Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/505

2° Qualificazione in genere.

3° Primi abbozzi di classificazione dei terreni e dei fabbri- cati divisi in categorie e classi, ove occorra.

4° Relazione di classificazione.

3° Prime proposte di tariffe d’estimo.

(Confronti da comune a comune e primi elementi di pere- quazione distrettuale. )

6° Revisione prima delle tariffe col mezzo dell’ispettore provinciale.

7° Revisione ed elaborazione delle tariffe presso l’ufficio centrale.

©

8° Revisione dai Comuni, dalle Commissioni distrettuali, e dalle Commissioni provinciali.

9° Ultima, revisione delle tariffe dopo le osservazioni dei comuni, delle Commissioni distrettuali e provinciali da farsi dall’ufficio centrale.

10. Stabilimento delle tariffe.

14. Reclami contro le tariffe,

a) Pubblicazione delle tariffe ;

1) Introduzione dei reclami sulle tariffe;

c) Risoluzione dei reclami su di esse. Pareri peritali, vi- site locali, Elaborazione presso l’ufficio centrale ;

d) Decisione dei reclami,

Stima parziale.

12, Classamento mediante le occorrenti visite ed operazioni locali.

13, Applicazione sul sommarione delle classi a ciascun ap- pezzamento,

4h. Applicazione del prezzo sulla tariffa a ciascun appezza- mento in relazione alla rispettiva qualitá e classe.

15. Calcoli per determinare l’estimo e reddito netto di ciascun appezzamento.

16. Applicazione dei dati sovraccennati sul primo abbozzo di matrice o catasto. Sommario e bilancio relativi.

Reclami dei possessori. 17. Compilazione dei bollettini.

18, Spedizione dei bollettini.

49. Introduzione dei reclami dei possessori.

20. Visite locali per la risoluzione dei reclami.

24. Risoluzione dei reclami sui seguenti oggetti:

4° Intestazione;

2° Figura e superficie;

5° Classamento e qualitá di coltura ;

4° Applicazione del prezzo di tariffa e calcoli relativi.

2° — La qualificazione si eseguisce dal geometra col con- corso del perito e della delegazione comunale, dietrole risul- tanze dell’indice numerico.

3°, 4°, 5° — Le delicate operazioni, di cui ai numeri con- tronotati, sono dirette ed eseguite dal geometra distrettuale col concorso dei periti e delle delegazioni comunali, ed in alcuni casi coll’intervento anche dei periti locali scelti dal Governo.

L’ispettore per sua parte raccoglie dati, e prepara materiale per controllare e perequare le dette prime operazioni di stima e di tariffa di estimo.

6° e 7° — Prima di sottoporre le tariffe all’esame dei Con= sigli e delegazioni comunali, delle Commissioni distrettuali e provinciali, devono essere rivedute e perequate, primiera- mente dall’ispettore, poscia dall’ufficio centrale.

8° — In questo numero sono indicati i vari corpi dai quali devono essere esaminate le tariffe dopo la prima elaborazione fatta dall’ufficio centrale.

9° e 10. — Dopo sentite le osservazioni dei comuni e delle Commissioni sovra indicate, l’ufficio centrale procede ad un esame di esse, prima di proporre lo stabilimento delle tariffe di cui al numero 10,

41. — In queste operazioni deve concorrere l’opera, ora dei geometri, ora degli ispettori, coll’intervento alcune volte di periti comunali ed anche locali, e ciò prima di sottoporre il reclamo alla decisione del magistrato che ne sará incari- cato e di cui è cenno all’articolo 34 del progetto di legge.

Devesi osservare che questa è l’operazione piú importante e piú delicata del catasto, ed anzi essere precisamente da essa che dipende la buona o la mala riuscita del medesimo.

42. — La delicata operazione del classamento deve essere eseguita dal geometra distrettuale col concorso dei periti co- munali, ed accuratamente invigilata dall’ispettore,

15, 14, 15, 16. — Le altre operazioni, di cui ai numeri contronotati, possono essere eseguite da provetti aiutanti e da calcolatori particolari, principalmente per i calcoli di cui al numero 15,

17. — La compilazione dei bollettini, non essendo che una copia della minuta del catasto, può essere eseguita da scrivani sorvegliati dal geometra o da provetti aiutanti.

48. — La spedizione dei bollettini si fa dai servienti co- munali.

49, 20, 24, — Per le operazioni concernenti la risoluzione dei reclami dei possessori, di cui ai numeri contronotati, ri- chiedesi l’opera del geometra distrettuale col concorso di qualche aiutante.

Esse si eseguiscono in contraddittorio dei reclamanti,

Nei casi gravi, circa le quistioni di classamento, può oc- correre l’opera e l’intervento dell’ispettore, oltreai periti che saranno nominati a mente dell’articolo 36 del progetto di legge che si sta discutendo.