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‘SESSIONE DEL 1853-54

Tali prodotti saranno valutati in danaro sulla base dei prezzi medii di un periodo di tempo da stabilirsi con legge.

Art. 22. La stima si eseguirá mediante la formazione di tariffe generiche per qualitá e classi mediante l’applicazione di quelle ai singoli appezzamenti.

A tale uopo tutti i terreni di un comune saranno divisi se- condo le qualitá di coltura in esso vigenti; ciascuna qualitá di coltura sará suddivisa in classi giusta i dati stabiliti all’ar- ticolo 21, ela rispettiva tariffa sará poi fissata per unitá di misura di ciascuna qualitá e classe.

Le tariffe verranno applicate ai singoli appezzamenti se- condo la rispettiva qualitá di coltura e la classe che verrá loro attribuita.

Art. 23. I terreni sottratti all’agricoltura per uso di cave, di torbiere, di miniere e di altri simili terreni, saranno rag- guagliati agli aratorii dell’ultima classe del rispettivo terri- torio.

Art. 24. Le aree occupate dai fabbricati rurali e dipen- denze di questi saranno ragguagliate agli aratorii di prima classe del rispettivo territorio.

Art. 25. Le terre salifere, le saline, gli stagni d’acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze ed i canali permanenti colle loro spende, saranno equiparati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano.

I fabbricati che ne dipendono saranno valatati sulle basi stabilite da questa legge.

Le sponde dei canali, le quali fanno parte degli appezza- menti laterali, saranno con questi unite ed allibrate.

Art. 26. Le strade private gravate di servitú verso il pub- blico e quelle destinate alla navigazione lungo i fiami sa- ranno considerate come parte integrante degli appezzamenti ai quali appartengono.

Quelle poi che costituiscono una proprietá distinta dai ter- reni che attraversano, saranno ragguagliate all’ullima classe dei rispettivi territori.

Art. 27. L’estimo dei laghi e degli stagni da pesca espri- merá la media della loro rendita netta, quale si può rica- vare dai prodotti di pesca ragguagliati per un periodo d’anni da stabilirsi con legge.

Art, 28. Saranno esclusi dalla stima :

1° I fiumi, i torrenti, i laghi pubblici, i liti, o relitti di mare, i porti, i seni, le spiaggie, le roccie e le ghiaie nude, e gli altri terreni per natura propria affatto sterili ;

2° Le strade reati, provinciali e comunali, i ponti non sog- getti a pedaggio e le piazze che servono loro di continuazione, i cimiteri ed altri terreni destipati ad uso pubblico, e sot- tratti alla produzione per titolo di pubblica utilitá.

VI.

Disposizioni comuni alle stime dei terreni e dei fabbricati.

Art. 29. Tanto i terreni, quanto i fabbricati si valuteranno secondo ie basi sovra stabilite, senza riguardo ai rapporti ed obblighi dei possessori verso terze persone, siano dessi me- ramente personali o reali.

Nessuna detrazione avrá luogo per decime, canoni, livelli, fitti d’acque, debiti e pesi ipotecari o censuari.

VII, Procedimenti e reclami.

Art. 50. Le operazioni relative al nuovo catasto saranno affidate ad una apposita direzione generale, e nel limite delle somme assegnate nei bilanci annuali, eseguite ad economia

col mezzo di agenti censuari tecnici, ed estimatori nominali dal Governo ed in concorso dei periti o delegati dei comuni, Il Governo potrá far eseguire a cottimo quei lavori che

possono assoggettarsi ad una immediata sorveglianza e veri=-. ..

ficazione,

I possessori saranno chiamati ad intervenire alle opera- zioni che risguardano il loro speciale interesse.

Art. 31, Il risultato delle operazioni degli agenti censuari concernenti la formazione delle tariffe d’estimo sará sotto» posto all’esame dei Consigli comunali, e poscia di Commis- sioni distrettuali e provinciali, da costituirsi con una legge, per le loro osservazioni.

Art. 32. La direzione fisserá in via provvisoria le tariffe d’estimo e le comunicherá ai comuni pei loro reclami.

Art. 53. I reclami dei comuni saranno risolti dalla dire- zione in via economica, previi gli incumbenti da determi- narsi con regolamento.

Art, 34. Contro le decisioni della direzione del censo sará aperto ai comuni il reclamo avanti un Consiglio superiore, come sará determinato per legge.

Art. 35. Il risultato della misura e dell’applicazione della tariffa d’estimo a ciascun appezzamento sará recato a notizia dei possessori pei loro reclami.

Art. 36. I reclami dei possessori saranno risolli in via de- finitiva dalla direzione del censo, previo il parere di un pe- rito da nominarsi d’accordo tra le parti. Nel caso di dissenso si sceglieranno due periti, uno per parte, i quali eleggeranno un terzo perito per procedere alla perizia sulla quale la di- rezione del censo deciderá definitivamente.

VIII. Attuazione.

‘ Art. 37. Una legge speciale regolerá l’epoca, il modo e gli effetti dell’attuazione del nuovo ceusv, nonchè la perequa- zione generale del medesimo fra le varie provincie.

Art. 58. Nel primo mese d’ogni Sessione il Governo sotto- metterá all’esame del Parlamento un rendiconto del progresso delle operazioni catastali.

IX. Conservazione.

Art. 39. Saranno tenuti in evidenza rispettivamente sui registri censuari e su mappe suppletive in via descrittiva e figurativa le mutazioni dei possessori ed i cambiamenti che avverranno nei beni censiti e nei censibili.

Art. 40. Le mutazioni dei pessessori saranno operale al- l’appoggio dei regolari documenti, Intorno ai cambiamenti che avverranno nei beni ed alie relative mutazioni d’estima sará provveduto con legge speciale.

x. Spese.

Art. 44. Le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto saranno sopportate dall’erario dello Stato in quanto concerne l’azione del Governo.

Saranno a carico dei comuni le spese che risguardano piú specialmente la loro azione ed il loro interesse e quelle dei locali ad uso d’aflicio degli alioggi degli agenti dei Governo durante le operazioni di campagna.

Disposizione transitoria.

Art. 42. Nel corso della prossima Sessione il Governo pre- senterá al Parlamento un progetto di legge inteso a collet-