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sentano differenze eccedenti i 40 centimetri sopra 1600 metri, essendo anzi in media taie differenza ridotta dai i5 ai 20 centimetri.

Lo stesso dicasi pei lati dei triangoli di 2° ordine indicati nel quadro n° 5.

Dai quali risultati finali si può conchiudere che questa operazione presenta i risuitati piú favorevoli che in linea censuaria si possano desiderare.

Il soltoscritto aveva giá da alcuni giorni disposto futto l’occorrente per inslituire anche un esperimento riguardo alla determinazione della meridiana, ed a tale uopo avera scello l’osservatorio nuovo segnato sul piano trigonome- trico co) n° li4; ma lo stato atmosferico nen ha mai per- messo di fare le occorrenti osservazioni; eppertanto, ali’og- getto di non ritardare la comanicazione alla Camera dei ri- sultati ottenuti nella detta rete, il sottoscritto si riserva di trasmettere poi a parte tali risultati appena gli sará possi- bile di poterli ottenere.

Il direttore capo dell’ufficio A. RABBINI. ©

(Gli allegati A, B, C, D, E, F, citatá în questa relazione vennero depositati presso la Segrelcria della Camera.)

Relazione del presidente del Consiglio minisiro delle finanze (Cavour), 8 gennaio 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 4 stesso mese.

Siewoni! — Ho l’onore di presentare aí Senato il progetto di legge riguardante la formazione del catasto giá approvato dalla Camera elettiva.

Il bisogno da ognuno sentito di dar mano alla formazione del catasto stabile consigliò il Governo fin dal 1845 d’insti- tuire una Commissione coll’incarico di preparare un regola- mento preliminare alto a promuovere l’attivazione di una si vasta ed importante impresa.

Per motivi che ora è inutile indicare, i lavori di quella Commissione non si poterono continuare, e non si ripresero sino al 1850, tempo in cui con regio decreto del nove aprile fu instituita una nuova Commissione con incarico di prose guire i lavori giá avviati dalla prima, e di proporre i mezzi coi quali si potesse opportunamente far concorrere in via provvisoria al tributo prediale le nroprietá che ne vanno in- debitamente esenti, e migliorare in qualsivoglia altro modo interinale il sistema del tributo summenzionato,

Dopo matura disamina di entrambi gli oggetti sovrindi- cati, il Ministero entrò nel divisamento di presentare alla Camera elettiva il 9 aprile 1852, oltre ad un progetto di legge che riguardava l’aumento di 28 centesimi per lira sugli attuali contingenti comunali, dus altri progetti, l’uno rela. tivo alla stima provvisoria dei terreni, D’altro che riguardava la formazione del catasto stabile.

Nominatasi una Commissione di A membri eletti dalla Ca- mera stessa, conchiuse per il rigetto di quella stima provvi- soria, e per la pronta attivazione del catasto stabile, sppro- vandone per intero il relativo progetto sul quale, il 14 no- vembre 1833, venne presentata alla Camera suddetta l’op- portuna relazione.

Questa legge non potè per allora essere discussa stante lo avvenuto sciaglimanto della Camera, epperciò duvelte essere

detta Camera, locché avvenne il

2 gennaio 1854

Ripresa nuovamente la dia leggo, ia Commissione lo adatt che alcuni membri diessa dissentivano sul solo oggetto che riguarda il modo di procedere nella formazione delie 1etí tri-

cussione di quei progetto di ava quasi per intiero, salvo

gonametriche comunali cecorrenti per il rilevamenio parcel- lare, oggetto questo che, come risulta dalla relazione fattane dal signor conte di Revel, il 28 scorso novembre, fu anche approvafo ad una cc 6 He maggioranza

Aperiasi nella Camera elettiva la Srna generale s quel progetto di legge, sorsero alcuni deputati a socia di nuovo Videa d’una stima provvisoria dei terreni.

A falunoo dopo lunghe discussioni seguite in quella Ca. mera, e dono avere consiierafo guell’aggello solto tolti i ri. spetti, il Ministero acceltava la proposia di una disposizione {ransitoria colla quale assoggettare all’imposta fondiaria i terreni non allibrati, giusta attuale sistema dei contingenti comtinali.

Questa disposizione confenuta nell’articolo 42 dell’unita progetto di legge, riflettendo esclusivamente Vintaresse dei comuni, senza per nulla alterare organismo dei calasio stn- bile, nè incagliarne le operazioni, crede ii Minisiero sará pure adoitata dal Senato, in quanto che non può 1 meno di essere +. agli attuali contribuenti.

Ciò premesso intorno a questa disposizione siccome ensa estranea ai sul catasto stabile, ci facciamo

i ai pra di le ad cinor

SIE

e della stima del

benifondi, Qiianto poi all’altuazione ed afin consarvazione provveduto con feggi speciali.

di 0550 sará

Ordinatasi coll’articolo 1 la catastazione generale ed uni. forme deile provincie di terraferma, bisognava innanzitutto

stabilire Pogguito di quella, il quela n consiste nell’accerta- mento dei beni siabili e nella determinazione i. ren. difa nella dei medesimi, locchè viene stabi lito col succes- sivo articolo 2.

È note che l’acccriamento dei benifundi si eseguisce colla misura parcellare, eche per consceguirlo intieramente occorre di riconoscere e stabilire:

4° Chi sia il possessore di tali beni;

2° Quale ne sia la situazione;

3° Quale la figura e quale la superficie;

4° Quale sia la qualitá di coltura di ciascua appezzamento di terra, e quale la destinazione di ciascun fabbricato.

Come operazioni preparatorie dell’accertamento dei beni- fondi è consentito da ognuno doversi procedere primiera- mente alla determinazione dei confini territoriali, i qualirac- chiudono tutti gli appezzameoti del comune, in secondo luogo stabilire con operazioni irigonometriche il collegamento degli appezzamenti che costilaiscono il terriforio comunale e le prime basi del rilevamento parcellare,

Negli articoli 3 all’Li incluso sono stabilite le norme per pracedere sia alle indicate operazioni preliminari, sia a tutte le altre che occorrono per conseguire compiutamente l’accer- tamento catastale suddetto,

Nan fu in tutta questa parte recata dalla Camera elettiva in modificazione, fuorchè quella che riguarda l’articolo

4. la quale nen fu dal ifnistero dissentita, perciocchò, servactto illeso il sistema sicsso del progetto, non

cone fa che moeylio esplicarlo è determinarlo

Dopo d’avere stabilite fe norme poll’aecertamento dei boni.

fondi, doverasi provvedere per la deferminzzione della