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Camere di commercio o dei municipi sull’esercizio della me- diazione, ne derivano naturalmente le disposizioni degli ar- ticoli 8 e 10, E l’interesse che tutti i commercianti hanno di conoscere quali sono i mediatori e quali hanno perduta sif- fatta qualitá, spiega a sufficienza l’articolo 11.

La facoltá conceduta neli’articolo 9 di esercitare piú specie di mediazione trovasi accennat: nell’articolo 83 del Codice di commercio. Ma, sostituendosi ora alla nomina regia il solo adempimento di certe condizioni per divenire mediatore, era necessario il dichiarare che, chi aspira a diversi generi di mediazione, deve adempierle distintamente per ciascuno di siffatti generi. I

L’indole stessa dell’ufficio di agente di cambio e di sensale, non che lo scopo che proponesi la legge col prescrivere al commercio di giovarsene, contengono in germe i motivi dei diversi afticoli compresi sotto il capo terzo del progetto.

Diffatti, il paragrafo terzo dell’articolo 12, innestandosi al- l’articolo 87 del Codice di commercio, offre, mercè l’uso del libretto, maggior sicurezza dí precisione e di veracitá nelle note che i mediatori rimettono alle parti interessate ; sicchè, ripassando in netto sui loro registri quelle note medesime segnate di primo getto, e, direi quasi, sotto la dettatura dei fatti, ben può tenersi come autentica una seconda loro copia convalidata dalle firme delle parti. Il paragrafo 4 poi, preve- dendo che chi dá incarico ad un mediatore di comperare, vendere, noleggiare, ecc. ecc. può avere interesse, e per fermo ha il diritto di non entrare in alcuno di simili contratti con un tale o fal altro iadividuo, ha aggiunto agli altri obbli- ghi Uel mediatore quello di manifestare il nome d’una delle parti all’altra che desideri conoscerlo, anche prima che la negoziazione sia conchiusa, salvo il caso in cui la consegna istantanea della cosa e del prezzo renda inutile affatto simile manifestazione.

Abbiame giá, sopra accennato che l’opera dei mediatori è anche utile ad accertare il corso dei prezzi; per adempiere a questo intento il paragrafo 4 dell’articolo in esame prescrive loro di dichiarare le negoziazioni seguite. La quale dichiara- zione sará quotidiana per gli agenti di cambio che versano in faccende le quali piú o meno hanno luogo ogni giorno; ma pei sensali sará settimanale o piú frequente, giusta i regola- menti che verranno stabiliti, secondo le specie di negozi e delle merci di cui vuole accertarsi il corso. L’obbligo delle dichiarazioni poi si è ristretto alle sole negoziazioni il cui va- lore abbia una certa importanza, in ragione però delle merci e dei luoghi; perciocchè le piccole vendite 0 compre a prezzi molto piú alti o molto piú bassi dei correnti, sogliono soventi volte essere causa di errori nello stabilire i prezzi medii, e talvolta sono effetto di malizia.

I diritti segnati nell’articolo 13 sono la conseguenza neces- saria dell’obbligo imposto ai terzi di servirsi dei mediatori autorizzati. i

Una societá fra costoro potrebbe facilmente privare il commercio del benefizio della Iero concorrenza, e convertire la mediazione in odioso monopolio, e però il paragrafo 1 la proibisce.

Le prove d’idoneitá e di moralitá sono personali, e chi ado- pera un mediatore intende servirsi dell’uomo esperto e morale che le ha date. Egli quindi non deve poter sostituire all’opera sua quella d’un suo commesso (paragrafo 2 del detto articolo).

L’esibizione dei libri, in caso di non fatta dichiarazione, può essere utile, sí per supplirla e sí perchè quel silenzio è talvolta indizio di contravvenzioni che i corpi i quali è com- messa la vigilanza sui mediatori hanno il dovere di verificare. (Paragrafo 3.)

Infice, se il commercio deve servirsi dei mediatori è indi- spensabile una tariffa che determini i loro diritti di commis- sione. Ma questi diritti, avendo a variare conformemente ai luoghi ed alla qualitá dei negozi, saranno opportunamente determinati dalle Camere di commercio o dai municipi che conoscono le attuali consuetudini, sull’avviso delle Camere sindacali, ove esistono, le quali faranno valere gl’interessi speciali dei mediatori, e sotto l’approvazione del Ministero di commercio, che potrá ovviare a qualche troppo grande di- sparitá in alcuna delle tariffe.

L’articolo 14 porta in se medesimo la sua motivazione. Una operazione illecita non può dar diritto mai a compenso di sorta, e non è permessa dalla legge l’interposizione d’un mediatore non iscritto sul ruolo 0 sospeso.

Dali’altra parte i principii che regolano nei Codici la teo- rica della prescrizione, giustificano quella prevista in esso articolo e le cause che l’impediscono.

Passando ora alle pene, di cui si fa parola nel capo quarto del progetto, è da notare come esse restringonsi alla sospen- sione, alla destituzione e ad una multa che non sale mai al di sepra di lire 3000.

Queste pene, necessaria sanzione degli obblighi imposti ai mediatori dalla legge medesima, sono proporzionate alla loro intrinseca importanza ed al danno che può derivare ai terzi dal loro inadempimento.

L’attenta lettura dei diversi articoli che compongono que- sto capo mostra facilmente se con essi è stato raggiunto, sic- come io credo, il fine festè indicato.

Dirò soltanto breve parola degli articoli 24 e 24,

Col primo di essi negasi la riabilitazione deí mediatore de- stituito per condanna o per essersi dato ad operazioni proi- bite. E, per vero, se non si ammette a concorrere all’ufficio di mediatore chi fu reo di truffa, di abuso di confidenza 0 di qualunque reato contro la fede pubblica non deve potersi rintegrare chi diè prove dirette di non aver esercitato degna- mente il suo ufficio. Nell’an caso come nell’altro si è imme- ritevole della pubblica fiducia.

Con l’articolo 24 poi si statuisce che le pene sieno pronun- ciate dai tribunali erdinari, poichè, sebbene esse sieno sotto un certo aspetto pene disciplinari, hanno però tal gravitá ri- spetto a coloro a cui si applicano, che non sarebbesi real- mente potuto commettere ad alcun corpo amministrativo la loro pronuneiazione senza elevarlo, contro il principio del nostro diritto fondamentale, a tribunale d’eccezione.

Con Varticole medesimo però imponesi alle Camere di commercio ed ai muricipi l’obbligo di dare avviso all’avvo- cato fiscale delle contravvenzioni dei mediatori, Il qual ob- biigo ratifica e convalida la facoltá loro data di sopravvi- gilarli.

Nel capitolo quinto determinasi piú distintamente l’eser- cizio di questa sorveglianza, ed alle Camere di commercio ed ai municipi aggiungesi un sindacato.

Quesio componesi di un sindaco, di un vice-sindaco e di quattro aggiunti eletti a maggioranza. Ond’è che non possono esservi sindacati dappertutto, ma bensí ove sono mediatori in numero sufficiente a motivarne l’istituzione. Si è quindi giudicato conveniente che la legge ordinasse il sindacato lá dove esiste una Borsa di commercio, e che fosse dato al Go- verno di ordinarlo negli altri luoghi dove potrá diventare necessario.

I membri del sindacato sono eletti a maggioranza ; essi perciò rappresentano il vero interesse comune degli agenti di cambio o dei sensali, il quale non è punto diverso da quello dell’intiero commercio, Il sindacato adunque, attendendo con