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di meccanismi o di apparecchi fissi, come vennero definiti al- Particolo 17;

3° I fabbricati rurali destinati esclusivamente all’abitazione dei coltivatori dei terreni a cui sono inerenti, alla custodia e prima manipolazione dei relativi prodotti, ed al ricovero dei bestiami; °

4° I fabbricati che nor sono suscettivi d’una rendita qua- lunque, quali sarebbero quelli destinati all’esercizio del pub- blico culto cattolico ed altre religioni tollerate, i forti e le fortezze colle loro dipendenze.

La rendita netta dei fabbricati non può altrimenti determi- parsi se non mediante due distinte valutazioni, cioè primie- ramente della rendita lorda dei medesimi, in secondo luogo delle passivitá da dedursi.

Le basi da cui si desume il prodotto lordo dei fabbricati sono necessariamente gli affitti,

Ma la stima in un catasto stabile non si può fondare eselu- sivamente sui fitti reali, nè si può dedurre unicamente da questi la rendita dei non affittati. Tali affitti non possono rappresentare quella stima costante e perequata che si è so- pra accennata, inquantochè vi influiscono le particolari cir- costanze ed interessi dei locatori e degli inquilini.

Questo è il motivo per cui nei progetto di legge, all’arti- colo 44, si è stabilito che la stima dei fabbricati debba espri- mere la rendita netta che si può ritrarre dagli affitti comuni di un periodo di tempo da fissarsi per legge, evitando cosí gl’inconvenienti che ne nascerebbero qualora si prendessero per base unica della stima censuaria i fitti reali.

Che i fitti reali possano e debbano servire di guida princi pale nella determinazione della rendita lorda dei fabbricati, non v’ha il menomo dubbio, ma spetterá al criterio peritale, ed ai successivi provvedimenti il ridurli alla misura di stabi- litá e di perequazione che si richiede.

Da ciò risulta come siansi introdotti nel progetto di legge tutti gli elementi estimativi che si riferiscono alla determi- nazione del prodotto lordo dei fabbricati, cioè la loro qua- litá, consistenza, condizione e situazione economica ; ele- menti che si dovranno individualmente e complessivamente valutare e far concorrere nella determinazione del detto pro- dotto,

Per conseguire la stima censuaria costante e perequata che si richiede è necessario fissare due altri elementi, cioè quali e quanti anni siano necessari a costituire il periodo.

Tale determinazione si è coll’articolo 44 rimandata ad ap- posita legge, la quale vi sará presentata allorchè il Ministero avrá raccolti ed elaborati i relativi dati.

All’articolo 18 del progetto di legge si sono stabilite le basi generali per la stima degli opifizi.

Essa componesi di tre distinti elementi, cioé :

4° Del fabbricato propriamente detto ;

2° Della forza motrice inerente al medesimo;

5° Dei meccanismi ed apparecchi fissi che li costitui- scono,

Gli ulteriori sviluppi e particolari faranno argomento dei successivi regolamenti,

In generale i fabbricati rurali vengono considerati privi di rendita speciale.

La rendita che essi possono produrre non è che indiretta ; essa deve considerarsi come parte integrante di quella dei terreni a cui sono destinati. Si sono perciò risguardati come semplici terreni, e valutati come tali.

Quanto ai fabbricati di cui 31 numero # sovra descritti, non essendo suscetivi di rendita neppure indiretta, si di-

chiararono nell’articolo 20 del progetto di legge eselusi dalla |

stima, salvo però a comprenderti nella misura parcellare as» sieme agli altri beni stabili.

Determinata la rendita lorda dei fabbricati, conviene ac- certare le passivitá da dedursi.

In generale tali passivitá consistono :

4° Nelle spese ordinarie di manutenzione ;

2° Nelle riparazioni ordinarie e straordinarie ;

3° Nei deperimenti cui vanno soggetti i fabbricati ;

4° Nelle eventualitá di fitti perduti;

3° Nei danni che possono essere cagionati dagli accidentali infortuni.

Se misuriamo colla mente le difficoltá che si presentano, qualora si vogliano determinare separatamente tolti i detti elementi di deduzione, si resta facilmente convinti che sarebbe impossibile la pratica attuazione di un tale principio.

Ed è precisamente dietro tali considerazioni che si venne a concorrere nel sistema tenuto in quasi tutti i catasti di abbandonare la calcolazione speciale dei sovra indicati ele- menti, è stabilire piuttosto una deduzione corrispondente ad una parte aliquota del reddito lordo,

Ma quale sia e quale debba essere la parte aliquota del detto reddito lordo è ciò che forma l’oggetto di gravi discus- sioni peritali.

Infatti, ciascano degli indicati elementi di deduzione può prevalere sopra tutti gli altri, e, come è facile a vedersi, ciascuno ha un’apprezzazione particolare.

Tali deduzioni devono essere graduate e stabilite in ra- gione dei prodotti dei sovra indicati elementi estimativi.

La determinazione di tali deduzioni essendo cosa della massima importanza, si è creduto di rimandarla, come dal- l’articolo 14 risulta, ad una legge speciale.

Stabilite le basi di stima pei fabbricati, resta che esami- niamo i metodi che devono seguirsi per la loro pratica appli- cazione.

Finchè si tratta di fabbricati isolati o riuniti in piccoli gruppi, quali sono quelli che compongono i piccoli borghi 0 villaggi, ovvero che si tratti di opifizi, il metode piú sem- plice e piú economico è quello della valutazione individuale, in quanto che non si potrebbero in verun modo riferire ad un qualunque sistema di valutazione generica.

Che pei detti fabbricati si debba adottare il sistema della valutazione individuale, risulta chiaramente dimostrato, se si riflette alla diversitá di costruzione, di situazione e di con- dizione esistente fra i medesimi,

Egli è dietro le precedenti considerazioni che si sarebbe proposta la redazione dell’articolo 16 del progetto di legge.

Ma questo sistema non si potrebbe assolutamente piú ap- plicare nella stima dei fabbricati costituenti le vaste e popo= lose cittá e borghi considerevoli.

Quivi la maggiore o minore vastitá dei fabbricati, lo stato e condizione piú o meno buoni non costituiscono piú l’ele- mento primo della valutazione.

Gli elemerti sovra indicati non concorrono piú che in linea secondaria nell’apprezzazione relativa di questi fabbricati.

Ciò che forma l’oggetto principale del maggiore o minore reddito dei fabbricati è la loro situazione piú o meno pros- sima ai centri di popolazione e di commercio.

Per essere persuasi che veramente l’indicata situazione sia quella che maggiormente prevalga nel far accrescere o diminuire la rendita dei fabbricati, non abbiamo che a fare colla mente il confronto dei due fabbricati, l’uno situato in piazza Castello di Torino, o sulla piazza dei Banchi di Genova, con un altro situato nel Borgo di San Donato della prima cittá, ovvero vicino all’albergo dei Poveri della seconda,