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all’articolo 13 della presente legge) e la ricognizione dei loro possessori e delle rispettive loro qualitá e destinazioni;

2° La determinazione della rendita netta dei medesimi per servire di base allo stanziamento ed all’applicazione dell’im- posta prediale. i

Il.

Accertamento dei beni stabili.

Art. 3. L’accertamento dei beni stabili si eseguirá me- diante la misura parcellare di ciascuno di essi, e mediante l’intestazione dei loro possessori e l’indicazione della loro qualitá o destinazione,

Art. 4. La misura sará eseguita a norma dei principii della scienza, applicati secondo i piú opportuni metodi dell’arte.

Le reti trigonometriche occorrenti pel rilevamento parcel- lario saranno appoggiate ad una base, mediante la misura di- reîta e colla tolleranza di 0,23 per ogni 1000 metri. Esse verranno poi collegate coi punti trigonometrici che si trovas- sero giá fissati dal corpo di stato maggiore generale, colla tolleranza di 1 per ogni 1000.

L’orientamento di tali reti sará desunto dai dati risultanti dalle operazioni del detto regio corpo.

In mancanza di tali dati si provvederá, mediante osserva- zioni direite, colla tolleranza di 3 minuti sessagesimali.

Le quote gumeriche rilevate sul terreno saranno conser- vate in appositi registri catastali.

I punti trigonometrici comunali saranno conservati sul terreno,

Saranno raccolti sul terreno i dati occorrenti per determi- nare la livellazione trigonometrica delle reti comunali.

Art. 5. Ogni comune sará misurato separatamente, e rap- presentato con tutti i suoi particolari in apposita mappa.

Art. 6. Alla misura parcellare si fará precedere la delimi- tazione dei confini territoriali in confronto ed in contraddit- torio dei comuni limitrofi.

Le contestazioni che insorgessero sui confini territoriali non sospenderanno il corso dell’operazione censuaria ; le 0- perazioni del catasto non pregiudicano i diritti territoriali dei comuni. 3

Le parti dei comuni che confinano cogli Stati esteri sa- ranno, occorrendo, delimitate colle norme vigenti per siffatti confini.

Art. 7. Le porzioni di terreno inchiuse da ogni parte in un comune ed amministrate da un altro saranno di diritto riu- nite al comune nel cui territorio si trovano,

Art. 8. Dietro la misura parcellare si esprimeranno ri- spettivamente sulla mappa e sui libri censuari fa situazione, la configurazione, la qualitá e la superficie di ciascun fabbri- cato e di ciascun appezzamento di terra,

Art. 9. Si riterrá come appezzamento di terra quella de- terminata porzione di essa che è situata nello stesso comune, che appartiene allo stesso possessore alla medesima classe e ha una medesima qualitá di coltura.

Sará considerato come appezzamento di fabbricato quella determinata parte di esso la quale, essendo posta nello stesso comune ed appartenendo allo stesso possessore, ha una me- desima destinazione.

Art. 10. Ciaseon appezzamento di terra o di fabbricato sará intestato nei libri censuari a chi ne ha la proprietá od il possesso e godimento a nome proprio.

L’intestazione censuaria pon pregiudica il titolo prevalente di proprietá. l

Art. 41. Le norme ulteriori per la misura e per la forma-

zione delle mappe e dei relativi libri censuari, nonchè per l’intestazione dei possessori, saranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

IH. Delle stime.

Art. 12. La rendita netta sará determinata mediante la stima censuaria dei fabbricati e dei beni rurali.

IV. Stima dei fabbricati,

Art, 45. Si riterrá come fabbricato qualunque costruzione fissa al terreno od immediatamente, o nei modi contemplati nell’articolo 400 del Codice civile, oltre i molini, i bagni ed ogni altra fabbrica natante, ancorchè non trovisi sulla riva un edifizio espressamente destinato pel loro servizio.

Art. 14. L’estimo dei fabbricati esprimerá la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai filti comuni rag- guagliati per un periodo d’anni da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro destinazione, consistenza, condizione e si- tuazione economica e fatta deduzione d’una quota rappresen- taate le spese di manutenzione e riparazione, i fitti perduti, l’ordinario deperimento ed i danni contingibili per infortuni, come sará stabilito da apposita legge.

Art. 15. Si stimeranno i fabbricati delle cittá e dei borghi e dei villaggi considerevoli, dividendoli in categorie ed in Classi : le prime desunte dalla situazione piú o meno favore- vole di quelli, le seconde dalla speciale loro destinazione € condizione intrinseca.

La tariffa di rendita assegnata all’unitá superficiale di cia- scuna categoria e classe dei fabbricati verrá applicata a cia- scun fabbricato ed a ciascuna parte di esso, in ragione della superficie di ciascun piano.

Art. 16. 1 fabbricati dei villaggi di minor importanza, quelli isolati o raccolti in piccol numero, gli opifizi non che i ponti e le strade soggetti a pedaggio saranno stimati indi- vidualmente,

Art. 17. Saranno considerati come opifizi i fabbricati spe- cialmente destinati all’industria, e muniti di meccanismi o di apparecchi fissi,

Art. 18. Nella stima degli opifizi si terrá conto della forza motrice inerente ai medesimi, e dei meccanismi ed apparec- clii fissi, come sará stabilito in regolamento.

Art, 19. Saranno valutati per la semplice area i fabbricati rurali esclusivamente destinati all’abitazione dei coloni dei rispettivi terreni, al ricovero dei bestiami ed alla custodia e prima manipolazione dei relativi prodotti.

Art. 20. Saranno esclusi dalla stima i fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico ed a quello delle al- tre religioni tollerate, i cimiteri e le loro dipendenze, non che i fabbricati costituenti i forti e le fortezze dello Stato.

Art. V. Stima dei lerfeni.

Art. 21. L’estimo dei terreni esprimerá la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai prodotti normali di ordinaria coltivazione ragguagliati per un periodo di tempo da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro qualitá di col- tura, alla loro intrinseca attitudine ed alla loro situazione fisica ed economica, e fatta deduzione delle spese di coltiva- zione, di raccolta e di conservazione dei prodotti e dell’am- montare dei danni contingibili per infortuni,