Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/537

6

intanto aspettarne il risultato, come quello che fosse secon- dario allo scopo di una catastazione. i

Si aggiunsero poi, a proposta di uno dei membri lecnici della Commissione, i tre successivi alinea di detto articolo, intesi i due primi a conservare per iscritto e sul terreno i mezzi di ricostrurre le mappe in caso di distrazione di esse, nonché di controllarle, e diretto il terzo a procurare un ele- mento idrografico di molta importanza scientifica e pratica.

Come l’abbiamo avvertito sin da principio, noi non ci ri- promettevamo di potere rendere un conto soddisfacente di una discussione che fu lunga, intricata ed animata, e riman- diamo per chiarirla ai documenti che giá furono distribuiti 0 vanno alla presente unili.

Accennata cosí la quistione che maggiormente occupò la Commissione, riprenderemo l’esame dei singoli articoli del progetto.

Si variò la locuzione del primo di essi, parendo che quella usata nel progetto del Ministero riescisse troppo vaga e nen consona all’intendimento di dare pronta opera alla forma- zione del catasto.

All’occasione dell’articolo 6 sorse la questione di vedere se

non si avesse a cogliere l’opportunitá della formazione del catasto per correggere la circoscrizione territoriale dei co- muni e dare loro una maggiore estensione e regolaritá di con- fini; ma quest’idea fa respinta sulla considerazione di non intralciare la giá abbastanza intricata questione del catasto con quella spinosissima della circoscrizione, alla quale, non solo l’altra non fa ostacolo, ma può preparare la via ad at- tuarla. _ I successivi articoli, sino ai 27 incluso, furono bensi adot- fati senza modificazione, ma non senza essere stati ben pon- derati, onde farsi capaci delle ragioni che li avevano dettati, le quali, se non ci facciamo qui ad esporre partitamente, si è perchè trovansi luminosamente svolte nella relazione mini- steriale e giá farono avvertite nella relazione della prece- dente Commissione.

AI n° 2 deli’articolo 29 non si vollero esclusi dalla stima i ponti soggetti a pedaggio, comechè essendo essi produttivi di una rendita, rientrino nel novero dei fabbricati censibili di cui all’articolo 43.

Egli era da aspettarsi che. la grave quistione che solleva il principio corsacrato nell’articolo 29 e ia di cui applicazione colpisce piú direttamente le provincie, ove l’irrigazione co- stituisce il principale mezzo di produzione, fosse nuovamente agitata nel seno della Commissione da quei membri che non avevano fatto parte della precedente, ove era stata ventilata e risolta.

Si.voleva da altro dei medesimi che, per uniformitá di principio e di giustizia distributiva, i canali irrigatorii, come- chè costituenti una vera proprietá stabile e producenti ‘una rendita di facile accertamento, venissero censiti in ragione «di essa ossia dei canoni d’acqua che i proprietari percepi- ‘Scono dagli utenti, e non giá colpiti gli utenti medesimi, come succede quando si stimi la rendita di un fondo senza detra- zione del fitto che si corrisponde per l’acqua che lo feconda. Si osserva che riuscire non doveva malagevole di fare un ca- tasto idrografico per cui tutte queste proprietá fossero a parte censite ; si proponeva che in tale caso l’estimo dei terreni ir- rigui non fosse basato sulla rendita desunta dal prodotto, si direbbe, artificiale del fondo, ma si dovesse dedurre dalla entitá della sua produzione naturale, indipendentemente dalla irrigazione, tenendo altresí conto di questa per seomparlirne il censo tra il proprietario del fondo e quello dell’acqua.

A questa proposta contrapponevasi dal commissario regio,

nòn la difficoltá di fare un catasto idrografico dei canali prin- cipali di irrigazione, ma l’impossibilitá di comprendervi e valutare i canali seccndari che subiscono delle frequenti mu- tazioni, e massimamente quelli raccogliticci de’ scoli d’acqua che pure fecondano tanta parte di terreni; si soggiungeva poi che, scostandosi dal principio di stimare i terreni sulla base del reddito apparente, si cadrebbe nell’ipotetico e quindi nell’arbitrario, e si sconvolgerebbe tutto il sistema del ca- tasto.

Si riproducevano al proposito le considerazioni svolte su tale argomento nella relazione della precedente Commissione e si aggiugneva che l’apprezzazione della rendita di un fondo, secondochè sia 0 no irrigato, era soggetta a grande incer- tezza, il maggiore o minore prodotto di un terreno, cui si ap- plichi l’irrigazione, dipendendo da un’infinitá di condizioni intrinseche del terreno medesimo e dell’acqua stessa.

Si osservava da ultimo che, non potendosi intervenire nelle contrattazioni private per regolare il prezzo dell’acqua, dove si volesse far ricadere sul proprietario di essa il censo di cui si esonererebbero i terreni per la maggior produzione che traggono dal benefizio dell’irrigazione, si mancherebbe per avventura lo scopo, poichè si farebbe riacarire proporzional- mente il prezzo dell’acqua medesima.

In vista delle premesse considerazioni, il proponente limi- tavasi a chiedere che si provvedesse perchè agli utenti delle acque fosse lecito di affrancarsi da un canone: che; nel modo in cui generalmente viene esatto, paralizza lo sviluppo del- l’agricoltura e riesce oltremodo oneroso. E la vostra Com- missione, mentre crede che non sia questa la sede opportuna di un provvedimento di tale natura, ravvisando però la pro- posta meritevole di essere studiata, ne esprime il voto.

Il disposto dell’articolo 30 diè origine a due gravi qui- stieni: l’ana cioè di vedere se le operazioni relative al nuovo catasto dovessero essere affidate unicamente ad una dire- zione generale sotto la dipendenza del Ministero delle finanze, ovvero se dovessero inoltre essere sopravvegliate da uno speciale Consiglio o Commissione di uomini tecnici; l’altra poi, se le operazioni medesime si dovessero eseguire, come si propone nel progetto, da agenti nominati dal Governo ov- vero a cottimo.

Si osservava, a sostegno della proposta di un Consiglio di sorveglianza, che nel corsodi questa lunga operazione. occor- reranno spesso gravi quistioni tecniche, di cui non conver- rebbe abbandonare la soluzione al solo criterio della dire- zione, e che a conservare l’unitá di sistema e dei precedenti, meglio provvede un corpo collettivo che non un funzionario che può essere piú frequentemente surrogato da altro che rechi principii e vedute diverse,

Si contrapponeva che la direzione quale è costituita, e quale piú compiutamente essere lo debbe quando si attueranno le operazioni, non consta di un:solo direttore e d’impiègafi su- balterni, ma è sussidiata ‘da’ consultori sí tecnici clié legali, od economici; che, prestabilite le basi con leggi, regola- menti ed istruzioni bene appropriati, il dirigerne l’anda- mento rientra nelle attribuzioni del potere esecutivo, la di cui responsabilitá sarebbe esclusa dove ad un Consiglio su- periore riservata fosse la sorveglianza delle operazioni.

Questo Consiglio, se rispondere debbe al concetto dei pro- ponenti, dovere essere composto di tutte le sommitá della scienza in tale parte; essere cotesti dotti quasi generalmente giá titolari di cattedre, di uffici o di altri Consigli che assor- bono il loro tempo; non petersi perciò ripromettere che dare possano bastante e cotidiana opera al disimpegno di bisogne che richiedono speditezza; meglio pertanto provvedersi al