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1858- 54

"IL Accertamento dei beni stabili.

Art. 3. L’accertamento dei beni stabili si eseguirá me- diante la misura parcellare di ciascuno di essi e mediante l’intestazione dei loro possessori e l’indicazione della loro qualitá o destinazione.

Art. 4. La misura sará eseguita a norma dei principii della scienza, applicati secondo i piú opportuni metodi dell’arte, e tenende conto dei punti trigonometrici che si trovassero giá stabiliti dal reale corpo di stato maggiore.

Art. 5. Ogni comune sará misurato separatamente e rap- presentato con tutti i suoi particolari in apposita mappa.

Art. 6. Alla misura parcellare si fará precedere la delimi- tazione dei confini territoriali in confronto ed in contraddit- torio dei comuni limitrofi.

Le contestazioni che insorgessero sui confini territoriali, non sospenderanno il corso dell’operazione censuaria; le operazioni del catasto non pregiudicano i diritti territoriali dei comuni.

Le parti dei comuni che confinano cogli Stati esteri sa- ranno, occorrendo, delimitate colle norme vigenti per siffatti confini.

Art. 7. Le porzioni di tersene inchinse da ogni parte in un comune, ed amministrati da un altro, saranno di diritto riunite al comune nel cui territorio si trovano.

Art. 8. Dietro la misara parcellare si esprimeranno ri- spettivamente sulla mappa e sui libri censuari la situazione, la configurazione, la qualitá e la superficie di ciascun fabbri- calo e di ciascun appezzamento di terra,

Art, 9. Si riterrá come appezzamento di terra quella de- terminata porzione di essa che è situata nello stesso comune, che appartiene allo stesso possessore ed ha una medesima qualitá di coltura. *

Sará considerato come appezzamento di fabbricato quella determinata parte di esso, la quale, essendo posta nello stesso comune ed appartenendo allo stesso possessore, ha una medesima destinazione,

Art. 10. Ciascun appezzamento di terra o di fabbricato sará intestato nei libri censuari a chi ne ha la proprietá od il possesso e godimento a nome proprio.

L’intestazione censuaria non pregiudica il titolo prevalente di proprietá.

Art. 4i. Le norme ulteriori per la misura e per la for- mazione delle mappe e dei relativi libri censuari, nen che per l’intestazione dei possessori, saranno stabilite con appo- sito regolamento.

II.

Delle stime.

Art, 12. La rendita netta sará determinata mediante la stima censuaria dei fabbricati e dei beni rurali,

IV. Stima dei fabbricati.

Art. 13. Si riterrá come fabbricato qualunque costruzione fissa al terreno, o immediatamente, o nei modi contemplati nell’articolo 400 del Codice civile.

Saranno però compresi in estimo i mulini, i bagni ed ogni altra fabbrica natante, ancorchè non trovisi sulla riva un edifizio espressamente destinato pel loro servizio.

Art. 14. L’estimo dei fabbricati esprimerá la media della loro rendita netta, quale si può ricavare dai fitti comuni ragguagliati per un periodo di anni da fissarsi con legge, ax vuto riguardo alla loro destinazione, consistenza, condizione e situazione economica, e fatta deduzione di una quota rap- presentante le spese di manutenzione e riparazione, i fitti perduti, l’ordinario deperimento ed i danni contingibili per infortuni, come sará stabilito da apposita legge.

Art, 45. Si stimeranno i fabbricati delle cittá, dei berghi e dei villaggi considerevoli, dividendoli in categorie ed in classi : le prime desunte dalla situazione piú o meno favore- vole di quelli, le seconde dalla speciale loro destinazione e condiziene intrinseca.

La tariffa di rendita, assegnata all’unitá superficiale di cia- scuna categoria e classe dei fabbricati, verrá applicata a cia- scun fabbricato ed a ciascuna parte di esso in ragione della superficie di ciascun piano.

Art. 16.1 fabbricati dei villaggi di minore importanza, quelli isolati o raccolti in piccolo numero, gli opifizi ed i ponti saranno stimati individualmente.

Art. 17. Saranno considerati come opifizi i fabbricati spe- cialmente destinati all’indastria e muniti di meccanismi o di apparecchi fissi.

Art. 18, Nella stima degli opifizi si terrá conto della forza motrice inerente ai medesimi e dei meccanismi ed apparec- chi fissi, corae sará stabilito in regolamento.

Art. 19. Saranno valutati per la semplice area i fabbricati rurali, eselusivamente destinati all’abitazione dei coloni dei rispettivi terreni, al ricovero dei bestiami ed alla custodia e priwa manipolazione dei relativi prodotti.

Art. 20. Saranno esclusi dalla stima i fabbricati destinati all’esercizio pabblico del culto cattolico ed a quello delle altre religioni tollerate, i cimiteri e le loro dipendenze, non che i fabbricati costituenti i ferti e le fortezze dello Stato.

V.

Siima dei terreni.

Art. 21. L’estimo dei terreni esprimerá la media della loro rendita nelta quale si può ricavare dai prodotti normali di ordinaria coltivazione ragguagliati per un periodo di tempo da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro qualitá di coltura, alla loro intrinseca attitudine ed alia loro situazione fisica ed econumica, e fatta deduzione delle spese di coltiva» zione, di raccolta e di conservazione dei prodotti e dell’am- montare dei danni contingibili per infortuni.

Tali prodotti saranno valutati in danaro sulla base dei prezzi medi di un periodo di tempo da stabilirvisi con legge.

Art. 22, La stima si eseguirá mediante la formazione di tariffe generiche per qualitá e classi mediante l’applicazione di quelle ai singoli appezzamenti.

A tale uopo tutti i terreni di un comune saranno divisi se- condo le qualitá di coltura in esso vigenti; ciascuna qualitá di coltura sará suddivisa in classi giusta í dati stabiliti all’ar- ticolo 21; e la rispettiva tariffa sará poi fissata per unitá di misura di ciascuna qualitá e classe.

Le tariffe verranno applicate ai singoli appezzamenti, se- condo la rispettiva qualitá di celtura e la classe che verrá loro attribuita.

Art. 23. I terreni sottratti all’agricoltura per uso di cave, di torbiere e di miniere e di altri simili terreni, saranno ragguagliati agli aratorii dell’ultima classe del rispettivo ter- ritorio.

Art. 24. Le aree occupate dai fabbricati rurali e dipendenze