Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/538

buon andamento del servizio col mezzo di appositi consultori addetti alla direzione; potersi, del resto, con speciali reso- conti annuali raggiugnere lo scopo che si ha in mira, di sor- vegliare, cioè, e controllare l’amministrazione del censo.

In ordine all’altra questione, di eseguire ad economia o di dare a cottimo la misura degli appezzamenti e quelle altre operazioni che ne fossero suscettive, si insisteva da taluno per il sistema a cottimo, come quello che è assai meno spen- dioso e non arreca con sè il grave incunveniente di onerare lo Stato di una massa di impiegati cui tocca poi di provve- dere altrimenti quando le operazioni del catasto 0 tocchino al loro.termine o siano ultimate; essersi cosí praticato e con buon successo specialmente nel Belgio e nel cantone di Gine- vra ; tali operazioni potersi controllare da agenti del Go- verno, ma il migliore controllo dell’esattezza della misura degli appezzamenti stare nella inferessala vigilanza dei pro- prietari medesimi.

Dal commissario del Governo respingevasi tale proposta comecchè di natura a compromettere l’esattezza di sí deli- cate operazioni, Contestavansi che, a paritá di esattezza di lavoro, il sistema del cottimo fosse meno costoso che non quello ad economia ; potersi anche in quest’ultimo ot- tenere lo scopo delia speditezza e dell’incentivo al lavoro, ripartendo la retribuzione agli agenti con un tanto al giorno ed un tanto per numero di appezzamenti rilevati. Una parte degli operatori, ossia degli aiuti ai medesimi, non dovere es- sere annoverata fra gli impiegati del Governo, ma richie- dersi soltanto che siano da esso nominati per guarentire la buona scelta e cosí la loro attitudine.

Non esservi ciò stante a temere che ad operazione ultimata il Governo trovisi col peso di un numeroso personale, mas- sime che gran parte del medesimo dovrá essere applicato alla conservazione del catasto stesso.

L’esempio del Belgio e del cantone di Ginevra non calzare all’uopo,

Nel primo essersi la misura separata dalla stima e per que- sta essersi unicamente tolto per base il prezzo delle affit- tanze verificate dagli agenti delle contribuzioni dirette; nel secondo non essersi fatto stime, ma unicamente accertato la ‘misura degli appezzamenti appartenenti a proprietari diversi, ommessa ogni indicazione del genere di coltura e di qualifi- cazione,

Nel sistema invece che si propone colla legge in discus- sione, l’operazione del rilevamento degli appezzamenti non dovere in sul principio essere disgiunta da quella della stima, mentre gli operatori debbono raccogliere i primi dati di stima che occorrono alla formazione delle tariffe.

L’operazione del rilevamento essere la base d’un buon ca- fasto ; richiedersi perciò somma esattezza; il controllo del Governo ad operazioni compinte non essere abbastanza effi- cace perché fallace alla prova, e quello dei privati per lo piú insufficiente, perchè non muovono reclami, o per ignavia 0 per ignoranza o per difetto di mezzi; essere pertanto dovere del Governo di dare la preferenza a quel sistema che mag- giormente guarentisca il loro interesse; non contestarsi del resto che possano darsi a cottimo alcune operazioni, ma quelle soltanto che possono agevolmente verificarsi e con- trollarsi.

Associandosi a queste considerazioni la Commissione adottò per l’arlicolo 30 una redazione che senza escludere recisa- mente ii principio del cottimo, non lo ammette che in quei casi nei quali il lavoro può essere assoggettato ad un’imme- diata sorveglianza e verificazione.

Entrò tanto piú volentieri in questa sentenza, in quanto

che le parve piú prudente di non incoare una operazione di tanta importanza con un sistema che, quanto meno, è piú soggelto ad errori, e che dove in progresso l’esperienza di- mostrasse essere anche questo attendibile, ed il Governo non proponesse di adoitarlo, il Parlamento avrebbe opportunitá di promuoverio mercé il resoconto annuale che coll’aggiunta fatta all’ articolo 38 si propone di prescrivere vengagli fatto.

Intaoto però all’oggetto di prevenire lo sconcio che dal Governo si assumano impegni oltre quanto possa essere nella mente del Parlamento di autorizzare, si inserí in quell’arti- colo un paragrafo che limita la spesa agli assegnamenti al- l’uopo fatti.

All’articolo 34 si rimandava ad un regolamento la costitu- zione delle Commissioni distrettuali e provinciali, all’esame delle quali le tariffe delle stime debbono essere sottoposte. La Commissione, ritenendo che la composizione di queste Commissioni sia atto legislativo e non regolamentare, iatro- dusse un conforme emendamento.

Una discassione suscitò | articolo 36. Si osservava che mentre dalle decisioni in via economica delle direzioni del censo dei reclami dei comuni si dava appello ad un Consiglio superiore da instituirsi per legge, si attribuiva per contro con detto articolo alla stessa direzione la risoluzione in via definitiva dei reclami dei possessori, previo il parere di tre periti da nominarsi dal presidente della Commissione pro- vinciale di cui all’articolo 31, e pareva quindi che questa diversitá di trattamento e di grado di giurisdizione fosse in- conseguente.

Prevalsero però le considerazioni che giá avevano mosso la precedente Commissione ad adettario, ed alle quali, a scanso di ripetizione ci riferiamo ; solo si convenne nella sen- tenza che il richiedere in tutti i casi in cui avvenga di risol- vere quistioni di tale fatta, il concorso simultaneo di tre pe- riti nominati dal presidente della Commissione provinciale fosse tale processura che, anzichè agevolare la definizione dell: questioni, la intralciasse e la perpeluasse, mentre, l’at- tribuire al presidente dell’anzidetta Commissiune la elezione di quei tre periti, non presentasse per avventura sufficiente garanzia ed appagamento alle parti interessate, e d’altra parte fosse loro occasione di grave spesa, per la retribuzione tripla a corrispondersi, e di spreco di tempo, per la diffi- coltá di avere il simultaneo loro concorso ; il perchè si pro- pose che un solo perito eletto da periti parziari avesse a pro- cedere a quella preventiva perizia.

Scopo finale di un catasto essendo la perequazione gene- rale del censo in modo che ogni rendita netta de’ beni stabili sia proporzionalmente gravata di eguale imposta, la Com- missione senza pregiudicare per ora la questione della par- ziale perequazione in un comune o fra piú comuni, credette conveniente fin d’ora di riservare ad una legge la. perequa- zione generale del nuovo censo fra le provincie, ed ammise in tale senso un’aggiunta all’articolo 37.

All’oggetto poi che la vigilanza che il Parlamento è chia» mato ad esercitare sovra gli atti del Governo e su tulto ciò e quanto interessa i cittadini potesse essere maggiormente at- tuabile e proficua in un’operazione di lunga durata e di molto dispendio, la Commissione analogamente a quanto abbiamo di sopra accennato propone l’aggiunta di un nuovo articolo, per cui si prescrive un resoconto annuale del progresso di tale operazione. °

All’articolo 38 del progetto del Governo, 39 della Com- missione, si introdusse una variante intesa a togliere il dub- bio che le mappe originali potessero mai essere toccate per