della ricognizione di un fatto, non è impossibile che accada qualche errore; egli è pertanto ne- cessario che siavi, almeno nella via amministrativa, un mezzo per farlo riparare.

La variazione che si propone nell’articolo if non concerne che la redazione, nè ha bisogno di spiegazioni.

Il capo terzo riflette gli obblighi e divieti che col progetto di legge in discussione si crede necessario di aggiungere a quelli giá risultanti dal Codice di commereio, e consta degli articoli 12, 15 e 1l.

Coll’articoto 12 gli agenti di cambio ed i sensali vengono obbligati aî numeri £ e 2 a dichiarare alla Borsa, ed in di- fetto alla Camera di commercio od ai manicipi, cioè i primi le quotidiane e gli altri le settimanali loro operazioni; nei numero 5 è prescritto sí agli uni che agli altri di essere co- stantemente muniti di un libretto per annotarvi, anche a semplice matita, tutte le loro operazioni al momento delle loro conclusioni, ed a registrarle poi entro la giornata nel libro prescritto dall’arlicolo 87 del Codice di commercio; nel numero 4 infine sono tutti obbligati a manifestare il nome di una delle parti fra le quali interpongono la loro opera al- l’altra che desideri conoscerlo, salvo che siavi istantanea con- segna della cosa e del prezzo.

Niuna obbiezione venne fatta in ordine all’obbligo di cui all’articolo 3. La opportunitá ed utilitá di questa disposizione a garanzia delle parti e dei mediatori medesimi è evidente; la Commissione è anzi accertata che ciò si eseguisce giá spon- faneamente.

La Commissione credeva superfluo d’imporre ai mediatori l’obbligo di cui all’articolo 4, giacchè o la manifestazione di cui è quivi questione viene da vna delle parti chiesta prima che il contratto sia conchiuso, ed in tale caso È lecito a colui che la desidera di non stringere definitivamente l’accordo se gli è rifiutata ; oppure è dimandata dopo, ed allora, avendovi la parte stessa tacitamente rinunziato, non deve piú esserle lecito di pretenderia, tanto piú che l’altra parte può avere avuta plausibile ragione per non farsi conoscere, e può averne fatta una condizione al mediatore. Tuttavia, siccome non si tratterebbe che di una disposizione sovrabbondante, la Com- missione ha creduto di poterla lasciar sussisiere, spiegando però che la detta domanda dovrá essere fatta prima della con- elusione del confratio.

La questione s’impegnò soltanto intorno agli obblighi sta- biliti ai numeri 1 e 2,

SESSIONE DEL Ì 9853-54

I mediatori di Genova preiendono che queste prescrizioni siano invise al commercio e possano esserii dannose, perchè da queste manifestazioni, quantunque non debba palesarsi il nome delle parti per le quali furono faite îe operazioni, rie- sca agevole indovinarlo per induzione dal mediatore per di cui niezzo furona faite, ed in tal modo si possa scoprire il se- greto di cui il commercio sia molto geloso, e dal quale di. penda talvolta la riuscita delle operazioni medesime. Aggiun- gevano che il vantaggio e l’utilitá che possa risultare dal co- noscersi giornalmente il corso degli effetti pubblici ed i prezzi delle merci e dei frasporti non possa bilanciare i danni che risulierebbero da questa prescrizione; che del resto si po- tesse trovare qualche altro mezzo per conoscere il corso de- gli effetti pubblici ed i prezzi delle merci, senza obbligare i mediatori a questa consegna. ‘

Ma la Commissione, sentite Îe asservazioni del signor mi- nistro, e fatto riflesso che l’utilitá delle dichiarazioni pre- scritte in questo articolo del progeito ministeriale è inconfe- stabile sia pel commercio, sia specialmente per formare le statistiche sí necessarie e di cai tanto ancora difetta il nostro paese, che è diflicile il persuadersi come il segreto nelle ope- razioni commerciali sia una condizione necessaria alla loro riuscita quando esse giá hanno avato Iuogo ; che del resto il corimercio, massime pelle piazze piú cospicue, procede per vie piú larghe ed esige meno il segreto che la libertá ed il prudente coraggio per operare; che nè le Camere di com- mercio, nè i negozianti hanno richiamato contro cotale pre- scrizione ai mediatori, la qual cosa esclude abbastanza i pre- tesi limori; che infine niun altro mezzo sicuro ed attuabile veniva suggerito da essi mediatori onde possa ottenersi rego- larmente e sicuramente Ja notizia del corso degli effetti pub- bliei e dei prezzi delle merci. Conseguentemente la Commis- sione deliberava di mantenere Îa disposizione prescritta nei suddetti due numeri dell’articolo 12,

L’ariicolo 13 poi vieta ai mediatori; 1° di stringere societá fra loro per l’esercizio della mediazione ; 2° di esercitare la mediazione per mezzo di commessi; 3° di rifiutarsi alla pre- senfazione dei loro libri, ove sia richiesta dalla Camera di commercio, dalla Camera sindacale o dai municipi; 4° infine di eccedere la tariffa nella percezione dei loro diritti di me- diazione.

Ninna difficoltá ha presentato il divieto di cui al nemero 3, e fu ammesso senza contrasto.

Non cosí però è avvenuto degli altri.

Quello di cui al numero i, di contrarre societá per l’eser- cizio della mediazione, è stato anche oggetto di rappresen- tanze daí mediatori di Genova. Dicevano essi che simili s0- cietá esistono in Genova ed in altre ciitá non per monopolio a pregiudicio del commercio, ma sibbene per mutuo aiuto fra i mediatori; che, mercé tali societá, in caso di malattia od assenza, uno agisce per l’altro, e si assicurano cosí in qua- lunque evenlualitá una onesta sussistenza; che del resto una prova che cotali societá nulla hanno d’illecito e di dannoso al commercio si è che non vi furono mai richiami contro di esse.

Malgrado queste osservazioni, la Commissione non ha po- tuto persnadersi che, ove tutti i mediatori esercenti in uns cittá fossero uniti fra loro in societá per l’esercizio della ioro professione, non potessero avvenire inconvenienti, quand’an- che si trailasse di societá parziali, massime se fossero oc- culte. A

Desiderando che passa ovviarsi ai male senza impedire il bene, perciò di concerto col signor ministro vi propone di permettere bensí le dette societá, ma a condizione che siand